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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15497
DDL1327-0015
Progetto di legge Camera n. 1327 - testo presentato - (DDL12-1327)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C1327. TESTIPDL
...C1327.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1327 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Disposizioni penali e processuali).
    1.  Il cittadino extracomunitario che si introduce, o
  permane nel territorio dello Stato in violazione delle
  disposizioni contenute nella presente legge è punito con la
  reclusione da due a quattro anni.
    2.  Il cittadino extracomunitario entrato regolarmente nel
  territorio dello Stato, sorpreso sprovvisto del permesso di
  soggiorno o con lo stesso scaduto, revocato od annullato,
 
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  è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
  anni.
    3.  Lo straniero sorpreso sprovvisto del documento di
  identità o di copia di denuncia all'autorità competente che ne
  attesti lo smarrimento o il furto, o che, entro quindici
  giorni da quest'ultima, non si adopera per ottenere dalla
  competente autorità diplomatica o consolare il rilascio di un
  documento sostitutivo di identificazione o documento
  equipollente è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
  anni.
    4.  Lo straniero che si sottrae all'esecuzione del
  provvedimento di espulsione ovvero, una volta eseguito il
  provvedimento, rientra nel territorio dello Stato è punito con
  la reclusione da due sino a quattro anni.
    5.  Lo straniero che non osserva le prescrizioni del
  provvediento di espulsione di cui al comma 10 dell'articolo 21
  e che comunque rientri in Italia illegittimamente, è punito
  con la reclusione da tre a quattro anni.
    6.  Nelle fattispecie previste dai commi precedenti è
  consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza.  Per i
  reati previsti dalla presente legge è sempre e comunque
  disposta la custodia cautelare in carcere.  Nell'udienza di
  convalida il giudice dispone l'applicazione della misura
  cautelare.
    7.  Nei casi di arresto anche fuori dalla flagranza,
  previsti dal presente articolo, è consentito il procedimento
  direttissimo di cui all'articolo 566 del codice di procedura
  penale.
    8.  Le impugnazioni avverso i provvedimenti di convalida
  delle misure previste nei commi precedenti e le eventuali
  misure cautelari adottate non sospendono il procedimento di
  espulsione.
    9.  Chiunque dia alloggio ovvero ospiti a qualsiasi titolo
  uno o più cittadini extracomunitari o apolidi non in regola
  con le norme sull'immigrazione è punito con una sanzione
  amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire
  cinque milioni ad un massimo di lire venti milioni per persona
  ospitata.  Se l'attività è svolta a fini di lucro la sanzione è
  raddoppiata.  Se tale attività è svolta da un
 
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  cittadino extracomunitario, questi è immediatamente espulso
  dal territorio dello Stato.
    10.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
  chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli
  stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle
  disposizioni della presente legge è punito con la reclusione
  fino a tre anni e sei mesi e con la multa fino a lire due
  milioni.  Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre
  o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione
  da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire
  cinquanta milioni.
    11.  Le pene stabilite nel comma 10 sono raddoppiate qualora
  il fatto sia commesso in relazione a stranieri minori o al
  fine di avviare i cittadini extracomunitari alla
  prostituzione; le pene sono diminuite dalla metà a due terzi
  per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia
  portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente
  l'autorità di polizia giudiziaria.
    12.  L'autorità giudiziaria competente e, in caso di
  flagranza, anche gli ufficiali ed agenti di polizia
  giudiziaria devono procedere al sequestro delle cose e dei
  beni serviti o destinati a commettere il reato.  Con sentenza
  di condanna, il giudice ordina la confisca di tali beni, salvo
  che essi appartengano a persona estranea al reato.
    13.  Gli agenti marittimi raccomandatari ed i vettori aerei
  che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza
  della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri
  in posizione irregolare, ai sensi delle disposizioni della
  presente legge, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
  pagamento di una somma da lire due milioni a lire cinque
  milioni per ogni persona, determinata dal prefetto della
  provincia nella quale si verifica l'ingresso.  Si applicano le
  disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
    14.  E' comunque a carico del vettore il rimpatrio del
  cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla
  frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti.
    15.  E' fatto obbligo a tutti gli operatori, presso gli
  sportelli delle poste italiane e
 
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  degli istituti di credito, di richiedere il passaporto ed il
  permesso di soggiorno, ove prescritto, ai cittadini
  extracomunitari che intendano effettuare un versamento,
  rifiutando l'operazione qualora i predetti documenti risultino
  scaduti, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una
  somma da lire cinquecentomila a lire un milione.
    16.  Presso il Ministero dell'interno è istituito un
  casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali
  diverse identificazioni dei cittadini extracomunitari.
    17.  Il datore di lavoro che impieghi cittadini
  extracomunitari, quali lavoratori subordinati o comunque per
  attività professionali non conformemente alla normativa di cui
  alla presente legge e sempre che il fatto non costituisca più
  grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
  e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni
  per ogni lavoratore impiegato e con la pena accessoria
  dell'esclusione dai pubblici appalti per la durata massima di
  tre anni.
 
DATA=940927 FASCID=DDL12-1327 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1327 TOTPAG=0032 TOTDOC=0027 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=029 PAGFIN=0021 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=132700 00 FASCIDC=12DDL1327 SORTNAV=0132700 000 00000 ZZDDLC1327 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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