| Onorevoli Colleghi! -- Nel riformare la normativa relativa
all'ingresso nel paese di cittadini stranieri, in particolare
extracomunitari, ci si è fatti interpreti da una parte delle
esigenze obiettive imposte dal rapido mutare della situazione
sociale ed economica mondiale, dall'altra dei segnali che ci
giungono dal sentire nazionale attraverso la pubblica
opinione.
L'analisi delle esperienze di altri Paesi nella materia in
questione conduce alla scoraggiante ma realistica
constatazione del sostanziale fallimento sia della politica
dell'integrazione sia di quella della chiusura ad oltranza, la
prima assumendo spesso, agli occhi dello straniero, le
spiacevoli sembianze di una "conversione", determinando il
reinserrarsi delle loro fila in difesa dell'identità socio
culturale, la seconda costruendo un argine autoritario e
antistorico, controproducente per lo sviluppo del paese
stesso.
Queste due filosofie sono fallite proprio perché tentavano
"a tavolino" di gestire e indirizzare tante e diverse volontà
distinte per etnia, religioni, usanze applicando ad esse i
parametri di valutazione del giusto/sbagliato, del
lecito/illecito proprio della cultura del paese ospite,
regolamentando l'ingresso e la permanenza degli stranieri sul
proprio territorio attraverso una legislazione "etica" che
cioè tenesse conto delle finalità dell'immigrazione sia dal
punto di vista dell'immigrato sia da quello del paese
ospitante, arrogandosi l'individuazione di obiettivi verso cui
indirizzare, mediante atti legislativi, l'operato comune.
Una visione così riduttiva e semplicistica è tipica di un
modo tutto europeo di
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legiferare filosofeggiando, convinti della onnipotenza e
della onniscenza della legge, retaggio di illuministici
ottimismi ormai sgretolati dall'enorme complicazione raggiunta
dal mondo attuale.
Vi sono tuttavia alcuni esempi di legislazioni immigratorie
improntate ad una visione più pragmatica e ad una soluzione
più efficace del problema. Esse presuppongono la necessità di
distinguere, prima della quantità, la qualità
dell'immigrazione. Qualità immediata dell'immigrato (mancanza
di condanne nel proprio paese per reati non colposi, congruità
delle proprie sostanze per la sussistenza nelle more di un
primo impiego) e qualità da dimostrare (condotta incensurabile
nel paese ospite, operosità, pagamento delle imposte) al fine
di ottenere ingresso e rinnovo del soggiorno nello Stato.
Una volta risolto questo primo aspetto, assicurandosi
un'immigrazione che rappresenterà, almeno teoricamente, una
concreta opportunità di crescita e miglioramento del paese, il
problema della quantità viene risolto dando alla legge
sull'immigrazione un elevato contenuto di ordine pubblico,
impedendo l'ingresso ed eventualmente espellendo tutti coloro
che non posseggono i requisiti richiesti o non ottemperino
alle procedure previste. Benché sia la legge a prevedere
astrattamente le condotte illecite e la reazione ad esse
dell'ordinamento, in questo campo è determinante l'efficienza
e la fermezza dell'apparato burocratico amministrativo
coinvolto.
Il grande studioso americano di dinamica sociale, R.E.
Park, ci insegna che questi fenomeni mostrano un comportamento
assimiliabile ai fluidi: infatti essi tendono a riempire gli
spazi vuoti, ad autolivellarsi raggiungendo l'equilibrio,
seguendo leggi proprie, insofferenti ad imposizioni dall'alto,
non importa se ad essi favorevoli o sfavorevoli. E' quindi
preferibile fissare uno standard di liceità, operosità e
correttezza soddisfatto il quale vi è poi massima libertà di
integrarsi o meno nel paese ospite, risolvendosi
l'omologazione in questa materia solo nella perdita di due
identità anzichè nella loro sintesi.
