| 1. Nella prima attuazione della presente legge il consiglio
provinciale dell'ordine degli ingegneri provvede alla
iscrizione dei tecnici diplomati in ingegneria per la prima
formazione dell'albo professionale.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il presidente dell'ordine provinciale degli
ingegneri convoca l'assemblea degli iscritti all'albo dei
tecnici diplomati in ingegneria, la quale provvede alla
elezione dei componenti del consiglio di cui all'articolo 5,
con le modalità di cui al decreto legislativo luogotenenziale
23 novembre 1944, n. 382.
3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui
al comma 2 i consigli provinciali degli ordini eleggono i due
componenti del consiglio nazionale appartenenti all'albo dei
tecnici diplomati in ingegneria, con le modalità di cui al
citato decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944.
| |