| 1. All'articolo 70 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
le parole: "o che importino strazio o sevizie di animali" sono
sostituite dalle seguenti: "o che prevedano l'uso di animali
al di fuori dei casi espressamente autorizzati dalla
Commissione nazionale per i diritti degli animali".
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