| 1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui
all'articolo 3 e degli adempimenti di cui all'articolo 7, i
programmi, le modalità di svolgimento e la composizione delle
commissioni giudicatrici per gli esami di Stato sono stabiliti
con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli esami di Stato sono comunque fissati entro i
successivi sessanta giorni.
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