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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15484
DDL1327-0002
Progetto di legge Camera n. 1327 - testo presentato - (DDL12-1327)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1327. TESTIPDL
...C1327.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1327 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Nel riformare la normativa relativa
  all'ingresso nel paese di cittadini stranieri, in particolare
  extracomunitari, ci si è fatti interpreti da una parte delle
  esigenze obiettive imposte dal rapido mutare della situazione
  sociale ed economica mondiale, dall'altra dei segnali che ci
  giungono dal sentire nazionale attraverso la pubblica
  opinione.
    L'analisi delle esperienze di altri Paesi nella materia in
  questione conduce alla scoraggiante ma realistica
  constatazione del sostanziale fallimento sia della politica
  dell'integrazione sia di quella della chiusura ad oltranza, la
  prima assumendo spesso, agli occhi dello straniero, le
  spiacevoli sembianze di una "conversione", determinando il
  reinserrarsi delle loro fila in difesa dell'identità socio
  culturale, la seconda costruendo un argine autoritario e
  antistorico, controproducente per lo sviluppo del paese
  stesso.
    Queste due filosofie sono fallite proprio perché tentavano
  "a tavolino" di gestire e indirizzare tante e diverse volontà
  distinte per etnia, religioni, usanze applicando ad esse i
  parametri di valutazione del giusto/sbagliato, del
  lecito/illecito proprio della cultura del paese ospite,
  regolamentando l'ingresso e la permanenza degli stranieri sul
  proprio territorio attraverso una legislazione "etica" che
  cioè tenesse conto delle finalità dell'immigrazione sia dal
  punto di vista dell'immigrato sia da quello del paese
  ospitante, arrogandosi l'individuazione di obiettivi verso cui
  indirizzare, mediante atti legislativi, l'operato comune.
    Una visione così riduttiva e semplicistica è tipica di un
  modo tutto europeo di
 
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  legiferare filosofeggiando, convinti della onnipotenza e
  della onniscenza della legge, retaggio di illuministici
  ottimismi ormai sgretolati dall'enorme complicazione raggiunta
  dal mondo attuale.
    Vi sono tuttavia alcuni esempi di legislazioni immigratorie
  improntate ad una visione più pragmatica e ad una soluzione
  più efficace del problema.  Esse presuppongono la necessità di
  distinguere, prima della quantità, la qualità
  dell'immigrazione.  Qualità immediata dell'immigrato (mancanza
  di condanne nel proprio paese per reati non colposi, congruità
  delle proprie sostanze per la sussistenza nelle more di un
  primo impiego) e qualità da dimostrare (condotta incensurabile
  nel paese ospite, operosità, pagamento delle imposte) al fine
  di ottenere ingresso e rinnovo del soggiorno nello Stato.
    Una volta risolto questo primo aspetto, assicurandosi
  un'immigrazione che rappresenterà, almeno teoricamente, una
  concreta opportunità di crescita e miglioramento del paese, il
  problema della quantità viene risolto dando alla legge
  sull'immigrazione un elevato contenuto di ordine pubblico,
  impedendo l'ingresso ed eventualmente espellendo tutti coloro
  che non posseggono i requisiti richiesti o non ottemperino
  alle procedure previste.  Benché sia la legge a prevedere
  astrattamente le condotte illecite e la reazione ad esse
  dell'ordinamento, in questo campo è determinante l'efficienza
  e la fermezza dell'apparato burocratico amministrativo
  coinvolto.
    Il grande studioso americano di dinamica sociale, R.E.
  Park, ci insegna che questi fenomeni mostrano un comportamento
  assimiliabile ai fluidi: infatti essi tendono a riempire gli
  spazi vuoti, ad autolivellarsi raggiungendo l'equilibrio,
  seguendo leggi proprie, insofferenti ad imposizioni dall'alto,
  non importa se ad essi favorevoli o sfavorevoli.  E' quindi
  preferibile fissare uno standard di liceità, operosità e
  correttezza soddisfatto il quale vi è poi massima libertà di
  integrarsi o meno nel paese ospite, risolvendosi
  l'omologazione in questa materia solo nella perdita di due
  identità anzichè nella loro sintesi.
