| 1. Agli ufficiali di cui all'ultimo comma dell'articolo 30
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del
1970, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, in
relazione a quanto previsto all'articolo 31 del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a semplice
domanda, è riconosciuto utile ai fini del trattamento di
quiescenza statale, l'intero periodo di navigazione mercantile
per il quale risultino versati all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) - Cassa nazionale previdenza
marinara, i relativi contributi, i quali, conformemente a
quanto previsto dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979,
n. 29, devono essere trasferiti alla gestione statale. Il
periodo di navigazione mercantile di cui al presente
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articolo è conteggiato, a domanda degli stessi ufficiali,
agli effetti del calcolo degli aumenti triennali
dell'indennità mensile di impiego operativo di base di cui
alla tabella I allegata alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed è
altresì riscattabile ai fini dell'indennità di buonuscita
ENPAS, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili
e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
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