| 1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è
sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Notificazione degli atti). - 1.
Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti
di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni
in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono
gli ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento
degli ufficiali
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giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n. 1229, e successive modificazioni, e, fino ad esaurimento
del ruolo, i messi di conciliazione dipendenti comunali in
servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del
giudice di pace".
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