Scendendo poi ad esaminare nel dettaglio le più rilevanti
modifiche apportate alla legislazione vigente troviamo
all'articolo 1, comma 1, lettera d) l'estensione del
rifiuto di status di rifugiato politico anche agli
stranieri condannati in Italia per i reati previsti
dall'articolo 381, secondo comma, del codice di procedura
penale (casi in cui è consentito l'arresto facoltativo in
flagranza); qui si ritiene prevalente sul diritto d'asilo la
tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini
italiani presumendo potenzialmente a rischio quei soggetti
condannati per i reati elencati.
Al comma due dello stesso articolo viene stabilito un
termine per la definizione della procedura di riconoscimento
onde permettere al richiedente l'ottenimento in tempi brevi
della definizione della propria domanda.
In caso di cessazione delle condizioni per la concessione
di status di rifugiato lo straniero deve abbandonare,
previo congruo preavviso, lo Stato (articolo 1, commi 4 e 5).
Ottemperando ad un criterio generale qui introdotto, qualsiasi
violazione degli ordini di espulsione e di divieto di
soggiorno viene penalmente sanzionata (articolo 1 comma 6).
A garanzia di situazioni di consolidata e lecita permanenza
è offerto il ricorso al giudice ed alla sua discrezionale
valutazione avente ad oggetto l'opportunità di permettere
comunque il soggiorno dello straniero nello Stato.
L'articolo 2 si occupa delle modalità generali per
l'ingresso dello straniero in Italia, introducendo anche il
motivo di affari (comma 1). Il timbro di ingresso con data sui
documenti dello straniero consentirà ai successivi controlli
di appurare il rispetto o meno dei termini fissati per i vari
motivi di ingresso (comma 3).
Il respingimento alla frontiera coinvolge tutti gli
stranieri che abbiano attuato condotte penalmente
incompatibili con l'ingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato. Anche l'impossibilità di sostentarsi in Italia,
ove manifestamente è da intendersi come assoluta mancanza di
mezzi tale da non consentire neppure un temporaneo ricorso a
proprie risorse in attesa di
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un impiego, è ostativa all'ingresso in Italia (comma 7).
Nell'articolo 3 vengono delineati i criteri per la
definizione dei Paesi dai quali è richiesto il visto
d'ingresso (comma 1), in ragione della diversa disciplina per
il soggiorno prevista in tali casi. Al comma 6 viene fatto
carico alle autorità diplomatiche a vagliare nel merito le
motivazioni addotte dallo straniero richiedente il visto.
Vengono infine fissate le diverse durate del visto in
funzione dei motivi (comma 7).
L'articolo 4 si occupa del rilascio, delle proroghe, dei
rinnovi e delle modifiche del permesso di soggiorno sempre in
funzione dei vari motivi di ingresso.
Il reddito del cittadino extracomunitario diviene un
presupposto necessario ad ogni rinnovo e proroga del permesso
di soggiorno.
L'articolo 5 tratta dei ricongiungimenti la cui concessione
è subordinata alla buona condotta del cittadino
extracomunitario, alla sua disponibilità di idoneo alloggio e
di reddito sufficiente al mantenimento dell'intero nucleo
familiare.
L'articolo 6 si occupa di casi marginali (minori. degenti e
detenuti) predisponendo per essi particolari tutele.
Gli articoli 7, 8 e 9 sviluppano una articolata
regolamentazione per il lavoro subordinato da svolgersi dal
cittadino extracomunitario. Le rappresentanze diplomatiche
italiane all'estero costituiscono il filtro della mano d'opera
straniera. Le sezioni circoscrizionali di collocamento fungono
da snodo tra le richieste dei datori di lavoro e le richieste
degli stranieri che giungono alle rappresentanze diplomatiche.
Se il visto viene rilasciato dagli uffici consolari
soddisfatte le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7 il
permesso di soggiorno è rilasciato dalla questura previo
ulteriore accertamento sulla regolarità dell'assunzione e
sulla presenza di un idoneo alloggio.
All'articolo 10 sono specificate le condizioni per lo
svolgimento di una attività di lavoro autonomo da parte di un
cittadino straniero: reciprocità nel riconoscimento dei titoli
di studio e parificazione completa con gli obblighi cui
sottostanno i cittadini ne costituiscono le linee guida. Il
rinnovo di due anni del permesso di soggiorno è motivato
dall'esigenza di stabilità e sicurezza necessarie a chi svolge
una attività di lavoro in proprio.
