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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15485
DDL1327-0003
Progetto di legge Camera n. 1327 - testo presentato - (DDL12-1327)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C1327. TESTIPDL
...C1327.
Pag. 5 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1327 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Rifugiati).
      1.  Non è consentito l'ingresso nel territorio dello
  Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento
  dello  status  di rifugiato quando, da riscontri obiettivi
  da parte della polizia di frontiera, risulti che il
  richiedente:
        a)  sia stato già riconosciuto rifugiato in altro
  Stato.  In ogni caso non è consentito il respingimento verso
  uno degli Stati di cui all'articolo 21, comma 7;
        b)  provenga da uno Stato, diverso da quello di
  appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra,
  nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non
  considerandosi tale il tempo necessario per il transito dal
  relativo territorio sino alla frontiera italiana.  In ogni caso
  non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui
  all'articolo 21, comma 7;
        c)  si trovi nelle condizioni previste dall'articolo
  1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
        d)  sia stato condannato in Italia per uno dei
  delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, e 381, comma
  2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la
  sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad
  associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli
  stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.
    2.  Lo straniero che intenda entrare nel territorio dello
  Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza
  motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di
  polizia di frontiera.  Qualora si tratti di minori non
  accompagnati, viene data comunicazione della domanda al
  tribunale dei minori competente per territorio
 
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  ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza.
  Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 1, lo
  straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato.  Il
  questore territorialmente competente rilascia, dietro
  richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino
  alla definizione della procedura di riconoscimento che deve
  avvenire entro e non oltre quarantacinque giorni.
    3.  Avverso la decisione di respingimento presa in base alle
  disposizioni dei commi 1 e 2 è ammesso ricorso al tribunale
  amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal
  richiedente.
    4.  Cessate le condizioni per la concessione dello  status
  di rifugiato politico, lo straniero è obbligato ad
  abbandonare il territorio dello Stato.  L'autorità emanante il
  provvedimento di revoca della concessione dello  status
  di rifugiato politico lo notifica allo straniero,
  concedendogli sessanta giorni dalla notifica stessa per
  abbandonare il territorio, trascorsi i quali il questore
  competente per territorio esegue l'espulsione mediante
  intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di
  dieci giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di
  viaggio prefissate o a presentarsi in questura per
  l'accorpamento alla frontiera entro lo stesso termine.
    5.  Copia del verbale di intimazione è consegnata allo
  straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di
  frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad
  ogni richiesta dell'autorità.
    6.  Allo straniero che non osserva l'intimazione o che
  comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il
  termine prefissato, si applicano le disposizioni di cui agli
  articoli 13 e 21.
    7.  Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso ai
  sensi del comma 3.  Il giudice, nella valutazione del caso deve
  tenere conto anche del livello di integrazione dello
  straniero, annullando il provvedimento di revoca qualora, pur
  non permanendo in capo allo stesso i requisiti per lo
  status  di rifugiato, questi dimostri di poter
  soggiornare per uno dei motivi e alle condizioni previste
  dagli articoli seguenti.  Il
 
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  giudice, nell'annullare il provvedimento di revoca, ordina
  contestualmente all'autorità competente di rilasciare il
  relativo permesso di soggiorno.
    8.  Fino alla emanazione della nuova disciplina in materia
  di assistenza ai rifugiati, in sostituzione di ogni altra
  forma di intervento di prima assistenza prevista dalla
  normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per
  lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministro dell'interno
  può concedere, ai richiedenti lo  status  di rifugiato che
  abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data del 31 dicembre
  1989, un contributo di prima assistenza per un periodo non
  superiore a quarantacinque giorni.  Tale contributo viene
  corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 2 che
  risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in
  Italia.
    9.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 8 valutato
  in lire 67.500 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e
  1997, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
  proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto,
  ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856
  dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
  1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
  relativo al Ministero dell'interno.  All'eventuale maggiore
  onere si provvede sulla base di una nuova specifica
  autorizzazione legislativa.
 
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