| (Permesso di soggiorno e permanenza dei cittadini
extracomunitari nel territorio dello Stato).
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 2 e che
siano muniti di permesso di soggiorno, ove prescritto, secondo
le disposizioni della presente legge.
2. Il permesso di soggiorno deve essere sempre richiesto
dai cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi dai quali
è richiesto il visto e ha la durata dello stesso. Inoltre,
esso deve essere richiesto dai cittadini extracomunitari
provenienti dagli altri Paesi, qualora il loro periodo di
soggiorno per motivi di turismo, affari, familiari e di culto
sia superiore a tre mesi, o sei mesi per motivi di cura, dalla
data di ingresso. In quest'ultimo caso, il permesso di
soggiorno può essere rilasciato solo dietro la presentazione
della documentazione di cui all'articolo 3, comma 6.
3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro
otto giorni dalla data di ingresso, o dalla scadenza dei
termini di cui al comma 3, al questore della provincia in cui
gli stranieri si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati
nel visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia
allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta
richiesta del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno
è rilasciato, se sussistano i requisiti di legge, entro otto
giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Il permesso di soggiorno può essere prorogato dalle
autorità competenti:
a) di sei mesi, per motivi di cura, dietro
presentazione di idonea documentazione medica;
b) di anno in anno, per motivi di studio, dietro
presentazione di certificato di iscrizione per ciascun anno
scolastico o accademico e comunque non oltre i due anni dal
termine della durata legale del corso di studi;
c) di ventiquattro mesi rinnovabili, per motivi di
lavoro subordinato, qualora
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non sussistano le condizioni di cui all'articolo 9, comma
3;
d) secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma
4, per motivi di lavoro autonomo.
5. Il permesso di soggiorno può essere validamente
modificato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o
studio, qualora, per cause sopravvenute, il cittadino
extracomunitario decida di cambiare la motivazione della sua
permanenza nel territorio dello Stato. In ogni caso possono
essere modificati solo i permessi di soggiorno rilasciati per
motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio. Il
rilascio del nuovo permesso di soggiorno modificato è
subordinato alla sussistenza dei medesimi requisiti previsti
per la concessione del visto concernente la motivazione per la
quale si richiede la modifica.
6. Per gli stranieri extracomunitari coniugati con
cittadini italiani e residenti, in stato di coniugi, da più di
tre anni in Italia, la durata del permesso di soggiorno è a
tempo illimitato.
7. Il permesso di soggiorno deve essere esibito ad ogni
richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Competente alla proroga, al rinnovo o alla sua modificazione è
il questore della provincia in cui lo straniero risiede o
abitualmente dimora.
8. Ogni rinnovo e proroga del permesso di soggiorno è
subordinato alla dimostrazione, da parte del cittadino
extracomunitario, della disponibilità di un reddito mensile
minimo pari a quattro volte l'importo della pensione sociale
calcolata su base mensile. Tale reddito può provenire da
lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo,
oppure da altra fonte legittima.
9. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non
sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti previsti dalla
legge e dove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza
dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il
rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la
revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e
motivato.
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10. Il provvedimento di rifiuto deve contenere
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro e non
oltre le settantadue ore successive alla comunicazione, o, ove
questa non sia possibile, dalla emanazione dell'atto stesso,
fatto salvo un maggior termine per i casi eccezionali a
discrezione dell'autorità competente.
11. I provvedimenti di revoca, annullamento o non rinnovo
devono contenere l'intimazione a lasciare il territorio dello
Stato entro e non oltre i trenta giorni successivi alla
comunicazione, o, ove questa non sia possibile, dalla
emanazione dell'atto stesso, fatto salvo un maggior termine
per i casi eccezionali a discrezione dell'autorità
competente.
12. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno
devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale,
entro dieci giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di
cui al comma 3 del presente articolo, salvo che abbiano
richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui
all'articolo 12.
13. La violazione della disposizine di cui al comma
comporta la diffida da parte del questore competente ai sensi
del comma 3 del presente articolo. Il conseguimento di due
diffide comporta l'immediata espulsione del cittadino
extracomunitario dal territorio dello Stato, secondo quanto
previsto dall'articolo 21.
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