    Scendendo poi ad esaminare nel dettaglio le più rilevanti
  modifiche apportate alla legislazione vigente troviamo
  all'articolo 1, comma 1, lettera  d)  l'estensione del
  rifiuto di  status  di rifugiato politico anche agli
  stranieri condannati in Italia per i reati previsti
  dall'articolo 381, secondo comma, del codice di procedura
  penale (casi in cui è consentito l'arresto facoltativo in
  flagranza); qui si ritiene prevalente sul diritto d'asilo la
  tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini
  italiani presumendo potenzialmente a rischio quei soggetti
  condannati per i reati elencati.
    Al comma due dello stesso articolo viene stabilito un
  termine per la definizione della procedura di riconoscimento
  onde permettere al richiedente l'ottenimento in tempi brevi
  della definizione della propria domanda.
    In caso di cessazione delle condizioni per la concessione
  di  status  di rifugiato lo straniero deve abbandonare,
  previo congruo preavviso, lo Stato (articolo 1, commi 4 e 5).
  Ottemperando ad un criterio generale qui introdotto, qualsiasi
  violazione degli ordini di espulsione e di divieto di
  soggiorno viene penalmente sanzionata (articolo 1 comma 6).
    A garanzia di situazioni di consolidata e lecita permanenza
  è offerto il ricorso al giudice ed alla sua discrezionale
  valutazione avente ad oggetto l'opportunità di permettere
  comunque il soggiorno dello straniero nello Stato.
    L'articolo 2 si occupa delle modalità generali per
  l'ingresso dello straniero in Italia, introducendo anche il
  motivo di affari (comma 1).  Il timbro di ingresso con data sui
  documenti dello straniero consentirà ai successivi controlli
  di appurare il rispetto o meno dei termini fissati per i vari
  motivi di ingresso (comma 3).
    Il respingimento alla frontiera coinvolge tutti gli
  stranieri che abbiano attuato condotte penalmente
  incompatibili con l'ingresso e il soggiorno nel territorio
  dello Stato.  Anche l'impossibilità di sostentarsi in Italia,
  ove manifestamente è da intendersi come assoluta mancanza di
  mezzi tale da non consentire neppure un temporaneo ricorso a
  proprie risorse in attesa di
 
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  un impiego, è ostativa all'ingresso in Italia (comma 7).
    Nell'articolo 3 vengono delineati i criteri per la
  definizione dei Paesi dai quali è richiesto il visto
  d'ingresso (comma 1), in ragione della diversa disciplina per
  il soggiorno prevista in tali casi.  Al comma 6 viene fatto
  carico alle autorità diplomatiche a vagliare nel merito le
  motivazioni addotte dallo straniero richiedente il visto.
    Vengono infine fissate le diverse durate del visto in
  funzione dei motivi (comma 7).
    L'articolo 4 si occupa del rilascio, delle proroghe, dei
  rinnovi e delle modifiche del permesso di soggiorno sempre in
  funzione dei vari motivi di ingresso.
    Il reddito del cittadino extracomunitario diviene un
  presupposto necessario ad ogni rinnovo e proroga del permesso
  di soggiorno.
    L'articolo 5 tratta dei ricongiungimenti la cui concessione
  è subordinata alla buona condotta del cittadino
  extracomunitario, alla sua disponibilità di idoneo alloggio e
  di reddito sufficiente al mantenimento dell'intero nucleo
  familiare.
    L'articolo 6 si occupa di casi marginali (minori. degenti e
  detenuti) predisponendo per essi particolari tutele.
    Gli articoli 7, 8 e 9 sviluppano una articolata
  regolamentazione per il lavoro subordinato da svolgersi dal
  cittadino extracomunitario.  Le rappresentanze diplomatiche
  italiane all'estero costituiscono il filtro della mano d'opera
  straniera.  Le sezioni circoscrizionali di collocamento fungono
  da snodo tra le richieste dei datori di lavoro e le richieste
  degli stranieri che giungono alle rappresentanze diplomatiche.
  Se il visto viene rilasciato dagli uffici consolari
  soddisfatte le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7 il
  permesso di soggiorno è rilasciato dalla questura previo
  ulteriore accertamento sulla regolarità dell'assunzione e
  sulla presenza di un idoneo alloggio.
    All'articolo 10 sono specificate le condizioni per lo
  svolgimento di una attività di lavoro autonomo da parte di un
  cittadino straniero: reciprocità nel riconoscimento dei titoli
  di studio e parificazione completa con gli obblighi cui
  sottostanno i cittadini ne costituiscono le linee guida.  Il
  rinnovo di due anni del permesso di soggiorno è motivato
  dall'esigenza di stabilità e sicurezza necessarie a chi svolge
  una attività di lavoro in proprio.
