| (Condizioni per l'ingresso in Italia a titolo di lavoro
subordinato, condizioni contrattuali ed economiche - Oneri a
carico del datore di lavoro).
1. La sezione circoscrizionale di collocamento respinge la
richiesta di assunzione di lavoratori extracomunitari:
a) qualora trattasi di aziende o enti il cui
ordinamento prevede per l'assunzione il requisito della
cittadinanza italiana;
b) qualora nei ventiquattro mesi precedenti la
richiesta, l'azienda interessata abbia registrato crisi
aziendali con ricorso alla cassa integrazione guadagni o
riduzione di personale per ristrutturazione aziendale;
c) qualora l'azienda richiedente risulti soggetta
alla normativa della legge 12 agosto 1977, n. 675, e
successive modificazioni;
d) qualora possano essere utilmente impiegati alla
copertura dei posti richiesti lavoratori extracomunitari
iscritti nelle liste di disoccupazione, ai sensi del primo
comma dell'articolo 11, della legge 30 dicembre 1986, n.
943.
2. Al lavoratore extracomunitario si applicano le
disposizioni contrattuali, economiche e normative, dei
contratti collettivi di lavoro per il settore di appartenenza,
nonché le disposizioni di legge previste per i lavoratori
italiani e comunitari.
3. Gi oneri relativi all'alloggio del lavoratore
extracomunitario sono a carico del datore di lavoro
interamente per un periodo
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di tre mesi, e per la quota del cinquanta per cento per
gli eventuali ed ulteriori tre mesi. Successivamente, fanno
carico esclusivamente al lavoratore extracomunitario
assunto.
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