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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15515
DDL1329-0002
Progetto di legge Camera n. 1329 - testo presentato - (DDL12-1329)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1329. TESTIPDL
...C1329.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1329 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La legge 21 novembre 1991, n. 374,
  ha istituito la figura del giudice di pace per alleggerire il
  carico di lavoro della magistratura togata ed accelerare i
  processi, che nel nostro ordinamento hanno lunghi tempi di
  definizione.  Carenze di strutture e di personale non ne hanno
  però consentito l'entrata in vigore nei termini previsti ed è
  stato necessario un provvedimento di proroga al 3 gennaio 1995
  disposto con la legge 4 dicembre 1992, n. 477.  In base a tale
  legge dal 3 gennaio 1995 avranno piena efficacia tutte le
  disposizioni della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva
  del giudice di pace.  Sono in corso gli adempimenti per
  consentire, entro la data fissata, l'entrata in funzione del
  nuovo istituto, ma il numero delle domande finora
  presentate non è sufficiente a ricoprire i 4.700 posti
  nel ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici
  del giudice di pace.
    Si aggiunge a questo il problema, a tutt'oggi mai risolto,
  dei messi di conciliazione dipendenti comunali, per i quali il
  Governo si era impegnato ad "emanare opportune disposizioni
  per consentire la loro effettiva utilizzazione negli
  istituendi uffici del giudice di pace (ordine del giorno n.
  9/1746/6) e a riferire entro il 31 gennaio 1993".  Si ritiene
  pertanto necessaria una iniziativa parlamentare per modificare
  l'articolo 5 della citata legge n. 374 del 1991.  A questo si
  provvede con l'articolo 1 della presente proposta di legge.
    Al comma 1 dell'articolo 1 si propone di abbassare a 40
  anni l'età minima per
 
                               Pag. 2
 
  poter accedere alla nomina a giudice di pace, mentre al comma
  2 del medesimo articolo 1 si stabilisce che il titolo di
  studio richiesto è ampliato alla laurea in scienze
  politiche.
    Per ottenere risultati apprezzabili sembra altresì
  necessario modificare il regime delle incompatibilità, per cui
  all'articolo 2 si propone di abrogare il comma 2 dell'articolo
  8 della citata legge n. 374 del 1991, che preclude agli
  avvocati e ai procuratori legali l'esercizio delle funzioni di
  giudice di pace nel distretto di corte di appello in cui
  esercitano la professione.  All'articolo 3 si propone invece la
  non incompatibilità con i trattamenti pensionistici, non
  esplicitata nella citata legge n. 374 del 1991, delle
  indennità percepite in quanto giudici di pace.
    Tali modifiche favorirebbero la disponibilità di un numero
  sufficiente di giudici popolari e faciliterebbero l'accesso
  delle
  donne.  E' infatti da considerare che nelle fasce tra i 40 e i
  50 anni molte donne, superato il periodo in cui i compiti
  familiari le hanno tenute lontane dal mondo del lavoro, sono
  alla ricerca di una occupazione confacente alla loro
  preparazione.
    La proposta ha quindi anche valenza sociale, oltre a
  garantire un maggior numero di giudici di pace competenti in
  grado di svolgere al meglio il loro compito.
    L'articolo 4 propone la modifica dell'articolo 13 della
  citata legge n. 374 del 1991 onde risolvere il problema delle
  carenze di organico degli uffici notifiche, che avrebbero
  ripercussioni negative sulla efficienza e sulla funzionalità
  del servizio.
    L'articolo 5 propone l'abrogazione dell'articolo 51 della
  legge n. 374 del 1991.
    La presente proposta di legge non comporta oneri a carico
  del bilancio dello Stato.
 
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