| (Disposizioni transitorie).
1. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di
entrata in vigore della presente legge a cittadini
extracomunitari o apolidi per motivi di turismo, familiari,
culto e cura sono validi, anche se rilasciati per un tempo
superiore, fino alla scadenza del termine di novanta giorni, e
centottanta giorni per motivi di cura, dall'entrata in vigore
stessa.
2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello
Stato alla data di entrata in vigore della presente legge e
appartenenti ai Paesi dai quali non è richiesto il visto
d'ingresso, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, che
intendano soggiornare per i motivi di cui al precedente comma
nel territorio dello Stato per un periodo superiore a novanta
giorni, o centottanta giorni per motivi di cura, decorrenti
dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono,
alla scadenza di detti termini, produrre la documentazione di
cui all'articolo 3, comma 6.
3. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di
entrata in vigore della presente legge per motivi di studio
sono validi, anche se rilasciati per un periodo di tempo
superiore, fino alla conclusione dell'anno
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scolastico od accademico in corso alla data di entrata
in vigore stessa. Successivamente, si applicano le
disposizioni previste dalla presente legge in materia di
rilascio e proroga del permesso di soggiorno per motivi di
studio.
4. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di
entrata in vigore della presente legge a cittadini
extracomunitari o apolidi per motivi di lavoro subordinato
sono validi, anche se rilasciati per un periodo superiore,
fino alla scadenza del termine di un anno dall'entrata in
vigore stessa. Successivamente, si applicano le disposizioni
previste dalla presente legge per il rilascio e la proroga del
permesso di soggiorno per lo stesso motivo.
5. I decorsi temporali previsti dagli articoli 7, 8 e 9 si
applicano trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
6. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di
entrata in vigore della presente legge a cittadini
extracomunitari o apolidi per motivi di lavoro autonomo sono
validi, anche se rilasciati per un periodo superiore, fino
alla scadenza del termine di novanta giorni dall'entrata in
vigore stessa. I cittadini extracomunitari o apolidi possono
entro detto termine dimostrare di possedere i requisiti e di
essere nelle condizioni previste dall'articolo 10, ottenendo
un nuovo permesso di soggiorno.
7. Decorsi i termini di cui al presente articolo i permessi
di soggiorno si intendono scaduti o revocati.
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