| (Disposizioni procedurali per i datori di lavoro e per i
cittadini extracomunitari che intendono svolgere attività di
lavoro subordinato).
1. I cittadini extracomunitari che intendano svolgere in
Italia attività di lavoro subordinato devono inoltrare
richiesta presso i consolati e le ambasciate italiane
all'estero, specificando il tipo di lavoro che intendano
svolgere e documentando i titoli professionali o di studio in
loro possesso. A tale scopo, presso le rappresentanze
diplomatiche sono istituiti appositi uffici con rapporto
funzionale di dipendenza dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, mediante l'impiego di personale di ruolo
della carriera diplomatica.
2. Gli uffici predetti trasmettono richieste al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, con la periodicità
stabilita da un apposito decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
3. E' costituita una commissione interregionale con il
compito di esaminare le richieste di cui al comma 2 e di
trasmetterle alle sezioni circoscrizionali di collocamento.
Nella commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, è garantita la rappresentanza di ciascuna
regione.
4. I datori di lavoro che intendano avvalersi di lavoratori
extracomunitari, devono inoltrare la richiesta alle competenti
sezioni circoscrizionali di collocamento.
5. La sezione circoscrizionale di collocamento rilascia un
nullaosta provvisorio da trasmettere alla autorità consolare
che inoltra la richiesta, al fine della copertura delle
posizioni di lavoro indicate. Ai fini del rilascio del
successivo visto di ingresso, al nullaosta provvisorio deve
essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal
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datore di lavoro, riportante, per ogni singolo lavoratore
extracomunitario richiesto, la destinazine alloggiativa con
allegato il relativo certificato di abitabilità.
6. Gli uffici consolari, in presenza delle condizioni di
cui al comma 5, rilasciano il visto d'ingresso entro dieci
giorni dal ricevimento del nulla osta provvisorio, salvo le
limitazioni stabilite dalla legge.
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