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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15511
DDL1328-0002
Progetto di legge Camera n. 1328 - testo presentato - (DDL12-1328)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1328. TESTIPDL
...C1328.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1328 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
  intende eliminare una evidente ed ingiusta sperequazione nei
  confronti di oltre 100 ufficiali che costituiscono circa un
  quarto del ruolo normale del servizio permanente effettivo del
  Corpo delle capitanerie di porto.  Si tratta di una
  sperequazione che si perpetua da ben 25 anni e che è in
  contrasto con quel principio di equità cui si ispira la nostra
  Carta costituzionale.
    L'ordinamento della Marina militare prevede il reclutamento
  degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto (articolo
  41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive
  modificazioni, attraverso pubblico concorso tra:
        a)  i diplomati capitani di lungo corso degli
  istituti nautici che siano sottotenenti
  di vascello di complemento o patentati capitani di lungo
  corso o di macchina;
        b)  i laureati di diverse facoltà.
    I diplomati vincitori del concorso vengono nominati
  guardiamarina (CP) e dopo un anno di servizio promossi al
  grado di sottotenente di vascello (CP).
    I laureati vincitori del concorso vengono nominati
  direttamente sottotenente di vascello (CP) (articolo 1 della
  legge 19 ottobre 1959, n. 946).
    Tutti seguono un corso di istruzione teorico-pratico presso
  l'Accademia navale e vari tirocini a bordo di navi militari o
  mercantili e presso le capitanerie di porto per la durata
  complessiva di circa dodici mesi.
    Diplomati e laureati vincitori dei concorsi vengono immessi
  nello stesso ruolo
 
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  organico (ruolo normale) con lo stesso profilo e sviluppo di
  carriera.
    Mentre per gli ufficiali in possesso della laurea o del
  diploma, purché provenienti dai sottotenenti di vascello di
  complemento, vengono computati, ai fini della determinazione
  dello stipendio (articolo 30 del decreto del Presidente della
  Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079), ai fini pensionistici
  e, a richiesta e previo riscatto, ai fini dell'indennità di
  buonuscita, rispettivamente l'intero corso legale di studi
  universitari (minimo quattro anni), (articolo 32 del testo
  unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
  civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), e
  l'intero servizio già prestato nel "complemento" (minimo 2
  anni) con in più il riconoscimento del relativo periodo di
  navigazione/imbarco agli effetti dell'indennità operativa,
  agli ufficiali diplomati e con il titolo professionale
  marittimo (patente) di capitano di lungo corso non viene
  riconosciuto, ai fini della determinazione dello stipendio, il
  periodo d'imbarco (almeno 4 anni) effettuato su navi
  mercantili necessario per conseguire la patente ed essere
  ammessi agli esami di concorso per la nomina a guardiamarina
  (CP).
    A questi ultimi è riconosciuto utile, solo nella misura
  della metà, il predetto periodo d'imbarco ai soli fini
  pensionistici, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092
  del 1973, mentre l'altra metà può essere riconosciuta utile a
  domanda e previo versamento di conguaglio (nonostante che le
  relative trattenute siano state operate per l'intero periodo
  dall'INPS - Cassa nazionale previdenza marinara), sempre ai
  soli fini pensionistici, ai sensi della legge sulla
  ricongiunzione dei periodi assicurativi 7 febbraio 1979, n.
  29.
    Sono quindi evidenti le sperequazioni di trattamento in
  ordine allo stipendio, al trattamento di quiescenza, alla
  buonuscita e all'indennità operativa e d'imbarco, non
  giustificabili e a solo danno di quest'ultimo gruppo di
  ufficiali, verso i quali lo Stato ha peraltro già sentito il
  dovere di riconoscere la metà dei titoli pensionistici.
    Appare, pertanto, legittima la richiesta degli ufficiali di
  porto (a nomina diretta in servizio permanente effettivo - RN)
  reclutati dalla Marina militare con il titolo di capitano di
  lungo corso, affinché per motivi di equità venga presa in
  considerazione la loro posizione al fine di creare ed
  introdurre nella normativa vigente un correttivo che li porti
  alla pari dei colleghi di diversa provenienza.
    E' necessario, in sostanza, eliminare una assurda ed
  ingiusta discriminazione di trattamento economico fra gli
  ufficiali in servizio permanente effettivo a nomina diretta
  dello stesso Corpo e ruolo, non solo tra i diplomati-patentati
  e laureati, ma fra gli stessi diplomati.  Infatti, la
  circostanza che la legge di reclutamento abbia stabilito
  provenienze diverse, non in forza di diverso sviluppo di
  carriera che non esiste, bensì in relazione alle diverse
  esperienze di precedente lavoro e studio che sono state
  ritenute necessarie per i complessivi e diversificati compiti
  istituzionali delle capitanerie di porto (che riguardano il
  campo giuridico-amministrativo alla stessa stregua di quello
  tecnico ed operativo), non può costituire discriminante del
  trattamento economico a parità di grado, di funzione e di
  ruolo.
    Il detto riconoscimento appare pertanto più equo e
  necessario se si tiene conto dei seguenti stati di fatto:
      i guardiamarina (CP) (provenienti dai diplomati capitani
  di lungo corso patentati) sono stati già penalizzati, circa
  trenta anni fa, di un anno di carriera rispetto ai colleghi
  provenienti dai laureati, che solo da allora iniziano la
  carriera da sottotenente di vascello (CP), mentre in
  precedenza gli uni e gli altri iniziavano con lo stesso grado
  di guardiamarina;
      nei quattro anni riconosciuti ai laureati per gli studi
  universitari, i diplomati-patentati hanno lavorato e duramente
  sulle navi per i mari del mondo apportando valuta pregiata e
  redditi in Italia attraverso i noli e pagando quelle tasse che
  hanno consentito allo Stato di mantenere anche le
  organizzazioni universitarie a beneficio degli attuali e più
 
