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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15506
DDL1327-0024
Progetto di legge Camera n. 1327 - testo presentato - (DDL12-1327)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.29 dello stampato)
...C1327. TESTIPDL
...C1327.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 22.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1327 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Modifiche al codice penale).
    1.  All'articolo 495 del codice penale è aggiunto, in fine,
  il seguente comma:
    "Nel caso in cui a commettere il reato sia persona che
  risulti già essere stato condannato per un identico reato
  commesso nell'anno antecedente, le pene base previste dai
  commi precedenti sono raddoppiate".
    2.  Il primo comma dell'articolo 573 del codice penale è
  sostituito dal seguente:
    "Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni
  quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la
  potestà dei genitori o al tutore ovvero lo ritiene contro la
  volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di
  questo con la reclusione fino a tre anni e sei mesi".
 
                              Pag. 30
 
    3.  Il primo comma dell'articolo 574, del codice penale è
  sostituito dal seguente:
    "Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici o un
  infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei
  genitori, al tutore o al curatore, o a chi ne abbia la
  vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà
  dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la
  potestà dei genitori, del tutore o curatore, con la reclusione
  da uno a quattro anni".
    4.  L'articolo 707 del codice penale è sostituito dal
  seguente:
    "Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati
  da motivi di lucro o, per contravvenzioni concernenti la
  prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità o
  essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza
  personale o a cauzione di buona condotta o si trovi
  illegalmente nel territorio dello Stato, è colto in possesso
  di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o
  di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali
  non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto
  da sei mesi a due anni".
 
DATA=940927 FASCID=DDL12-1327 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1327 TOTPAG=0032 TOTDOC=0027 NDOC=0024 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0029 RIGINIZ=023 PAGFIN=0030 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=29 PAGEFIN=30 SORTRES= SORTDDL=132700 00 FASCIDC=12DDL1327 SORTNAV=0132700 000 00000 ZZDDLC1327 NDOC0024 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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