| Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1330 con
l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del
Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 545), che
viene allegata.
Pag. 2
Allegato
1. Il Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione,
sottoscritto a Roma il 9 gennaio 1992 dai Ministri degli
esteri italiano e bulgaro, si configura come l'espressione più
compiuta del netto salto di qualità registratosi nelle
relazioni bilaterali tra i due Paesi, sulla scia delle
profonde trasformazioni di segno democratico e pluralista
prodottesi in Bulgaria a partire dai primi mesi del 1990.
In tale contesto, attraverso la firma del Trattato in
esame si è inteso, da un lato, conferire alla citata
evoluzione in positivo delle relazioni tra l'Italia e la
Bulgaria anche una elevata dignità formale e, dall'altro,
fornire un quadro giuridico di riferimento entro cui le
relazioni bilaterali italo-bulgare possano svilupparsi
proficuamente in una pluralità di settori (da quello politico
a quello della sicurezza, da quello economico-finanziario a
quello culturale, da quello della formazione
tecnico-professionale a quello della tutela ambientale).
2. Il Trattato in questione è composto di ventuno articoli
e si suddivide sostanzialmente in sei parti (oltre al
preambolo), riguardanti i seguenti settori:
a) la collaborazione politica bilaterale;
b) la sicurezza, il disarmo e la Conferenza per
la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE);
c) la cooperazione economica, industriale,
finanziaria, tecnicoscientifica e ambientale;
d) le prospettive di avvicinamento della Bulgaria
alla Comunità europea;
e) la cooperazione culturale, con particolare
riguardo alla collaborazione tra scuole, istituzioni
universitarie ed artistiche, nonché agli scambi giovanili;
f) la cooperazione nella lotta al traffico
illecito di stupefacenti e alla criminalità organizzata.
3. Nel preambolo le Parti delineano le motivazioni e
l'obiettivo dell'accordo, evidenziando come esso rifletta
innanzitutto la comune volontà italiana e bulgara di
sottolineare l'amicizia che unisce i due Paesi e i due popoli
e di rafforzare la loro cooperazione nei campi politico,
economico e culturale.
Il preambolo individua quindi le finalità di ordine più
generale alla cui realizzazione il Trattato intende
contribuire.
Tra queste ultime degne di nota appaiono in particolare
quelle di:
a) concorrere allo stabilimento di un ordine
internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla
democrazia, sulla libertà e sul pieno rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali;
Pag. 3
b) propiziare il definitivo superamento della
divisione del Vecchio Continente, favorendo la convergenza dei
Paesi europei su valori comuni di giustizia, di pluralismo
politico e di libero mercato;
c) collaborare per la realizzazione di una sempre
maggiore stabilità e sicurezza nel continente europeo, nel
rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale,
dalla Carta ONU nonché degli impegni contenuti nell'Atto
finale di Helsinki, nella Carta di Parigi per una Nuova Europa
e negli altri documenti della CSCE.
4. Negli articoli da 1 a 6 le Parti conferiscono sostanza
e spessore all'intento di approfondire i loro contatti e la
loro collaborazione nei settori politico bilaterale e della
sicurezza e del disarmo (con particolare riguardo al ruolo
delle Nazioni Unite e della CSCE).
Circa il primo aspetto, significativo appare soprattutto
l'articolo 2 del Trattato, relativo agli strumenti che
dovranno presiedere all'intensificazione delle consultazioni e
dei contatti tra i due Paesi. In tale quadro sono in
particolare previsti: incontri al più alto livello organizzati
d'intesa tra le Parti; incontri tra i Ministri degli esteri
almeno una volta all'anno; incontri con cadenza periodica
degli altri membri di Governo.
L'articolo 3 impegna le Parti a favorire i contatti e lo
scambio di esperienze anche a livello parlamentare.
L'ultimo paragrafo dell'articolo 5 prevede lo scambio di
visite in campo militare.
Per ciò che attiene al secondo degli aspetti citati
(sicurezza, disarmo, ruolo delle Nazioni Unite e della CSCE),
rilevante importanza rivestono gli articoli 2, 4, 5 e 6.
