| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
intende eliminare una evidente ed ingiusta sperequazione nei
confronti di oltre 100 ufficiali che costituiscono circa un
quarto del ruolo normale del servizio permanente effettivo del
Corpo delle capitanerie di porto. Si tratta di una
sperequazione che si perpetua da ben 25 anni e che è in
contrasto con quel principio di equità cui si ispira la nostra
Carta costituzionale.
L'ordinamento della Marina militare prevede il reclutamento
degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto (articolo
41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive
modificazioni, attraverso pubblico concorso tra:
a) i diplomati capitani di lungo corso degli
istituti nautici che siano sottotenenti
di vascello di complemento o patentati capitani di lungo
corso o di macchina;
b) i laureati di diverse facoltà.
I diplomati vincitori del concorso vengono nominati
guardiamarina (CP) e dopo un anno di servizio promossi al
grado di sottotenente di vascello (CP).
I laureati vincitori del concorso vengono nominati
direttamente sottotenente di vascello (CP) (articolo 1 della
legge 19 ottobre 1959, n. 946).
Tutti seguono un corso di istruzione teorico-pratico presso
l'Accademia navale e vari tirocini a bordo di navi militari o
mercantili e presso le capitanerie di porto per la durata
complessiva di circa dodici mesi.
Diplomati e laureati vincitori dei concorsi vengono immessi
nello stesso ruolo
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organico (ruolo normale) con lo stesso profilo e sviluppo di
carriera.
Mentre per gli ufficiali in possesso della laurea o del
diploma, purché provenienti dai sottotenenti di vascello di
complemento, vengono computati, ai fini della determinazione
dello stipendio (articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079), ai fini pensionistici
e, a richiesta e previo riscatto, ai fini dell'indennità di
buonuscita, rispettivamente l'intero corso legale di studi
universitari (minimo quattro anni), (articolo 32 del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), e
l'intero servizio già prestato nel "complemento" (minimo 2
anni) con in più il riconoscimento del relativo periodo di
navigazione/imbarco agli effetti dell'indennità operativa,
agli ufficiali diplomati e con il titolo professionale
marittimo (patente) di capitano di lungo corso non viene
riconosciuto, ai fini della determinazione dello stipendio, il
periodo d'imbarco (almeno 4 anni) effettuato su navi
mercantili necessario per conseguire la patente ed essere
ammessi agli esami di concorso per la nomina a guardiamarina
(CP).
A questi ultimi è riconosciuto utile, solo nella misura
della metà, il predetto periodo d'imbarco ai soli fini
pensionistici, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092
del 1973, mentre l'altra metà può essere riconosciuta utile a
domanda e previo versamento di conguaglio (nonostante che le
relative trattenute siano state operate per l'intero periodo
dall'INPS - Cassa nazionale previdenza marinara), sempre ai
soli fini pensionistici, ai sensi della legge sulla
ricongiunzione dei periodi assicurativi 7 febbraio 1979, n.
29.
Sono quindi evidenti le sperequazioni di trattamento in
ordine allo stipendio, al trattamento di quiescenza, alla
buonuscita e all'indennità operativa e d'imbarco, non
giustificabili e a solo danno di quest'ultimo gruppo di
ufficiali, verso i quali lo Stato ha peraltro già sentito il
dovere di riconoscere la metà dei titoli pensionistici.
Appare, pertanto, legittima la richiesta degli ufficiali di
porto (a nomina diretta in servizio permanente effettivo - RN)
reclutati dalla Marina militare con il titolo di capitano di
lungo corso, affinché per motivi di equità venga presa in
considerazione la loro posizione al fine di creare ed
introdurre nella normativa vigente un correttivo che li porti
alla pari dei colleghi di diversa provenienza.
E' necessario, in sostanza, eliminare una assurda ed
ingiusta discriminazione di trattamento economico fra gli
ufficiali in servizio permanente effettivo a nomina diretta
dello stesso Corpo e ruolo, non solo tra i diplomati-patentati
e laureati, ma fra gli stessi diplomati. Infatti, la
circostanza che la legge di reclutamento abbia stabilito
provenienze diverse, non in forza di diverso sviluppo di
carriera che non esiste, bensì in relazione alle diverse
esperienze di precedente lavoro e studio che sono state
ritenute necessarie per i complessivi e diversificati compiti
istituzionali delle capitanerie di porto (che riguardano il
campo giuridico-amministrativo alla stessa stregua di quello
tecnico ed operativo), non può costituire discriminante del
trattamento economico a parità di grado, di funzione e di
ruolo.
Il detto riconoscimento appare pertanto più equo e
necessario se si tiene conto dei seguenti stati di fatto:
i guardiamarina (CP) (provenienti dai diplomati capitani
di lungo corso patentati) sono stati già penalizzati, circa
trenta anni fa, di un anno di carriera rispetto ai colleghi
provenienti dai laureati, che solo da allora iniziano la
carriera da sottotenente di vascello (CP), mentre in
precedenza gli uni e gli altri iniziavano con lo stesso grado
di guardiamarina;
nei quattro anni riconosciuti ai laureati per gli studi
universitari, i diplomati-patentati hanno lavorato e duramente
sulle navi per i mari del mondo apportando valuta pregiata e
redditi in Italia attraverso i noli e pagando quelle tasse che
hanno consentito allo Stato di mantenere anche le
organizzazioni universitarie a beneficio degli attuali e più
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fortunati colleghi laureati inquadrati tra gli ufficiali
delle capitanerie di porto;
gli organi della rappresentanza militare istituiti con la
legge 11 luglio 1978, n. 382 (articolo 18), hanno già
favorevolmente e più volte sollevato il problema in parola ai
vari livelli (consigli di base, consigli intermedi e consiglio
centrale - Sezione marina) senza aver avuto fino ad ora eco in
Parlamento;
l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto il 21
giugno 1977 ha espresso l'avviso che, per motivi di equità,
sia necessario ricercare un espediente che consenta di
ritenere utili, ai fini delle indennità operative, anche i
periodi di imbarco su navi mercantili compiuti dagli ufficiali
provenienti dai capitani di lungo corso;
la Direzione generale del personale militare della Marina
sin dal 24 febbraio 1977 ha ritenuto che alla richiesta
gerarchica avanzata da alcuni degli ufficiali interessati "non
possa negarsi una certa equità e fondatezza";
lo Stato Maggiore della Marina in data 8 settembre 1977
non ha sottaciuto
"che le aspirazioni degli interessati siano legittime e
fondate su valide motivazioni per cui sarebbe opportuna la
formazione di un provvedimento che consentisse di ritenere
utile, ai fini dell'indennità operativa, il periodo d'imbarco
su navi mercantili compiuto dagli ufficiali provenienti dai
capitani di lungo corso";
lo stesso sottosegretario di Stato pro tempore per
la difesa, con lettera in data 7 giugno 1977, ha
sensibilizzato i competenti organi dell'amministrazione
invitandoli a prendere in esame la medesima questione "al fine
di definire con uniformità di giudizio la materia di cui
trattasi anche nei confronti... degli ufficiali in servizio
permanente effettivo del ruolo normale delle capitanerie di
porto provenienti dai capitani marittimi".
Alla luce di tutto quanto precede la permanenza delle
sperequazioni dei trattamenti economici sopra evidenziati ha
il sapore di una beffa contro coloro che hanno, invece,
meritato lavorando, beffa che questo Parlamento democratico
non deve consentire che permanga oltre.
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