| 1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Agli ufficiali delle capitanerie di porto, nominati tali
in seguito a concorso pubblico per il quale è richiesto il
titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina,
sono computati, agli stessi effetti dell'articolo 9 del testo
unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni
fissi per il regio esercito, approvato con regio decreto 31
dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dal primo comma del
presente articolo, gli anni di navigazione effettuati su navi
mercantili necessari per conseguire il predetto titolo".
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