| 1. Gli esami di Stato per il conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio professionale hanno carattere
specificamente professionale.
2. I relativi programmi e le norme concernenti lo
svolgimento degli stessi sono determinati con decreto emanato
dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre
1956, n. 1378.
3. Per sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della
professione di tecnico diplomato in ingegneria in uno
qualsiasi dei settori di cui all'articolo 4, occorre avere
svolto un periodo di tirocinio, della durata di almeno due
anni, presso un ingegnere
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iscritto all'albo professionale ovvero presso enti pubblici o
privati che espletino attività ingegneristica nel settore
prescelto.
4. Le modalità di iscrizione all'albo dei praticanti e le
modalità di svolgimento del tirocinio nonché la tenuta dei
relativi registri da parte degli ordini provinciali degli
ingegneri saranno disciplinati dalla direttiva che il
consiglio nazionale degli ingegneri deve emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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