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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15488
DDL1327-0006
Progetto di legge Camera n. 1327 - testo presentato - (DDL12-1327)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C1327. TESTIPDL
...C1327.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 10 Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1327 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Permesso di soggiorno e permanenza dei cittadini
         extracomunitari nel territorio dello Stato).
    1.  Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
  stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 2 e che
  siano muniti di permesso di soggiorno, ove prescritto, secondo
  le disposizioni della presente legge.
    2.  Il permesso di soggiorno deve essere sempre richiesto
  dai cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi dai quali
  è richiesto il visto e ha la durata dello stesso.  Inoltre,
  esso deve essere richiesto dai cittadini extracomunitari
  provenienti dagli altri Paesi, qualora il loro periodo di
  soggiorno per motivi di turismo, affari, familiari e di culto
  sia superiore a tre mesi, o sei mesi per motivi di cura, dalla
  data di ingresso.  In quest'ultimo caso, il permesso di
  soggiorno può essere rilasciato solo dietro la presentazione
  della documentazione di cui all'articolo 3, comma 6.
    3.  Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro
  otto giorni dalla data di ingresso, o dalla scadenza dei
  termini di cui al comma 3, al questore della provincia in cui
  gli stranieri si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati
  nel visto, ove questo sia prescritto.  Il questore rilascia
  allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta
  richiesta del permesso di soggiorno.  Il permesso di soggiorno
  è rilasciato, se sussistano i requisiti di legge, entro otto
  giorni dalla presentazione della richiesta.
    4.  Il permesso di soggiorno può essere prorogato dalle
  autorità competenti:
        a)  di sei mesi, per motivi di cura, dietro
  presentazione di idonea documentazione medica;
        b)  di anno in anno, per motivi di studio, dietro
  presentazione di certificato di iscrizione per ciascun anno
  scolastico o accademico e comunque non oltre i due anni dal
  termine della durata legale del corso di studi;
        c)  di ventiquattro mesi rinnovabili, per motivi di
  lavoro subordinato, qualora
 
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  non sussistano le condizioni di cui all'articolo 9, comma
  3;
        d)  secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma
  4, per motivi di lavoro autonomo.
    5.  Il permesso di soggiorno può essere validamente
  modificato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o
  studio, qualora, per cause sopravvenute, il cittadino
  extracomunitario decida di cambiare la motivazione della sua
  permanenza nel territorio dello Stato.  In ogni caso possono
  essere modificati solo i permessi di soggiorno rilasciati per
  motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio.  Il
  rilascio del nuovo permesso di soggiorno modificato è
  subordinato alla sussistenza dei medesimi requisiti previsti
  per la concessione del visto concernente la motivazione per la
  quale si richiede la modifica.
    6.  Per gli stranieri extracomunitari coniugati con
  cittadini italiani e residenti, in stato di coniugi, da più di
  tre anni in Italia, la durata del permesso di soggiorno è a
  tempo illimitato.
    7.  Il permesso di soggiorno deve essere esibito ad ogni
  richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
  Competente alla proroga, al rinnovo o alla sua modificazione è
  il questore della provincia in cui lo straniero risiede o
  abitualmente dimora.
    8.  Ogni rinnovo e proroga del permesso di soggiorno è
  subordinato alla dimostrazione, da parte del cittadino
  extracomunitario, della disponibilità di un reddito mensile
  minimo pari a quattro volte l'importo della pensione sociale
  calcolata su base mensile.  Tale reddito può provenire da
  lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo,
  oppure da altra fonte legittima.
    9.  Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non
  sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti previsti dalla
  legge e dove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza
  dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario.  Il
  rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la
  revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e
  motivato.
 
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    10.  Il provvedimento di rifiuto deve contenere
  l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro e non
  oltre le settantadue ore successive alla comunicazione, o, ove
  questa non sia possibile, dalla emanazione dell'atto stesso,
  fatto salvo un maggior termine per i casi eccezionali a
  discrezione dell'autorità competente.
    11.  I provvedimenti di revoca, annullamento o non rinnovo
  devono contenere l'intimazione a lasciare il territorio dello
  Stato entro e non oltre i trenta giorni successivi alla
  comunicazione, o, ove questa non sia possibile, dalla
  emanazione dell'atto stesso, fatto salvo un maggior termine
  per i casi eccezionali a discrezione dell'autorità
  competente.
    12.  Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno
  devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale,
  entro dieci giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di
  cui al comma 3 del presente articolo, salvo che abbiano
  richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui
  all'articolo 12.
    13.  La violazione della disposizine di cui al comma
  comporta la diffida da parte del questore competente ai sensi
  del comma 3 del presente articolo.  Il conseguimento di due
  diffide comporta l'immediata espulsione del cittadino
  extracomunitario dal territorio dello Stato, secondo quanto
  previsto dall'articolo 21.
 
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