| (Controlli ed ispezioni).
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel
caso di operazione di polizia per la prevenzione e la
repressione dei reati previsti dalla presente legge, possono
procedere in ogni tempo e luogo al controllo e all'ispezione
dei mezzi di trasporto quando abbiano motivo di ritenere che
possano esservi trasportati cittadini extra-comunitari
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in posizione irregolare nel territorio dello
Stato. Dell'esito dei controlli delle ispezioni è redatto
processo verbale trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto
ore.
2. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrono
motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano
di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato
competente, possono procedere a perquisizioni personali e
locali in ogni tempo dandone notizia, senza ritardo e comunque
entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il
quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le
successive quarantotto ore.
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che
hanno proceduto ai controlli, alle ispezioni e alle
perquisizioni ai sensi dei commi precedenti, sono tenuti a
rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di
esito dell'atto compiuto.
4. Al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai
delitti previsti dalla presente legge è consentita
l'intercettazione di conversazioni, comunicazioni telefoniche
e di altre forme di telecomunicazione.
5. Negli stessi casi di cui al comma 4 è consentita
l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia,
qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614
del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è
fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo
l'attività criminosa.
6. Le intercettazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente
articolo sono disciplinate secondo quanto stabilito dagli
articoli 267 e seguenti del codice di procedura penale.
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