Quanto alle tematiche di sicurezza, l'articolo 2 prevede,
in particolare, la facoltà per la Parte che ritenesse una
situazione tale da minacciare i suoi supremi interessi di
sicurezza di chiedere all'altra Parte l'immediato avvio di
consultazioni bilaterali intese ad esaminare le misure più
opportune, anche nei pertinenti fori internazionali, allo
scopo di ridurre o di eliminare la minaccia.
Sempre in tema di sicurezza, all'articolo 4 viene
ribadita la convinzione delle Parti circa l'inammissibilità
del ricorso alla minaccia o all'uso della forza quale
strumento di soluzione delle controversie internazionali; il
loro impegno per un rafforzamento del ruolo delle Nazioni
Unite e dell'attività da queste svolta per il mantenimento
della pace nel mondo; la comune volontà italiana e bulgara di
contribuire ad accrescere l'efficacia degli strumenti rivolti
alla soluzione pacifica delle controversie ed alla prevenzione
dei conflitti.
Per quanto concerne più specificatamente le tematiche di
disarmo, l'articolo 5 fa stato in particolare dell'impegno
delle Parti ad operare congiuntamente per contribuire alla
creazione di un ordine qualitativamente diverso in Europa,
basato su equilibri militari a livelli di armamenti sempre più
bassi compatibilmente con il mantenimento della stabilità e di
un necessario livello di sufficienza degli armamenti nonché
una diminuita dipendenza dalle armi nucleari.
Lo stesso articolo evidenzia inoltre la volontà italiana
e bulgara di dedicare, nel quadro dei negoziati per il disarmo
in Europa, speciale attenzione ai problemi concernenti il
rafforzamento della sicurezza della regione balcanica e di
quella mediterranea.
Pag. 4
Venendo alle tematiche CSCE, l'articolo 6,
nell'esplicitare l'impegno delle Parti ad operare per far sì
che l'Europa acquisti sempre più carattere di comunità di
Stati "fondata sulla convivenza pacifica e sulla
collaborazione tra i popoli che la compongono", sottolinea al
contempo il comune intendimento dei due Paesi di "consolidare
attraverso l'Atto finale di Helsinki e gli altri documenti
della CSCE la democrazia e lo stato di diritto nel
Continente".
5. Gli articoli da 7 a 11 sono incentrati sulla
cooperazione economica, scientifica, tecnologica e
sull'ambiente, particolarmente rilevante nella fase di
transizione innovatrice intrapresa dalla Bulgaria, e prevedono
strumenti idonei allo scopo, quali l'incentivazione di
investimenti diretti, la costituzione di società miste,
l'armonizzazione normativa, conferendo importanza prioritaria
ai settori energetico, dei trasporti e delle
telecomunicazioni.
6. Nei successivi articoli 15, 16 e 17 è contemplata la
collaborazione in campo culturale. In particolare si prevede:
la diffusione dello studio della lingua di una Parte sul
territorio dell'altra; l'istituzione di centri culturali nei
due Paesi; la promozione di iniziative nei settori dei mezzi
audiovisivi, cinematografia, teatro, musica e belle arti;
l'incoraggiamento degli scambi giovanili e dei gemellaggi; la
restituzione di opere d'arte trafugate o esportate
illegalmente.
7. Infine va menzionato l'impegno ad approfondire le
relazioni della Bulgaria con la Comunità economica europea, in
vista anche di un accordo di associazione, nonché con altri
organismi economici multilaterali.
8. L'attuazione dell'accordo in esame non comporta oneri
finanziari a carico del bilancio dello Stato, se non per la
cooperazione scientifica e tecnologica, per i quali si unisce
apposita nota tecnica.
Invero le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, oltre ad
avere un carattere meramente programmatico, prevedono forme di
sviluppo della collaborazione economica e finanziaria tra i
due Paesi, da realizzare attraverso l'incentivazione degli
investimenti di capitali e la costituzione di società miste da
parte degli operatori privati, nonché l'intensificazione dei
rapporti tra enti pubblici interessati.
Quanto poi alla cooperazione culturale prevista dagli
articoli 15, 16 e 17, essa riprende i temi già contemplati
dall'accordo culturale del 28 aprile 1970 e dai programmi
esecutivi dello stesso, l'ultimo dei quali, firmato a Sofia il
10 marzo 1992, copre il triennio 1992-1994.
| |