| (Modifiche al codice penale).
1. All'articolo 495 del codice penale è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Nel caso in cui a commettere il reato sia persona che
risulti già essere stato condannato per un identico reato
commesso nell'anno antecedente, le pene base previste dai
commi precedenti sono raddoppiate".
2. Il primo comma dell'articolo 573 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni
quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la
potestà dei genitori o al tutore ovvero lo ritiene contro la
volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di
questo con la reclusione fino a tre anni e sei mesi".
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3. Il primo comma dell'articolo 574, del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici o un
infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei
genitori, al tutore o al curatore, o a chi ne abbia la
vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà
dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la
potestà dei genitori, del tutore o curatore, con la reclusione
da uno a quattro anni".
4. L'articolo 707 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati
da motivi di lucro o, per contravvenzioni concernenti la
prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità o
essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza
personale o a cauzione di buona condotta o si trovi
illegalmente nel territorio dello Stato, è colto in possesso
di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o
di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali
non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto
da sei mesi a due anni".
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