| 1. La Commissione è presieduta, con criterio di alternanza,
dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della sanità, o da
un loro delegato, ed è composta da 11 membri nominati, sentite
le maggiori
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associazioni per i diritti degli animali, con decreto dei
Ministri dell'ambiente e della sanità, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Oltre ai
rappresentanti delle principali associazioni protezioniste ed
animaliste devono far parte della Commissione non meno di
quattro studiosi del comportamento animale con qualifica di
professore ordinario presso le università.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è stabilito, sentito il
Ministro del tesoro, il compenso per i componenti della
Commissione. Tale compenso non è cumulabile con retribuzioni
del pubblico impiego.
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