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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1553
DDL0097-0002
Progetto di legge Camera n. 97 - testo presentato - (DDL12-97)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C97. TESTIPDL
...C97.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC97 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il sempre crescente consumo di
  farmaci, le nuove tecniche chirurgiche, i nuovi protocolli
  clinici, i nuovi sistemi diagnostici ed il gran numero di
  diversi composti chimici che comunque vengono a contatto con
  l'uomo pongono la necessità di una continua verifica degli
  effetti e dell'efficacia di questi composti e di queste
  metodiche.
    Tale verifica, in ogni caso, comporta la sperimentazione
  sull'uomo e pone rilevanti problemi di natura etica e
  giuridica.
    Risulta quindi grave e sorprendente che in Italia manchi
  una legge organica che disciplini la sperimentazione umana.  E'
  lo stesso Ministro della sanità che il 12 febbraio 1990, in
  risposta all'interrogazione n. 4-17079 degli onorevoli Tamino
  e Ronchi, affermava: "Circa il problema della sperimentazione
  clinica, si fa presente che, attualmente, non esiste una
  normativa che
  la disciplini compiutamente, sebbene in passato siano state
  presentate diverse proposte di legge".
    Per queste ragioni risulta necessario che il Parlamento
  affronti urgentemente un problema di così grande rilievo che
  periodicamente fa gridare quotidiani e riviste allo scandalo
  di donne, uomini e bambini trasformati in "cavie umane".
    Già nel 1972 G. Maccacaro, nella prefazione al libro di
  M.H.Pappworth  "Cavie Umane.  La sperimentazione sull'uomo"
  (Feltrinelli), affermava: "L'industria farmaceutica
  presenta ogni anno al nostro Ministero della sanità alcune
  centinaia di domande di registrazione di nuove specialità
  medicinali.  La legge impone che ogni domanda sia corredata,
  fra l'altro, da una o più relazioni firmata da un clinico e
  referenti su prove da lui eseguite in soggetti umani,
  generalmente malati.  Poiché
 
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  ogni relazione verte su qualche decina di pazienti, ci si
  rende conto che in Italia, migliaia di persone sono
  sottoposte, quasi sempre a loro insaputa, ad esperimenti
  intesi ad accertare l'attività terapeutica e tossica di questo
  o di quel medicinale".
    Questa affermazione rispecchia una situazione che è ormai
  pratica quotidiana nel nostro Paese.  Molti, infatti, sono i
  casi di "cavie umane" denunciati dalla stampa.  Nonostante
  qualsiasi elenco rischi di essere incompleto, è utile
  ricordare alcuni episodi emblematici verificatisi all'estero
  ed in Italia.  Nel febbraio 1988 a diciotto neonati ricoverati
  al Policlinico di Napoli cinque medici somministrarono latte
  in polvere sperimentale.  I cinque medici furono processati.
    A Torino (ottobre 1985) durante un'interruzione di
  gravidanza all'ospedale Sant'Anna, alla sedicenne Elisabetta
  N. viene insufflata anidride carbonica nell'utero per
  un'isteroscopia sperimentale: la paziente muore.  Il 25 marzo
  1986 all'ospedale Meyer di Firenze una dottoressa del centro
  dichiara ad un quotidiano: "Molto spesso i piccoli pazienti
  con patologie rare sono considerati un caso allettante per le
  pubblicazioni scientifiche che se ne possono ricavare".
  Vengono denunciate sperimentazioni della Bayer, con un
  prodotto contro i funghi, al Bambin Gesù di Roma (settembre
  1990).  Si ricordano poi ipotesi di "falso ideologico" con
  medici sotto accusa e trapianti bloccati all'ospedale Brotzu
  di Cagliari nel giugno dello scorso anno per un espianto di
  organi da una ragazza di tredici anni.
    Si possono ricordare, inoltre, lo "scandalo di Amiens", in
  Francia, dove un anestesista somministrò a fini sperimentali
  protossido d'azoto anziché ossigeno ad un paziente comatoso;
  le morti di giovani statunitensi affetti da Aids nell'ambito
  del programma  "compound Q";  l'eclatante fine di Baby Fae
  che morì a venti giorni dall'intervento di trapianto di cuore
  di babbuino a causa dei farmaci antirigetto; i  test  per
  vaccini di  virus  vivi effettuati su bambini indiani dal
  "Vaccine Action Programme"  americano perché vietato
  negli USA; le 1.500 donne incinte danesi che hanno provato un
  barbiturico nel 1988, senza sapere in effetti di cosa si
  trattasse; le irrogazioni di pesticidi, fabbricati in
  Svizzera, su bambini egiziani; la recentissima vicenda dei
  bambini rumeni cui è stato iniettato un vaccino contro l'Aids
  da medici inglesi a Bucarest.
    Allo stato attuale, come già detto, la legislazione
  italiana non contempla nessuna disposizione riguardante le
  modalità di attuazione della sperimentazione di nuovi farmaci
  sull'uomo nè tantomeno i limiti giuridici ed etici cui
  quest'ultima deve soggiacere; manca del tutto la disciplina
  della sperimentazione chirurgica e diagnostica.
