| 1. Presso ogni ordine degli ingegneri è istituito un
separato albo professionale per l'iscrizione di coloro che
sono in possesso del diploma universitario di ingegneria con
durata triennale e dell'abilitazione di cui all'articolo 1.
2. L'albo professionale è articolato in tre settori,
civile, industriale e dell'informazione, analogamente a quello
degli ingegneri laureati e nell'ambito di ciascun settore è
suddiviso in sezioni, ognuna corrispondente ad un corso di
diploma universitario.
3. L'iscrizione all'albo è incompatibile con la iscrizione
ad altro albo professionale. Il tecnico diplomato in
ingegneria iscritto all'albo professionale ha la facoltà di
esercitare la professione in tutto il territorio dello
Stato.
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