| (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito
di operazioni di contrasto all'ingresso illecito di cittadini
extracomunitari).
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso
di operazioni di polizia giudiziaria finalizzate al contrasto
dell'ingresso illecito di cittadini extracomunitari possono
essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in
custodia giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano
richiesta. Se vi ostano esigenze processuali l'autorità
giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i
proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria
procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un
difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di
elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in
quanto compatibili, le norme del codice di procedura
penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e
all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e
degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario.
4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a
seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono
assegnati, a richiesta, all'amministrazione di appartenenza
degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
dei commi 1, 2 e 3. In caso contrario debbono essere alienati
al pubblico incanto entro il termine di sei mesi.
5. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per
uno dei reati previsti dalla presente legge, nonché le somme
costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati
affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo
degli stati di previsione del Ministero dell'interno con
vincolo di destinazione
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per coprire le spese occorrenti per il reimpatrio dei
cittadini extracomunitari espulsi, qualora necessario.
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