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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15527
DDL1330-0002
Relazione Camera n. 1330-A (DDL12-1330-A)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1330A. TESTIPDL
...C1330A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC1330A ZZ12 ZZRL ZZRM
    Onorevoli  Colleghi! - La Commissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1330 con
  l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del
  Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 545), che
  viene allegata.
 
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                                                    Allegato
      1.  Il Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione,
  sottoscritto a Roma il 9 gennaio 1992 dai Ministri degli
  esteri italiano e bulgaro, si configura come l'espressione più
  compiuta del netto salto di qualità registratosi nelle
  relazioni bilaterali tra i due Paesi, sulla scia delle
  profonde trasformazioni di segno democratico e pluralista
  prodottesi in Bulgaria a partire dai primi mesi del 1990.
      In tale contesto, attraverso la firma del Trattato in
  esame si è inteso, da un lato, conferire alla citata
  evoluzione in positivo delle relazioni tra l'Italia e la
  Bulgaria anche una elevata dignità formale e, dall'altro,
  fornire un quadro giuridico di riferimento entro cui le
  relazioni bilaterali italo-bulgare possano svilupparsi
  proficuamente in una pluralità di settori (da quello politico
  a quello della sicurezza, da quello economico-finanziario a
  quello culturale, da quello della formazione
  tecnico-professionale a quello della tutela ambientale).
    2.  Il Trattato in questione è composto di ventuno articoli
  e si suddivide sostanzialmente in sei parti (oltre al
  preambolo), riguardanti i seguenti settori:
          a)  la collaborazione politica bilaterale;
          b)  la sicurezza, il disarmo e la Conferenza per
  la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE);
          c)  la cooperazione economica, industriale,
  finanziaria, tecnicoscientifica e ambientale;
          d)  le prospettive di avvicinamento della Bulgaria
  alla Comunità europea;
          e)  la cooperazione culturale, con particolare
  riguardo alla collaborazione tra scuole, istituzioni
  universitarie ed artistiche, nonché agli scambi giovanili;
          f)  la cooperazione nella lotta al traffico
  illecito di stupefacenti e alla criminalità organizzata.
      3.  Nel preambolo le Parti delineano le motivazioni e
  l'obiettivo dell'accordo, evidenziando come esso rifletta
  innanzitutto la comune volontà italiana e bulgara di
  sottolineare l'amicizia che unisce i due Paesi e i due popoli
  e di rafforzare la loro cooperazione nei campi politico,
  economico e culturale.
      Il preambolo individua quindi le finalità di ordine più
  generale alla cui realizzazione il Trattato intende
  contribuire.
      Tra queste ultime degne di nota appaiono in particolare
  quelle di:
          a)  concorrere allo stabilimento di un ordine
  internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla
  democrazia, sulla libertà e sul pieno rispetto dei diritti
  umani e delle libertà fondamentali;
 
