| (Comunicazioni agli interessati e norme in materia di
tutela giurisdizionale).
1. L'autorità emanante i provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve
comunicare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente
all'indicazione delle modalità di impugnazione
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e ad una traduzione in lingua francese, inglese e
spagnola.
2. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio
dello Stato e contro il diniego e la revoca del permesso di
soggiorno è ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero. Nel
ricorso non è consentito richiedere incidentalmente la
sospensione del provvedimento impugnato.
3. I termini stabiliti all'articolo 36 del regio decreto 17
agosto 1907, n. 642, nonché quelli stabiliti agli articoli 21
e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti
alla metà per i ricorsi previsti al comma 2 del presente
articolo.
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