| (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio
dello Stato - Respingimento alla frontiera).
1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in
Italia per motivi di turismo, studio, affari, lavoro
subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.
2. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri
che si presentano ai controlli di frontiera forniti di
passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle
autorità italiane, nonché di visto ove prescritto, che siano
in regola con
Pag. 8
le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo,
in materia sanitaria, secondo le condizioni internazionali
prescritte dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché
in materia assicurativa e che osservino le formalità
richieste.
3. I cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi
definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, per i quali è
previsto il visto di ingresso, devono presentare, oltre alla
documentazione prevista dal comma 1 il certificato penale
rilasciato dalle autorità competenti del Paese d'origine.
4. E' fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere
italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, motivo e
sistema di identificazione dell'operatore di polizia, sui
passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari, che
entrino nello Stato a qualsiasi titolo.
5. Il Ministro dell'interno ha la facoltà di disporre
deroghe alle procedure previste dalla presente legge per
l'ingresso dei cittadini extracomunitari in relazione a
singoli soggetti.
6. Gli uffici di polizia di frontiera devono respingere
dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli
obblighi di cui al comma 2 o che non si sottopongano agli
obblighi previsti dal comma 3.
7. Gli uffici di cui al comma 6 devono, altresì, respingere
dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che
risulti siano stati espulsi o segnalati come persone
pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come
appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al
traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni
terroristiche, nonché gli stranieri che risultino
manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in
Italia.
| |