                               Pag. 3
 
          b)  propiziare il definitivo superamento della
  divisione del Vecchio Continente, favorendo la convergenza dei
  Paesi europei su valori comuni di giustizia, di pluralismo
  politico e di libero mercato;
          c)  collaborare per la realizzazione di una sempre
  maggiore stabilità e sicurezza nel continente europeo, nel
  rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale,
  dalla Carta ONU nonché degli impegni contenuti nell'Atto
  finale di Helsinki, nella Carta di Parigi per una Nuova Europa
  e negli altri documenti della CSCE.
      4.  Negli articoli da 1 a 6 le Parti conferiscono sostanza
  e spessore all'intento di approfondire i loro contatti e la
  loro collaborazione nei settori politico bilaterale e della
  sicurezza e del disarmo (con particolare riguardo al ruolo
  delle Nazioni Unite e della CSCE).
      Circa il primo aspetto, significativo appare soprattutto
  l'articolo 2 del Trattato, relativo agli strumenti che
  dovranno presiedere all'intensificazione delle consultazioni e
  dei contatti tra i due Paesi.  In tale quadro sono in
  particolare previsti: incontri al più alto livello organizzati
  d'intesa tra le Parti; incontri tra i Ministri degli esteri
  almeno una volta all'anno; incontri con cadenza periodica
  degli altri membri di Governo.
      L'articolo 3 impegna le Parti a favorire i contatti e lo
  scambio di esperienze anche a livello parlamentare.
      L'ultimo paragrafo dell'articolo 5 prevede lo scambio di
  visite in campo militare.
      Per ciò che attiene al secondo degli aspetti citati
  (sicurezza, disarmo, ruolo delle Nazioni Unite e della CSCE),
  rilevante importanza rivestono gli articoli 2, 4, 5 e 6.
      Quanto alle tematiche di sicurezza, l'articolo 2 prevede,
  in particolare, la facoltà per la Parte che ritenesse una
  situazione tale da minacciare i suoi supremi interessi di
  sicurezza di chiedere all'altra Parte l'immediato avvio di
  consultazioni bilaterali intese ad esaminare le misure più
  opportune, anche nei pertinenti fori internazionali, allo
  scopo di ridurre o di eliminare la minaccia.
      Sempre in tema di sicurezza, all'articolo 4 viene
  ribadita la convinzione delle Parti circa l'inammissibilità
  del ricorso alla minaccia o all'uso della forza quale
  strumento di soluzione delle controversie internazionali; il
  loro impegno per un rafforzamento del ruolo delle Nazioni
  Unite e dell'attività da queste svolta per il mantenimento
  della pace nel mondo; la comune volontà italiana e bulgara di
  contribuire ad accrescere l'efficacia degli strumenti rivolti
  alla soluzione pacifica delle controversie ed alla prevenzione
  dei conflitti.
      Per quanto concerne più specificatamente le tematiche di
  disarmo, l'articolo 5 fa stato in particolare dell'impegno
  delle Parti ad operare congiuntamente per contribuire alla
  creazione di un ordine qualitativamente diverso in Europa,
  basato su equilibri militari a livelli di armamenti sempre più
  bassi compatibilmente con il mantenimento della stabilità e di
  un necessario livello di sufficienza degli armamenti nonché
  una diminuita dipendenza dalle armi nucleari.
      Lo stesso articolo evidenzia inoltre la volontà italiana
  e bulgara di dedicare, nel quadro dei negoziati per il disarmo
  in Europa, speciale attenzione ai problemi concernenti il
  rafforzamento della sicurezza della regione balcanica e di
  quella mediterranea.
 
                               Pag. 4
 
      Venendo alle tematiche CSCE, l'articolo 6,
  nell'esplicitare l'impegno delle Parti ad operare per far sì
  che l'Europa acquisti sempre più carattere di comunità di
  Stati "fondata sulla convivenza pacifica e sulla
  collaborazione tra i popoli che la compongono", sottolinea al
  contempo il comune intendimento dei due Paesi di "consolidare
  attraverso l'Atto finale di Helsinki e gli altri documenti
  della CSCE la democrazia e lo stato di diritto nel
  Continente".
      5.  Gli articoli da 7 a 11 sono incentrati sulla
  cooperazione economica, scientifica, tecnologica e
  sull'ambiente, particolarmente rilevante nella fase di
  transizione innovatrice intrapresa dalla Bulgaria, e prevedono
  strumenti idonei allo scopo, quali l'incentivazione di
  investimenti diretti, la costituzione di società miste,
  l'armonizzazione normativa, conferendo importanza prioritaria
  ai settori energetico, dei trasporti e delle
  telecomunicazioni.
      6.  Nei successivi articoli 15, 16 e 17 è contemplata la
  collaborazione in campo culturale.  In particolare si prevede:
  la diffusione dello studio della lingua di una Parte sul
  territorio dell'altra; l'istituzione di centri culturali nei
  due Paesi; la promozione di iniziative nei settori dei mezzi
  audiovisivi, cinematografia, teatro, musica e belle arti;
  l'incoraggiamento degli scambi giovanili e dei gemellaggi; la
  restituzione di opere d'arte trafugate o esportate
  illegalmente.
      7.  Infine va menzionato l'impegno ad approfondire le
  relazioni della Bulgaria con la Comunità economica europea, in
  vista anche di un accordo di associazione, nonché con altri
  organismi economici multilaterali.
      8.  L'attuazione dell'accordo in esame non comporta oneri
  finanziari a carico del bilancio dello Stato, se non per la
  cooperazione scientifica e tecnologica, per i quali si unisce
  apposita nota tecnica.
      Invero le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, oltre ad
  avere un carattere meramente programmatico, prevedono forme di
  sviluppo della collaborazione economica e finanziaria tra i
  due Paesi, da realizzare attraverso l'incentivazione degli
  investimenti di capitali e la costituzione di società miste da
  parte degli operatori privati, nonché l'intensificazione dei
  rapporti tra enti pubblici interessati.
      Quanto poi alla cooperazione culturale prevista dagli
  articoli 15, 16 e 17, essa riprende i temi già contemplati
  dall'accordo culturale del 28 aprile 1970 e dai programmi
  esecutivi dello stesso, l'ultimo dei quali, firmato a Sofia il
  10 marzo 1992, copre il triennio 1992-1994.
 
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