| (Minori - degenti - detenuti).
1. I minori degli anni quattordici, non in regola con le
disposizioni previste dalla presente legge, sono ospitati
presso istituti di istruzione per un periodo non superiore a
sessanta giorni, entro i quali l'autorità competente deve
accertare l'esistenza di un parente in Italia o il Paese di
origine, al fine di procedere al reimpatrio degli stessi. Nel
caso in cui, effettuati gli accertamenti, non sia possibile
individuare l'esistenza del parente in Italia o il Paese di
origine, al minore si applicano le disposizioni vigenti in
materia di affidamento ed adozione.
2. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura,
ristretti in istituti di pena, ovvero ospitati in comunità
civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere
richiesto alla questura competente da chi presiede le case,
gli istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli
stranieri medesimi.
3. Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in
istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere
richiesto alla questura competente da chi presiede gli
istituti, ovvero dai loro tutori.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a
comunicare, entro otto giorni, alla questura competente per
territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la
comunità con l'indicazione della località dove sono diretti.
Nel caso di stranieri
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ristretti in istituti di pena, la comunicazione è fatta
all'atto della scarcerazione.
5. Degli adempimenti di cui al presente articolo, quando
riguardino minori, viene data comunicazione al tribunale dei
minori competente per territorio, ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di competenza.
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