    L'articolo 11 impone la comunicazione allo straniero
  interessato dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il
  soggiorno e l'espulsione che lo riguardano, unitamente alle
  modalità di impugnazione tradotte nelle lingue di maggiore
  diffusione.
    Nel ricorso non è consentita la domanda incidentale di
  sospensione del provvedimento impugnato: ciò si giustifica
  assumendo come primaria l'esigenza di sicurezza dei cittadini
  italiani e di speditezza nelle procedure di espulsione.
    Nell'articolo 12 è sancito l'obbligo di iscrizione
  all'anagrafe presso il comune di residenza per i cittadini
  stranieri in possesso del permesso di soggiorno: ciò consente
  una maggiore eguaglianza ai cittadini stranieri ed una loro
  più certa identificazione.
    Nell'articolo 13 viene introdotto il concetto di illiceità
  penale della introduzione e permanenza dello straniero nel
  territorio dello Stato in violazione delle disposizioni
  contenute nella legge.  A tutela dell'ordine pubblico vengono
  irrogate sanzioni penali per tutte le numerose fattispecie
  delineabili, non solo per i cittadini extracomunitari ma anche
  per coloro che a qualunque titolo e in qualunque modo li
  affianchino dandogli sostegno consapevoli dell'irregolarità
  del loro soggiorno.
    Poiché è appurato che la grande maggioranza degli stranieri
  spediscono al loro paese parte delle somme guadagnate tramite
  il servizio postale, al fine di disincentivare il fenomeno dei
  clandestini, è prevista l'esibizione del permesso di soggiorno
  ogni qual volta si effettuino versamenti presso gli uffici
  postali.
    L'articolo 14 sanziona severamente l'associazione
  finalizzata all'ingresso illecito di cittadini
  extracomunitari, mutuando parte della normativa relativa al
  traffico di stupefacenti, stante la forte connotazione
  criminale di tale finalità.
    Gli articoli 15, 16 e 17 e 20 agevolano l'attività delle
  forze di polizia nella lotta
 
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  all'immigrazione clandestina, attribuendogli poteri specifici
  anche in deroga alle norme ordinarie.
    L'articolo 18 consente la destinazione dei mezzi
  sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria
  finalizzati al contrasto dell'ingresso illecito di cittadini
  extracomunitari, all'amministrazione di appartenenza degli
  organi di polizia, al fine di proseguire con maggiore
  incisività l'opera di contrasto, ovvero, la loro vendita
  all'incanto con destinazione del ricavato a coprire le spese
  occorrenti per il rimpatrio dei cittadini extracomunitari
  espulsi.
    Con l'articolo 19, stante la necessità di immediatezza
  dell'azione delle forze di polizia e di interconnessione con
  le polizie estere, viene creato un canale diretto e rapido con
  l'autorità giudiziaria al fine di assumere informazioni
  indispensabili per la prevenzione e per il tempestivo
  accertamento di delitti previsti dalla presente legge.
    Con l'articolo 21 ottemperando a quei criteri di rigore ed
  efficacia cui si è sopra accennato, l'espulsione scatta ogni
  qual
  volta lo straniero rompa quel patto di fiducia che sta alla
  base del suo lecito soggiorno nel nostro paese (commi 1, 2 e
  3).
    L'espulsione è immediata, coatta e il ricorso avverso ad
  essa non ne sospende l'esecuzione.
    L'articolo 22 prevede la necessità di sanzionare penalmente
  in modo più incisivo alcuni comportamenti illeciti tipici
  degli stranieri e motiva alcune modifiche al codice penale,
  anche al fine di agevolare l'opera della polizia
  giudiziaria.
    L'articolo 23 attua un inserimento inteso come
  miglioramento della qualità della vita ma che vada indenne dai
  rischi più sopra palesati è perseguito mediante l'erogazione
  di contributi alle regioni per la realizzazione di strutture e
  corsi ed altre attività.
    L'articolo 24 contiene norme transitorie necessarie al
  raccordo fra la vecchia normativa e quella qui introdotta.
    L'articolo 25 abroga la cosiddetta "Legge Martelli"
  facendone salve alcune disposizioni regolanti situazioni già
  in atto.
 
DATA=940927 FASCID=DDL12-1327 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1327 TOTPAG=0032 TOTDOC=0027 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=014 PAGFIN=0004 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=132700 00 FASCIDC=12DDL1327 SORTNAV=0132700 000 00000 ZZDDLC1327 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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