L'articolo 11 impone la comunicazione allo straniero
interessato dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione che lo riguardano, unitamente alle
modalità di impugnazione tradotte nelle lingue di maggiore
diffusione.
Nel ricorso non è consentita la domanda incidentale di
sospensione del provvedimento impugnato: ciò si giustifica
assumendo come primaria l'esigenza di sicurezza dei cittadini
italiani e di speditezza nelle procedure di espulsione.
Nell'articolo 12 è sancito l'obbligo di iscrizione
all'anagrafe presso il comune di residenza per i cittadini
stranieri in possesso del permesso di soggiorno: ciò consente
una maggiore eguaglianza ai cittadini stranieri ed una loro
più certa identificazione.
Nell'articolo 13 viene introdotto il concetto di illiceità
penale della introduzione e permanenza dello straniero nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni
contenute nella legge. A tutela dell'ordine pubblico vengono
irrogate sanzioni penali per tutte le numerose fattispecie
delineabili, non solo per i cittadini extracomunitari ma anche
per coloro che a qualunque titolo e in qualunque modo li
affianchino dandogli sostegno consapevoli dell'irregolarità
del loro soggiorno.
Poiché è appurato che la grande maggioranza degli stranieri
spediscono al loro paese parte delle somme guadagnate tramite
il servizio postale, al fine di disincentivare il fenomeno dei
clandestini, è prevista l'esibizione del permesso di soggiorno
ogni qual volta si effettuino versamenti presso gli uffici
postali.
L'articolo 14 sanziona severamente l'associazione
finalizzata all'ingresso illecito di cittadini
extracomunitari, mutuando parte della normativa relativa al
traffico di stupefacenti, stante la forte connotazione
criminale di tale finalità.
Gli articoli 15, 16 e 17 e 20 agevolano l'attività delle
forze di polizia nella lotta
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all'immigrazione clandestina, attribuendogli poteri specifici
anche in deroga alle norme ordinarie.
L'articolo 18 consente la destinazione dei mezzi
sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria
finalizzati al contrasto dell'ingresso illecito di cittadini
extracomunitari, all'amministrazione di appartenenza degli
organi di polizia, al fine di proseguire con maggiore
incisività l'opera di contrasto, ovvero, la loro vendita
all'incanto con destinazione del ricavato a coprire le spese
occorrenti per il rimpatrio dei cittadini extracomunitari
espulsi.
Con l'articolo 19, stante la necessità di immediatezza
dell'azione delle forze di polizia e di interconnessione con
le polizie estere, viene creato un canale diretto e rapido con
l'autorità giudiziaria al fine di assumere informazioni
indispensabili per la prevenzione e per il tempestivo
accertamento di delitti previsti dalla presente legge.
Con l'articolo 21 ottemperando a quei criteri di rigore ed
efficacia cui si è sopra accennato, l'espulsione scatta ogni
qual
volta lo straniero rompa quel patto di fiducia che sta alla
base del suo lecito soggiorno nel nostro paese (commi 1, 2 e
3).
L'espulsione è immediata, coatta e il ricorso avverso ad
essa non ne sospende l'esecuzione.
L'articolo 22 prevede la necessità di sanzionare penalmente
in modo più incisivo alcuni comportamenti illeciti tipici
degli stranieri e motiva alcune modifiche al codice penale,
anche al fine di agevolare l'opera della polizia
giudiziaria.
L'articolo 23 attua un inserimento inteso come
miglioramento della qualità della vita ma che vada indenne dai
rischi più sopra palesati è perseguito mediante l'erogazione
di contributi alle regioni per la realizzazione di strutture e
corsi ed altre attività.
L'articolo 24 contiene norme transitorie necessarie al
raccordo fra la vecchia normativa e quella qui introdotta.
L'articolo 25 abroga la cosiddetta "Legge Martelli"
facendone salve alcune disposizioni regolanti situazioni già
in atto.
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