| Onorevoli Colleghi! -- La legge 21 novembre 1991, n. 374,
ha istituito la figura del giudice di pace per alleggerire il
carico di lavoro della magistratura togata ed accelerare i
processi, che nel nostro ordinamento hanno lunghi tempi di
definizione. Carenze di strutture e di personale non ne hanno
però consentito l'entrata in vigore nei termini previsti ed è
stato necessario un provvedimento di proroga al 3 gennaio 1995
disposto con la legge 4 dicembre 1992, n. 477. In base a tale
legge dal 3 gennaio 1995 avranno piena efficacia tutte le
disposizioni della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva
del giudice di pace. Sono in corso gli adempimenti per
consentire, entro la data fissata, l'entrata in funzione del
nuovo istituto, ma il numero delle domande finora
presentate non è sufficiente a ricoprire i 4.700 posti
nel ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici
del giudice di pace.
Si aggiunge a questo il problema, a tutt'oggi mai risolto,
dei messi di conciliazione dipendenti comunali, per i quali il
Governo si era impegnato ad "emanare opportune disposizioni
per consentire la loro effettiva utilizzazione negli
istituendi uffici del giudice di pace (ordine del giorno n.
9/1746/6) e a riferire entro il 31 gennaio 1993". Si ritiene
pertanto necessaria una iniziativa parlamentare per modificare
l'articolo 5 della citata legge n. 374 del 1991. A questo si
provvede con l'articolo 1 della presente proposta di legge.
Al comma 1 dell'articolo 1 si propone di abbassare a 40
anni l'età minima per
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poter accedere alla nomina a giudice di pace, mentre al comma
2 del medesimo articolo 1 si stabilisce che il titolo di
studio richiesto è ampliato alla laurea in scienze
politiche.
Per ottenere risultati apprezzabili sembra altresì
necessario modificare il regime delle incompatibilità, per cui
all'articolo 2 si propone di abrogare il comma 2 dell'articolo
8 della citata legge n. 374 del 1991, che preclude agli
avvocati e ai procuratori legali l'esercizio delle funzioni di
giudice di pace nel distretto di corte di appello in cui
esercitano la professione. All'articolo 3 si propone invece la
non incompatibilità con i trattamenti pensionistici, non
esplicitata nella citata legge n. 374 del 1991, delle
indennità percepite in quanto giudici di pace.
Tali modifiche favorirebbero la disponibilità di un numero
sufficiente di giudici popolari e faciliterebbero l'accesso
delle
donne. E' infatti da considerare che nelle fasce tra i 40 e i
50 anni molte donne, superato il periodo in cui i compiti
familiari le hanno tenute lontane dal mondo del lavoro, sono
alla ricerca di una occupazione confacente alla loro
preparazione.
La proposta ha quindi anche valenza sociale, oltre a
garantire un maggior numero di giudici di pace competenti in
grado di svolgere al meglio il loro compito.
L'articolo 4 propone la modifica dell'articolo 13 della
citata legge n. 374 del 1991 onde risolvere il problema delle
carenze di organico degli uffici notifiche, che avrebbero
ripercussioni negative sulla efficienza e sulla funzionalità
del servizio.
L'articolo 5 propone l'abrogazione dell'articolo 51 della
legge n. 374 del 1991.
La presente proposta di legge non comporta oneri a carico
del bilancio dello Stato.
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