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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15505
DDL1327-0023
Progetto di legge Camera n. 1327 - testo presentato - (DDL12-1327)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C1327. TESTIPDL
...C1327.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 21.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1327 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Espulsione dal territorio dello Stato).
    1.  Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle
  norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge
  22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela
  dell'ordine pubblico, gli stranieri
 
                              Pag. 27
 
  che abbiano riportato condanna per uno dei delitti previsti
  dall'articolo 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale
  e dall'articolo 582 del codice penale sono espulsi dal
  territorio dello Stato.
    2.  Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli
  stranieri che commettano uno dei reati di cui all'articolo 13
  o che comunque violino le disposizioni in materia di ingresso
  e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili,
  direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero,
  di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in
  genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla
  tutela del patrimonio artistico, o in materia di
  intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della
  prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei
  delitti contro la libertà sessuale.
    3.  Lo stesso provvedimento si applica anche nei confronti
  degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui
  all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
  sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327,
  nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una
  delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio
  1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
  settembre 1982, n. 646.
    4.  L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto
  motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento
  penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.
  Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il
  Ministro dell'interno.
    5.  Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può
  disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
  Stato, l'espulsione dello straniero di passaggio o residente
  nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità
  giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento
  penale.  Del decreto viene data preventiva notizia al
  Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli
  affari esteri.
    6.  Il provvedimento di espulsione è eseguito immediatamente
  e comunque entro e non oltre dieci giorni dall'emanazione del
  decreto motivato.
 
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    7.  Lo straniero espulso è rinviato coattivamente ad opera
  dell'autorità di pubblica sicurezza allo Stato di appartenenza
  ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di
  provenienza salvo che, a sua richiesta e per giustificati
  motivi, l'autorità stessa ritenga di accordargli una diversa
  destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o
  la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di
  lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche,
  di condizioni personali o sociali.
    8.  Competente ad eseguire il provvedimento di espulsione è
  il questore del luogo ove il cittadino straniero
  extracomunitario risiede ovvero, se non risulta il luogo di
  residenza, il questore del luogo ove è stato emesso il
  provvedimento.
    9.  Copia del verbale di espulsione è consegnata allo
  straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di
  frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad
  ogni richiesta dell'autorità.
    10.  Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia
  cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi
  da quelli indicati dall'articolo 275, comma 3, del codice di
  procedura penale, ovvero condannati con sentenza passata in
  giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua
  di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, è
  disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o
  di provenienza salvo che sussistano inderogabili esigenze
  processuali ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute
  o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in
  conseguenza di eventi bellici o di epidemie.  Le disposizioni
  previste nel presente comma non si applicano nei confronti
  degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o in
  espiazione di pena detentiva per il delitto previsto
  dall'articolo 13, comma 5.
    11.  L'espulsione è disposta, su richiesta del pubblico
  ministero, dal giudice che procede se si tratta di imputato e
  dal giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato.  Il
  giudice, acquisite le informazioni dagli organi di polizia,
  accertato il possesso del passaporto o di documento
  equipollente, sentito il pubblico ministero
 
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  e le altre parti, decide con ordinanza.  L'espulsione è
  eseguita dalla polizia giudiziaria con le stesse modalità
  previste dai commi precedenti.  Avverso l'ordinanza può essere
  proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini
  previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di
  procedura penale.  La proposizione del ricorso non sospende il
  procedimento.
    12.  L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti
  degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini
  della custodia cautelare e l'esecuzione della pena.  Lo stato
  di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello
  straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di
  mancata esecuzione dell'espulsione.
    13.  Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed
  espulso ai sensi del comma 10 è autorizzato a rientrare
  temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al
  giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è
  necessaria la sua presenza.  Una volta venute meno le esigenze
  processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera,
  salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria
  competente.
 
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