| (Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori
sequestrati).
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice
penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria
i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine
ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di
operazioni anticrimine specificatamente disposte dal Ministero
dell'interno o, di intesa con questo, dal questore o dal
comandante del comando provinciale dei Carabinieri o della
Guardia di finanza, pongono in essere atti volti a favorire
l'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria, se
richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto
motivato, differire l'arresto dei medesimi cittadini
extracomunitari fino alla conclusione delle indagini, nonché
il sequestro delle cose servite o destinate a commettere il
reato.
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