| (Ricongiungimenti).
1. Il cittadino extracomunitario, decorsi tre anni dal suo
regolare ingresso nel territorio dello Stato, può fare istanza
al Ministero dell'interno al fine di ottenere il
ricongiungimento familiare esclusivamente per il coniuge o i
figli purché minori degli anni diciotto. Il Ministero
dell'interno, rilascia idoneo nullaosta, accertata la buona
condotta del cittadino extracomunitario, la disponibilità di
un alloggio idoneo e la sussistenza in capo al richiedente di
un reddito mensile pari a:
a) cinque volte l'importo della pensione sociale
calcolata su base mensile, per
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il ricongiungimento del solo coniuge, o fino ad una coppia di
figli;
b) a sei volte l'importo della pensione sociale
calcolata su base mensile, per il ricongiungimento del coniuge
e fino a due figli, così aumentando di una volta per ogni
ulteriore coppia di figli.
2. Qualora la certificazione presentata dal cittadino
extracomunitario risultasse non corrispondente alla reale
situazione abitativa e patrimoniale dello stesso, si procede
alla automatica espulsione dell'intero nucleo familiare
secondo quanto disposto dall'articolo 21.
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