Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15504
DDL1327-0022
Progetto di legge Camera n. 1327 - testo presentato - (DDL12-1327)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C1327. TESTIPDL
...C1327.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1327 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Controlli ed ispezioni).
    1.  Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel
  caso di operazione di polizia per la prevenzione e la
  repressione dei reati previsti dalla presente legge, possono
  procedere in ogni tempo e luogo al controllo e all'ispezione
  dei mezzi di trasporto quando abbiano motivo di ritenere che
  possano esservi trasportati cittadini extra-comunitari
 
                              Pag. 26
 
  in posizione irregolare nel territorio dello
  Stato.  Dell'esito dei controlli delle ispezioni è redatto
  processo verbale trasmesso entro quarantotto ore al
  procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
  presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto
  ore.
    2.  Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrono
  motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano
  di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato
  competente, possono procedere a perquisizioni personali e
  locali in ogni tempo dandone notizia, senza ritardo e comunque
  entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il
  quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le
  successive quarantotto ore.
    3.  Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che
  hanno proceduto ai controlli, alle ispezioni e alle
  perquisizioni ai sensi dei commi precedenti, sono tenuti a
  rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di
  esito dell'atto compiuto.
    4.  Al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai
  delitti previsti dalla presente legge è consentita
  l'intercettazione di conversazioni, comunicazioni telefoniche
  e di altre forme di telecomunicazione.
    5.  Negli stessi casi di cui al comma 4 è consentita
  l'intercettazione di comunicazioni tra presenti.  Tuttavia,
  qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614
  del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è
  fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo
  l'attività criminosa.
    6.  Le intercettazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente
  articolo sono disciplinate secondo quanto stabilito dagli
  articoli 267 e seguenti del codice di procedura penale.
 
DATA=940927 FASCID=DDL12-1327 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1327 TOTPAG=0032 TOTDOC=0027 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0025 RIGINIZ=027 PAGFIN=0026 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=132700 00 FASCIDC=12DDL1327 SORTNAV=0132700 000 00000 ZZDDLC1327 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati