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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15508
DDL1327-0026
Progetto di legge Camera n. 1327 - testo presentato - (DDL12-1327)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.26 (che inizia a pag.31 dello stampato)
...C1327. TESTIPDL
...C1327.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 24.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1327 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Disposizioni transitorie).
    1.  I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di
  entrata in vigore della presente legge a cittadini
  extracomunitari o apolidi per motivi di turismo, familiari,
  culto e cura sono validi, anche se rilasciati per un tempo
  superiore, fino alla scadenza del termine di novanta giorni, e
  centottanta giorni per motivi di cura, dall'entrata in vigore
  stessa.
    2.  Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello
  Stato alla data di entrata in vigore della presente legge e
  appartenenti ai Paesi dai quali non è richiesto il visto
  d'ingresso, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, che
  intendano soggiornare per i motivi di cui al precedente comma
  nel territorio dello Stato per un periodo superiore a novanta
  giorni, o centottanta giorni per motivi di cura, decorrenti
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono,
  alla scadenza di detti termini, produrre la documentazione di
  cui all'articolo 3, comma 6.
    3.  I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di
  entrata in vigore della presente legge per motivi di studio
  sono validi, anche se rilasciati per un periodo di tempo
  superiore, fino alla conclusione dell'anno
 
                              Pag. 32
 
  scolastico od accademico in corso alla data di entrata
  in vigore stessa.  Successivamente, si applicano le
  disposizioni previste dalla presente legge in materia di
  rilascio e proroga del permesso di soggiorno per motivi di
  studio.
    4.  I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di
  entrata in vigore della presente legge a cittadini
  extracomunitari o apolidi per motivi di lavoro subordinato
  sono validi, anche se rilasciati per un periodo superiore,
  fino alla scadenza del termine di un anno dall'entrata in
  vigore stessa.  Successivamente, si applicano le disposizioni
  previste dalla presente legge per il rilascio e la proroga del
  permesso di soggiorno per lo stesso motivo.
    5.  I decorsi temporali previsti dagli articoli 7, 8 e 9 si
  applicano trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge.
    6.  I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di
  entrata in vigore della presente legge a cittadini
  extracomunitari o apolidi per motivi di lavoro autonomo sono
  validi, anche se rilasciati per un periodo superiore, fino
  alla scadenza del termine di novanta giorni dall'entrata in
  vigore stessa.  I cittadini extracomunitari o apolidi possono
  entro detto termine dimostrare di possedere i requisiti e di
  essere nelle condizioni previste dall'articolo 10, ottenendo
  un nuovo permesso di soggiorno.
    7.  Decorsi i termini di cui al presente articolo i permessi
  di soggiorno si intendono scaduti o revocati.
 
DATA=940927 FASCID=DDL12-1327 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1327 TOTPAG=0032 TOTDOC=0027 NDOC=0026 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0031 RIGINIZ=016 PAGFIN=0032 RIGFIN=028 UPAG=SI PAGEIN=31 PAGEFIN=32 SORTRES= SORTDDL=132700 00 FASCIDC=12DDL1327 SORTNAV=0132700 000 00000 ZZDDLC1327 NDOC0026 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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