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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15486
DDL1327-0004
Progetto di legge Camera n. 1327 - testo presentato - (DDL12-1327)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C1327. TESTIPDL
...C1327.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1327 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio
         dello Stato - Respingimento alla frontiera).
    1.  I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in
  Italia per motivi di turismo, studio, affari, lavoro
  subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.
    2.  Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri
  che si presentano ai controlli di frontiera forniti di
  passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle
  autorità italiane, nonché di visto ove prescritto, che siano
  in regola con
 
                               Pag. 8
 
  le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo,
  in materia sanitaria, secondo le condizioni internazionali
  prescritte dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché
  in materia assicurativa e che osservino le formalità
  richieste.
    3.  I cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi
  definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, per i quali è
  previsto il visto di ingresso, devono presentare, oltre alla
  documentazione prevista dal comma 1 il certificato penale
  rilasciato dalle autorità competenti del Paese d'origine.
    4.  E' fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere
  italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, motivo e
  sistema di identificazione dell'operatore di polizia, sui
  passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari, che
  entrino nello Stato a qualsiasi titolo.
    5.  Il Ministro dell'interno ha la facoltà di disporre
  deroghe alle procedure previste dalla presente legge per
  l'ingresso dei cittadini extracomunitari in relazione a
  singoli soggetti.
    6.  Gli uffici di polizia di frontiera devono respingere
  dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli
  obblighi di cui al comma 2 o che non si sottopongano agli
  obblighi previsti dal comma 3.
    7.  Gli uffici di cui al comma 6 devono, altresì, respingere
  dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che
  risulti siano stati espulsi o segnalati come persone
  pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come
  appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al
  traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni
  terroristiche, nonché gli stranieri che risultino
  manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in
  Italia.
 
DATA=940927 FASCID=DDL12-1327 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1327 TOTPAG=0032 TOTDOC=0027 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=027 PAGFIN=0008 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=132700 00 FASCIDC=12DDL1327 SORTNAV=0132700 000 00000 ZZDDLC1327 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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