| 1. La composizione dei consigli direttivi degli ordini
provinciali e del consiglio nazionale degli ingegneri è
aumentata rispettivamente di due membri iscritti all'albo dei
tecnici diplomati in ingegneria.
2. La composizione di cui al comma 1 è ulteriormente
aumentata di una unità per ogni mille nuovi iscritti nell'albo
dei tecnici diplomati in ingegneria oltre i primi mille
iscritti, con il limite massimo di cinque componenti
aggiuntivi, per i consigli direttivi, e, oltre i primi
diecimila iscritti, di una unità per ogni diecimila
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nuovi iscritti per il consiglio nazionale degli ingegneri,
con il limite massimo di quattro componenti aggiuntivi.
3. Qualora nel consiglio direttivo dell'ordine o nel
consiglio nazionale non risulti eletto un numero di iscritti
nell'albo dei tecnici diplomati in ingegneria almeno pari al
maggior numero di componenti previsto dal comma 2, agli ultimi
degli eletti tra gli iscritti nell'albo degli ingegneri
subentrano di diritto gli iscritti nell'albo dei tecnici
diplomati in ingegneria che hanno conseguito il maggior numero
di voti.
4. Il presidente del seggio elettorale dà attuazione alle
disposizioni di cui al comma 3 in sede di proclamazione dei
risultati delle elezioni.
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