    Oltre agli articoli 2 e 32 della Costituzione, che fanno
  riferimento ai princìpi generali in tema di tutela della
  salute, si può fare riferimento alla legge 7 agosto 1973, n.
  519, in cui viene richiesto un controllo nella fase
  pre-clinica dello sviluppo di un farmaco da parte
  dell'Istituto superiore di sanità, che deve accertare
  l'innocuità e la composizione dei prodotti farmaceutici prima
  che essi vengano introdotti nella sperimentazione umana.  In
  definitiva, viene sancita la necessità della sperimentazione
  clinica dei farmaci senza però disciplinare la sperimentazione
  umana.  Nel decreto ministeriale del 28 luglio 1977, si precisa
  che l'accertamento si identifica nella valutazione, da parte
  di una specifica commissione ministeriale, del rapporto tra i
  rischi previsti dall'indagine farmacologica e i possibili
  benefìci ottenibili in base alle ipotesi terapeutiche e ai
  dati sperimentali.
    La legislazione più recente è rappresentata dal decreto del
  Ministro della sanità 19 maggio 1989, che recepisce la
  direttiva 83/570/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983;
  apportando emendamenti alle direttive precedenti, essa prevede
  la procedura "multi-stato" per l'autorizzazione all'immissione
  in commercio di specialità medicinali.  Tale disciplina
  dovrebbe contemplare tutta una serie di attività cui lo
  sperimentatore deve ottemperare per poter assicurare
  l'efficacia terapeutica del farmaco ed impedire danni alla
  salute psico-
 
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  fisica di chi si sottopone a sperimentazione.  In realtà vi si
  legge: "nella relazione sulla documentazione clinica l'esperto
  deve fornire il profilo farmacocinetico delle popolazioni
  studiate fra le quali sono previsti non solo "volontari sani"
  ma anche pazienti a rischio elevato per ragioni fisiologiche
  (bambini, anziani) o per ragioni patologiche come danni
  renali, insufficienza epatica"; inoltre, vanno messi in
  evidenza gli aspetti clinicamente significativi come "la
  diffusione nei liquidi tipo quello cerebro spinale e
  sinoviale".  Si tratterebbe, quindi, di una sperimentazione
  rischiosa per chi la subisce e che non esclude categorie di
  soggetti come bambini ed anziani.
    Ma è la stessa Organizzazione mondiale della sanità a
  raccomandare la sperimentazione sull'uomo.  Basta leggere
  quanto scrive il Consiglio delle organizzazioni internazionali
  delle scienze mediche (CIOMS) nelle linee direttive
  internazionali proposte per l'impiego di soggetti umani nella
  ricerca biomedica (atti della XV Tavola rotonda, Manila 13-16
  settembre 1981): "...anche nel caso di medicinali o vaccini
  destinati a bambini, le ricerche condotte su adulti, volte ad
  accertarne la sicurezza e l'efficacia, dovrebbero aver
  raggiunto uno stadio avanzato prima di prendere in
  considerazione la loro sperimentazione su soggetti più
  giovani.  Non è giusto, però, ritardare senza buone ragioni
  questi esperimenti quando essi risultino opportuni: i farmaci
  in commercio sarebbero altrimenti somministrati ai bambini
  senza fruire delle conoscenze cliniche progettate a questo
  scopo.  In queste circostanze, l'affermazione per cui sia la
  ricerca terapeutica che quella non terapeutica su bambini sia
  intrinsecamente immorale, diviene insostenibile".
    Sempre a livello internazionale, sono stati elaborati
  criteri e norme deontologiche a partire dal 1947, quando, in
  seguito alla scoperta della sperimentazione fatta dai nazisti
  nei campi di concentramento, venne elaborato il Decalogo di
  Norimberga che rappresenta la prima produzione deontologica e
  legislativa riguardante la sperimentazione sull'uomo.  In esso
  si dichiara che la condizione preliminare "assolutamente
  essenziale" per la sperimentazione umana è il "consenso
  volontario" del soggetto umano, che quindi dovrà essere
  informato "della natura, della durata e dello scopo
  dell'esperimento stesso; del metodo, dei mezzi con i quali
  sarà condotto; di tutte le complicazioni e dei rischi che si
  possono aspettare e degli effetti sulla salute che gli possono
  derivare dal sottoporsi all'esperimento" della cui validità è
  personalmente responsabile colui che "inizia, dirige e si
  impegna nella sperimentazione stessa".
    I dati riguardanti la sicurezza devono contenere la
  frequenza e la gravità delle reazioni "avverse" osservate,
  intendendosi per eventi avversi il numero dei decessi, gli
  effetti gravi e le interruzioni dello studio.
