| (Espulsione dal territorio dello Stato).
1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle
norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge
22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela
dell'ordine pubblico, gli stranieri
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che abbiano riportato condanna per uno dei delitti previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale
e dall'articolo 582 del codice penale sono espulsi dal
territorio dello Stato.
2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli
stranieri che commettano uno dei reati di cui all'articolo 13
o che comunque violino le disposizioni in materia di ingresso
e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili,
direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero,
di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in
genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla
tutela del patrimonio artistico, o in materia di
intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della
prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei
delitti contro la libertà sessuale.
3. Lo stesso provvedimento si applica anche nei confronti
degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327,
nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una
delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto
motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento
penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.
Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il
Ministro dell'interno.
5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può
disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato, l'espulsione dello straniero di passaggio o residente
nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità
giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento
penale. Del decreto viene data preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli
affari esteri.
6. Il provvedimento di espulsione è eseguito immediatamente
e comunque entro e non oltre dieci giorni dall'emanazione del
decreto motivato.
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7. Lo straniero espulso è rinviato coattivamente ad opera
dell'autorità di pubblica sicurezza allo Stato di appartenenza
ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di
provenienza salvo che, a sua richiesta e per giustificati
motivi, l'autorità stessa ritenga di accordargli una diversa
destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o
la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali o sociali.
8. Competente ad eseguire il provvedimento di espulsione è
il questore del luogo ove il cittadino straniero
extracomunitario risiede ovvero, se non risulta il luogo di
residenza, il questore del luogo ove è stato emesso il
provvedimento.
9. Copia del verbale di espulsione è consegnata allo
straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di
frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad
ogni richiesta dell'autorità.
10. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia
cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi
da quelli indicati dall'articolo 275, comma 3, del codice di
procedura penale, ovvero condannati con sentenza passata in
giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua
di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, è
disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o
di provenienza salvo che sussistano inderogabili esigenze
processuali ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute
o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in
conseguenza di eventi bellici o di epidemie. Le disposizioni
previste nel presente comma non si applicano nei confronti
degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o in
espiazione di pena detentiva per il delitto previsto
dall'articolo 13, comma 5.
11. L'espulsione è disposta, su richiesta del pubblico
ministero, dal giudice che procede se si tratta di imputato e
dal giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato. Il
giudice, acquisite le informazioni dagli organi di polizia,
accertato il possesso del passaporto o di documento
equipollente, sentito il pubblico ministero
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e le altre parti, decide con ordinanza. L'espulsione è
eseguita dalla polizia giudiziaria con le stesse modalità
previste dai commi precedenti. Avverso l'ordinanza può essere
proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini
previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di
procedura penale. La proposizione del ricorso non sospende il
procedimento.
12. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti
degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini
della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato
di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello
straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di
mancata esecuzione dell'espulsione.
13. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed
espulso ai sensi del comma 10 è autorizzato a rientrare
temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al
giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è
necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze
processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera,
salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria
competente.
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