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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15491
DDL1327-0009
Progetto di legge Camera n. 1327 - testo presentato - (DDL12-1327)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C1327. TESTIPDL
...C1327.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1327 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Disposizioni procedurali per i datori di lavoro e per i
  cittadini extracomunitari che intendono svolgere attività di
                     lavoro subordinato).
    1.  I cittadini extracomunitari che intendano svolgere in
  Italia attività di lavoro subordinato devono inoltrare
  richiesta presso i consolati e le ambasciate italiane
  all'estero, specificando il tipo di lavoro che intendano
  svolgere e documentando i titoli professionali o di studio in
  loro possesso.  A tale scopo, presso le rappresentanze
  diplomatiche sono istituiti appositi uffici con rapporto
  funzionale di dipendenza dal Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale, mediante l'impiego di personale di ruolo
  della carriera diplomatica.
    2.  Gli uffici predetti trasmettono richieste al Ministero
  del lavoro e della previdenza sociale, con la periodicità
  stabilita da un apposito decreto del Ministro del lavoro e
  della previdenza sociale.
    3.  E' costituita una commissione interregionale con il
  compito di esaminare le richieste di cui al comma 2 e di
  trasmetterle alle sezioni circoscrizionali di collocamento.
  Nella commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, è garantita la rappresentanza di ciascuna
  regione.
    4.  I datori di lavoro che intendano avvalersi di lavoratori
  extracomunitari, devono inoltrare la richiesta alle competenti
  sezioni circoscrizionali di collocamento.
    5.  La sezione circoscrizionale di collocamento rilascia un
  nullaosta provvisorio da trasmettere alla autorità consolare
  che inoltra la richiesta, al fine della copertura delle
  posizioni di lavoro indicate.  Ai fini del rilascio del
  successivo visto di ingresso, al nullaosta provvisorio deve
  essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal
 
                              Pag. 15
 
  datore di lavoro, riportante, per ogni singolo lavoratore
  extracomunitario richiesto, la destinazine alloggiativa con
  allegato il relativo certificato di abitabilità.
    6.  Gli uffici consolari, in presenza delle condizioni di
  cui al comma 5, rilasciano il visto d'ingresso entro dieci
  giorni dal ricevimento del nulla osta provvisorio, salvo le
  limitazioni stabilite dalla legge.
 
DATA=940927 FASCID=DDL12-1327 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1327 TOTPAG=0032 TOTDOC=0027 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=008 PAGFIN=0015 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=132700 00 FASCIDC=12DDL1327 SORTNAV=0132700 000 00000 ZZDDLC1327 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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