| (Condizioni per svolgere attività
di lavoro autonomo).
1. Il cittadino extracomunitario che intenda svolgere
un'attività di lavoro autonomo,
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deve essere in possesso dei medesimi requisiti previsti
dalle norme vigenti per i cittadini italiani.
2. I titoli di studio previsti per l'iscrizione nel
registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sono
ammissibili a condizione che siano riconosciuti legalmente a
condizione di reciprocità con i Paesi di provenienza dei
lavoratori extracomunitari.
3. Entro tre mesi dal rilascio del permesso di soggiorno,
il cittadino extracomunitario deve dimostrare, pena
l'espulsione dal territorio, di aver adempiuto alle richieste
per il rilascio di tutte le autorizzazioni burocratiche e
fiscali necessarie per l'esercizio dell'attività prescelta.
4. Alle medesime condizioni di cui al comma 3, è prorogato
dalle autorità competenti il permesso di soggiorno per
ulteriori nove mesi ed entro tale nuovo termine il cittadino
extracomunitario deve dimostrare l'effettivo esercizio
dell'attività autonoma. Successivamente il permesso di
soggiorno è rinnovabile ed ha validità di due anni,
ulteriormente rinnovabili.
5. Il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato
all'iscrizione nel ruolo dei contribuenti.
6. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività
sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri
che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze,
iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti
similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta,
il permesso di soggiorno in corso di validità. Si applicano le
disposizioni vigenti, che, per lo svolgimento di determinate
attività, richiedono il possesso di specifico visto o permesso
di soggiorno.
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