| (Iscrizione anagrafica).
1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno
l'obbligo di iscriversi all'anagrafe presso il comune di
residenza secondo le norme in vigore per i cittadini
italiani.
2. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione
anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione,
entro dieci giorni, alla questura della provincia.
3. La carta d'identità, di validità limitata al territorio
nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, è
rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione
anagrafica di cui al comma 1, su apposito modello approvato
con decreto del Ministro dell'interno.
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