| (Notizie di procedimenti penali).
1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di
ufficiali di polizia giudizia, appositamente delegati, può
chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti
processuali e informazioni scritte nel loro contenuto,
ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo
accertamento di delitti previsti dalla presente legge, nonché
per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare
in occasione delle indagini per gli stessi delitti.
2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le
informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa;
nel caso di richiesta provvede entro le quarantotto ore.
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi
1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere
comunicate agli organi di polizia degli stati esteri con i
quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta
all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari e alla
criminalità organizzata.
4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare
al segreto di cui all'articolo 329 codice di procedura penale,
dispone con decreto motivato che la trasmissione sia
procrastinata per il tempo strettamente necessario.
| |