| (Ritardo od omissione degli atti
di arresto e di sequestro).
1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato,
ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata
l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro,
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quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
dei responsabili dei delitti previsti dalla presente legge.
2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di
competenza, dandone immediato avviso, anche telefonico,
all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, e al
Ministro dell'interno per il necessario coordinamento anche in
ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette
motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto
ore.
3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia
giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli
sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti
adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in
cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo
attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito
illegale in entrata nel territorio dello Stato dei cittadini
extracomunitari.
4. Nei casi d'urgenza le disposizioni di cui al presente
articolo possono essere richieste od impartite anche
oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso
entro le successive ventiquattro ore.
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