| (Disposizioni penali e processuali).
1. Il cittadino extracomunitario che si introduce, o
permane nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni contenute nella presente legge è punito con la
reclusione da due a quattro anni.
2. Il cittadino extracomunitario entrato regolarmente nel
territorio dello Stato, sorpreso sprovvisto del permesso di
soggiorno o con lo stesso scaduto, revocato od annullato,
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è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni.
3. Lo straniero sorpreso sprovvisto del documento di
identità o di copia di denuncia all'autorità competente che ne
attesti lo smarrimento o il furto, o che, entro quindici
giorni da quest'ultima, non si adopera per ottenere dalla
competente autorità diplomatica o consolare il rilascio di un
documento sostitutivo di identificazione o documento
equipollente è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni.
4. Lo straniero che si sottrae all'esecuzione del
provvedimento di espulsione ovvero, una volta eseguito il
provvedimento, rientra nel territorio dello Stato è punito con
la reclusione da due sino a quattro anni.
5. Lo straniero che non osserva le prescrizioni del
provvediento di espulsione di cui al comma 10 dell'articolo 21
e che comunque rientri in Italia illegittimamente, è punito
con la reclusione da tre a quattro anni.
6. Nelle fattispecie previste dai commi precedenti è
consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza. Per i
reati previsti dalla presente legge è sempre e comunque
disposta la custodia cautelare in carcere. Nell'udienza di
convalida il giudice dispone l'applicazione della misura
cautelare.
7. Nei casi di arresto anche fuori dalla flagranza,
previsti dal presente articolo, è consentito il procedimento
direttissimo di cui all'articolo 566 del codice di procedura
penale.
8. Le impugnazioni avverso i provvedimenti di convalida
delle misure previste nei commi precedenti e le eventuali
misure cautelari adottate non sospendono il procedimento di
espulsione.
9. Chiunque dia alloggio ovvero ospiti a qualsiasi titolo
uno o più cittadini extracomunitari o apolidi non in regola
con le norme sull'immigrazione è punito con una sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire
cinque milioni ad un massimo di lire venti milioni per persona
ospitata. Se l'attività è svolta a fini di lucro la sanzione è
raddoppiata. Se tale attività è svolta da un
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cittadino extracomunitario, questi è immediatamente espulso
dal territorio dello Stato.
10. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli
stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni della presente legge è punito con la reclusione
fino a tre anni e sei mesi e con la multa fino a lire due
milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre
o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione
da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire
cinquanta milioni.
11. Le pene stabilite nel comma 10 sono raddoppiate qualora
il fatto sia commesso in relazione a stranieri minori o al
fine di avviare i cittadini extracomunitari alla
prostituzione; le pene sono diminuite dalla metà a due terzi
per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente
l'autorità di polizia giudiziaria.
12. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di
flagranza, anche gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria devono procedere al sequestro delle cose e dei
beni serviti o destinati a commettere il reato. Con sentenza
di condanna, il giudice ordina la confisca di tali beni, salvo
che essi appartengano a persona estranea al reato.
13. Gli agenti marittimi raccomandatari ed i vettori aerei
che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza
della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri
in posizione irregolare, ai sensi delle disposizioni della
presente legge, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire cinque
milioni per ogni persona, determinata dal prefetto della
provincia nella quale si verifica l'ingresso. Si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. E' comunque a carico del vettore il rimpatrio del
cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla
frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti.
15. E' fatto obbligo a tutti gli operatori, presso gli
sportelli delle poste italiane e
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degli istituti di credito, di richiedere il passaporto ed il
permesso di soggiorno, ove prescritto, ai cittadini
extracomunitari che intendano effettuare un versamento,
rifiutando l'operazione qualora i predetti documenti risultino
scaduti, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire un milione.
16. Presso il Ministero dell'interno è istituito un
casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali
diverse identificazioni dei cittadini extracomunitari.
17. Il datore di lavoro che impieghi cittadini
extracomunitari, quali lavoratori subordinati o comunque per
attività professionali non conformemente alla normativa di cui
alla presente legge e sempre che il fatto non costituisca più
grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni
per ogni lavoratore impiegato e con la pena accessoria
dell'esclusione dai pubblici appalti per la durata massima di
tre anni.
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