| (Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di
attendere all'ingresso illecito di cittadini
extracomunitari).
1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia che
incontri in mare territoriale o in alto mare una nave
nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al
trasporto di cittadini extracomunitari destinati ad essere
introdotti illegalmente nel territorio dello Stato, può
fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico,
catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto
estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non
nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste
nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento
internazionale.
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3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche agli aeromobili.
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