| 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 104 milioni per l'anno 1994, in lire
93 milioni per l'anno 1995 e in lire 104 milioni a decorrere
dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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