| (Visto di ingresso - Condizioni di rilascio - Durata -
Definizione dei Paesi dai quali è richiesto).
1. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il
Ministro dell'interno, tenendo conto degli accordi bilaterali
e multilaterali esistenti e di quelli da definire, della
provenienza
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dei flussi migratori più rilevanti, della provenienza
degli stranieri extracomunitari entrati in Italia che siano
stati condannati anche con sentenza non definitiva per reati
in materia di stupefacenti, nonché per reati contro la persona
e il patrimonio negli ultimi tre anni, definisce i Paesi di
provenienza dai quali è richiesto il visto di ingresso.
2. Il soggiorno nel territorio dello Stato per coloro che
provengono da Paesi, dai quali è richiesto il visto di
ingresso è disciplinato ai sensi dell'articolo 4.
3. Il Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro
dell'interno trasmette alle competenti autorità, entro il 31
ottobre di ogni anno, la lista dei Paesi di provenienza dai
quali è richiesto il visto di ingresso.
4. E' sempre necessario il visto, indipendentemente dal
Paese extracomunitario di provenienza, per l'ingresso nel
territorio dello Stato per motivi di studio, lavoro
subordinato e lavoro autonomo.
5. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità
diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi di
viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se
del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio
dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di
determinati valichi di frontiera.
6. Salvo quanto specificatamente disposto per l'ingresso in
Italia per motivi di lavoro subordinato, le autorità
diplomatiche sono autorizzate a rilasciare il visto solo ed
unicamente se esistono seri presupposti, comprovati da idonea
documentazione, attestanti la veridicità della motivazione. Il
visto d'ingresso può altresì essere rilasciato per motivi di
cura necessitanti ricovero, dietro dichiarazione di
disponibilità rilasciata dalla struttura sanitaria
competente.
7. La durata del visto non può superare dall'ingresso i
seguenti limiti:
a) tre mesi, non prorogabili, per motivi di
turismo, affari, familiari e di culto;
b) sei mesi per motivi di cura;
c) un anno per motivi di studio;
d) ventiquattro mesi per motivi di lavoro
subordinato;
e) tre mesi per motivi di lavoro autonomo.
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