| (Norme relative al rilascio del permesso di soggiorno per
i cittadini extracomunitari richiesti per lavoro
subordinato).
1. Il lavoratore extracomunitario richiesto in base alle
disposizioni contenute negli articoli 7 e 8, deve entro otto
giorni dall'ingresso in Italia, inoltrare domanda per il
permesso di soggiorno presso la questura della provincia dove
è ubicato l'alloggio di cui al comma 5 dell'articolo 7, e
chiedere l'iscrizione anagrafica, entro trenta giorni, nel
comune in cui è domiciliato.
2. L'ufficio stranieri della questura, assunte le
necessarie informazioni circa la regolarità dell'assunzione e
dell'alloggio provvede a rilasciare al lavoratore il documento
defintivo entro otto giorni o, diversamente ad attuare le
procedure per il rimpatrio.
3. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o può
essere revocato qualora il lavoratore extracomunitario risulti
iscritto alle liste di disoccupazione per un periodo di tempo
superiore ai diciotto mesi.
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è fatto
obbligo al datore di lavoro di darne comunicazione alla
questura e alla sezione circoscrizionale competente entro
quarantotto ore.
5. Ai soggetti di cui al comma 4, che non ottemperino o
ritardino nel dare comunicazione ivi prevista, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire cinque milioni.
| |