| (Rifugiati).
1. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello
Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento
dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi
da parte della polizia di frontiera, risulti che il
richiedente:
a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro
Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso
uno degli Stati di cui all'articolo 21, comma 7;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra,
nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non
considerandosi tale il tempo necessario per il transito dal
relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso
non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui
all'articolo 21, comma 7;
c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo
1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
d) sia stato condannato in Italia per uno dei
delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, e 381, comma
2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la
sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad
associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli
stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.
2. Lo straniero che intenda entrare nel territorio dello
Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza
motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di
polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non
accompagnati, viene data comunicazione della domanda al
tribunale dei minori competente per territorio
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ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza.
Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 1, lo
straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il
questore territorialmente competente rilascia, dietro
richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino
alla definizione della procedura di riconoscimento che deve
avvenire entro e non oltre quarantacinque giorni.
3. Avverso la decisione di respingimento presa in base alle
disposizioni dei commi 1 e 2 è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal
richiedente.
4. Cessate le condizioni per la concessione dello status
di rifugiato politico, lo straniero è obbligato ad
abbandonare il territorio dello Stato. L'autorità emanante il
provvedimento di revoca della concessione dello status
di rifugiato politico lo notifica allo straniero,
concedendogli sessanta giorni dalla notifica stessa per
abbandonare il territorio, trascorsi i quali il questore
competente per territorio esegue l'espulsione mediante
intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di
dieci giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di
viaggio prefissate o a presentarsi in questura per
l'accorpamento alla frontiera entro lo stesso termine.
5. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo
straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di
frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad
ogni richiesta dell'autorità.
6. Allo straniero che non osserva l'intimazione o che
comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il
termine prefissato, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 13 e 21.
7. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso ai
sensi del comma 3. Il giudice, nella valutazione del caso deve
tenere conto anche del livello di integrazione dello
straniero, annullando il provvedimento di revoca qualora, pur
non permanendo in capo allo stesso i requisiti per lo
status di rifugiato, questi dimostri di poter
soggiornare per uno dei motivi e alle condizioni previste
dagli articoli seguenti. Il
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giudice, nell'annullare il provvedimento di revoca, ordina
contestualmente all'autorità competente di rilasciare il
relativo permesso di soggiorno.
8. Fino alla emanazione della nuova disciplina in materia
di assistenza ai rifugiati, in sostituzione di ogni altra
forma di intervento di prima assistenza prevista dalla
normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per
lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministro dell'interno
può concedere, ai richiedenti lo status di rifugiato che
abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data del 31 dicembre
1989, un contributo di prima assistenza per un periodo non
superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene
corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 2 che
risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in
Italia.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8 valutato
in lire 67.500 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e
1997, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. All'eventuale maggiore
onere si provvede sulla base di una nuova specifica
autorizzazione legislativa.
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