| (Associazione finalizzata all'ingresso illecito di
cittadini extracomunitari).
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di
esercitare attività per l'ingresso illecito di cittadini
extracomunitari, o si adoperano per la loro collocazione nel
mercato del lavoro, in violazione alle disposizioni previste
dalla presente legge, ovvero della normativa in materia di
lavoro, chi promuove, costituisce, dirige, organizza e
finanzia l'associazione è punito con la reclusione non
inferiore a quindici anni.
2. Chi partecipa all'associazione per i fini di cui al
comma 1 è punito con la reclusione non inferiore ad otto
anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di
dieci o più, o i cittadini extracomunitari vengono introdotti
nel territorio nazionale al fine di avviarli alla
prostituzione, ovvero se trattasi di cittadini extracomunitari
minorenni.
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4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati
nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a venti anni di
reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dieci anni di
reclusione. L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
5. Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite
dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato
per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione risorse decisive per la commissione del
delitto.
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