| (Relazione al Parlamento.
Contributi alle regioni).
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della
presente legge, specificando il numero complessivo degli
stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che
abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati
espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino
scuole o università.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si
provvede alla erogazione di contributi alle regioni che
predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore
insediamento, programmi per la realizzazione di strutture,
corsi ed altre attività al fine di facilitare l'inserimento
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dei cittadini extracomunitari nella vita produttiva e di
relazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa
di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari
1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
4. I contributi di cui al comma 2 sono revocati con le
stesse modalità qualora gli enti interessati non provvedano
entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei
programmi finanziati.
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