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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15487
DDL1327-0005
Progetto di legge Camera n. 1327 - testo presentato - (DDL12-1327)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C1327. TESTIPDL
...C1327.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1327 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Visto di ingresso - Condizioni di rilascio - Durata -
        Definizione dei Paesi dai quali è richiesto).
    1.  Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il
  Ministro dell'interno, tenendo conto degli accordi bilaterali
  e multilaterali esistenti e di quelli da definire, della
  provenienza
 
                               Pag. 9
 
  dei flussi migratori più rilevanti, della provenienza
  degli stranieri extracomunitari entrati in Italia che siano
  stati condannati anche con sentenza non definitiva per reati
  in materia di stupefacenti, nonché per reati contro la persona
  e il patrimonio negli ultimi tre anni, definisce i Paesi di
  provenienza dai quali è richiesto il visto di ingresso.
    2.  Il soggiorno nel territorio dello Stato per coloro che
  provengono da Paesi, dai quali è richiesto il visto di
  ingresso è disciplinato ai sensi dell'articolo 4.
    3.  Il Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro
  dell'interno trasmette alle competenti autorità, entro il 31
  ottobre di ogni anno, la lista dei Paesi di provenienza dai
  quali è richiesto il visto di ingresso.
    4.  E' sempre necessario il visto, indipendentemente dal
  Paese extracomunitario di provenienza, per l'ingresso nel
  territorio dello Stato per motivi di studio, lavoro
  subordinato e lavoro autonomo.
    5.  Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità
  diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi di
  viaggio.  Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se
  del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio
  dello Stato.  Esso può essere limitato alla utilizzazione di
  determinati valichi di frontiera.
    6.  Salvo quanto specificatamente disposto per l'ingresso in
  Italia per motivi di lavoro subordinato, le autorità
  diplomatiche sono autorizzate a rilasciare il visto solo ed
  unicamente se esistono seri presupposti, comprovati da idonea
  documentazione, attestanti la veridicità della motivazione.  Il
  visto d'ingresso può altresì essere rilasciato per motivi di
  cura necessitanti ricovero, dietro dichiarazione di
  disponibilità rilasciata dalla struttura sanitaria
  competente.
    7.  La durata del visto non può superare dall'ingresso i
  seguenti limiti:
        a)  tre mesi, non prorogabili, per motivi di
  turismo, affari, familiari e di culto;
        b)  sei mesi per motivi di cura;
        c)  un anno per motivi di studio;
        d)  ventiquattro mesi per motivi di lavoro
  subordinato;
        e)  tre mesi per motivi di lavoro autonomo.
 
DATA=940927 FASCID=DDL12-1327 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1327 TOTPAG=0032 TOTDOC=0027 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=034 PAGFIN=0009 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=132700 00 FASCIDC=12DDL1327 SORTNAV=0132700 000 00000 ZZDDLC1327 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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