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  fortunati colleghi laureati inquadrati tra gli ufficiali
  delle capitanerie di porto;
      gli organi della rappresentanza militare istituiti con la
  legge 11 luglio 1978, n. 382 (articolo 18), hanno già
  favorevolmente e più volte sollevato il problema in parola ai
  vari livelli (consigli di base, consigli intermedi e consiglio
  centrale - Sezione marina) senza aver avuto fino ad ora eco in
  Parlamento;
      l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto il 21
  giugno 1977 ha espresso l'avviso che, per motivi di equità,
  sia necessario ricercare un espediente che consenta di
  ritenere utili, ai fini delle indennità operative, anche i
  periodi di imbarco su navi mercantili compiuti dagli ufficiali
  provenienti dai capitani di lungo corso;
      la Direzione generale del personale militare della Marina
  sin dal 24 febbraio 1977 ha ritenuto che alla richiesta
  gerarchica avanzata da alcuni degli ufficiali interessati "non
  possa negarsi una certa equità e fondatezza";
      lo Stato Maggiore della Marina in data 8 settembre 1977
  non ha sottaciuto
  "che le aspirazioni degli interessati siano legittime e
  fondate su valide motivazioni per cui sarebbe opportuna la
  formazione di un provvedimento che consentisse di ritenere
  utile, ai fini dell'indennità operativa, il periodo d'imbarco
  su navi mercantili compiuto dagli ufficiali provenienti dai
  capitani di lungo corso";
      lo stesso sottosegretario di Stato  pro tempore  per
  la difesa, con lettera in data 7 giugno 1977, ha
  sensibilizzato i competenti organi dell'amministrazione
  invitandoli a prendere in esame la medesima questione "al fine
  di definire con uniformità di giudizio la materia di cui
  trattasi anche nei confronti... degli ufficiali in servizio
  permanente effettivo del ruolo normale delle capitanerie di
  porto provenienti dai capitani marittimi".
    Alla luce di tutto quanto precede la permanenza delle
  sperequazioni dei trattamenti economici sopra evidenziati ha
  il sapore di una beffa contro coloro che hanno, invece,
  meritato lavorando, beffa che questo Parlamento democratico
  non deve consentire che permanga oltre.
 
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