    Nel 1964 l'Associazione medica mondiale elabora la
  dichiarazione di Helsinki, nella quale viene ugualmente
  previsto il consenso informato del soggetto sottoposto a
  sperimentazione, come anche la valutazione preliminare dei
  rischi e benefici.  Tuttavia, nella distinzione tra
  sperimentazione terapeutica e non terapeutica compare una
  contraddizione in quanto da una parte viene dichiarato che
  l'interesse della scienza e della società non dovrebbe mai
  prevalere sul benessere del soggetto, dall'altro si permette
  la sperimentazione biologica su soggetti volontari sani o su
  pazienti affetti da malattie diverse da quelle inerenti la
  sperimentazione.
    In molti Paesi europei ed extraeuropei sono state emanate
  norme sulla sperimentazione umana; a titolo esemplificativo si
  può fare qualche cenno alla legislazione francese, belga e
  statunitense.
    In Francia la legge del 20 dicembre 1988 prevede
  precauzioni per le persone oggetto di sperimentazione e norme
  per gli sperimentatori.  Di particolare rilievo sono le
  condizioni che devono sussistere contemporaneamente per
  effettuare esperimenti su individui sani: nessun serio
  pericolo prevedibile per la loro salute; gli esperimenti
  devono essere utili agli ammalati con caratteristiche
  biologiche simili a quelle dell'individuo oggetto di
  sperimentazione,
 
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  non potendosi realizzare in altro modo tali
  verifiche.  Inoltre lo sperimentatore risponde in prima persona
  degli eventuali danni subiti dai soggetti sottoposti a
  sperimentazione, mentre i volontari sani devono percepire un
  compenso che nel corso dell'anno non può però superare un
  massimo fissato per legge (circa tre volte la retribuzione
  minima), e sono inseriti in un apposito elenco.
    In Belgio la legge 16 settembre 1985, n. 2366, comprende un
  allegato sulla sperimentazione clinica, che però non fa cenno
  all'eventuale esperimento su individui sani.
    La normativa statunitense prevede, invece, le quattro fasi
  della sperimentazione clinica e si rifà alla dichiarazione di
  Helsinki per quanto riguarda la deontologia dello
  sperimentatore.
    Nella prassi clinica, nella legislazione di alcuni Paesi
  (ad esempio, gli USA) e nelle proposte di legge presentate in
  precedenza in Parlamento, la sperimentazione clinica viene
  suddivisa in quattro fasi:
        a)  fase preliminare: sotto stretto controllo di
  esperti, il prodotto è somministrato ad un piccolo campione di
  soggetti sani volontari per un periodo di tempo necessario ad
  ottenere dati attendibili sulle sue caratteristiche di
  farmacocinetica, di farmacodinamica e di tollerabilità, nonchè
  a stabilire per le successive fasi della sperimentazione se vi
  siano differenze nella risposta in funzione delle vie di
  somministrazione;
        b)  fase pilota: è volta a stabilire, in via
  preliminare, ma con dati attendibili, le proprietà di
  efficacia terapeutica e di eventuali effetti collaterali non
  desiderati del prodotto.  In questa fase, in ambiente clinico
  qualificato, il prodotto viene saggiato su piccoli gruppi di
  pazienti consenzienti affetti dalla malattia per la quale il
  prodotto è stato predisposto;
        c)  fase su larga scala: è condotta su casistiche
  più numerose di pazienti, preferibilmente in disegno
  policentrico, al fine di dimostrare con metodologia adeguata
  le effettive proprietà terapeutiche del prodotto e la sua
  tossicità, anche in relazione alla sua dose di mantenimento,
  che va individuata.  In questa fase, specie per i prodotti di
  nuova istituzione, ed in particolare per quelli essenziali,
  destinati alle forme patologiche più frequenti o più gravi,
  alcuni di questi studi clinici controllati, oltre a confermare
  l'efficacia del nuovo prodotto ed i suoi reali vantaggi
  terapeutici rispetto a prodotti di provata efficacia già in
  commercio, prolungando i tempi di osservazione delle "coorti"
  trattate, devono rilevare gli eventuali effetti collaterali
  del farmaco, in termini di frequenza, di qualità e di
  entità;
        d)  fase di farmaco-vigilanza: è finalizzata alla
  individuazione, alla quantificazione ed alla valutazione
  dell'importanza degli effetti collaterali indesiderati del
  prodotto e ad una più precisa definizione della sua efficacia
  e delle sue interazioni con altri farmaci.
    Nella prefazione al citato libro di Pappworth  "Cavie
  umane.  La sperimentazione sull'uomo"  G. Maccacaro afferma:
  "nella patologia umana si osserva una recessione della forma
  prevalentemente cronico-degenerativa...; ciò indica il
  passaggio da una patologia dell'uomo in quanto tale, altamente
  antropica per genesi e specificità: ovvero nell'uomo sono
  ormai preponderanti i cosidetti "disordini da civiltà"".
    Questa illuminata ed illuminante considerazione si
  ricollega alle tante considerazioni fatte dagli esponenti
  dell'antivivisezionismo scientifico (si veda P. Croce,
  "Vivisezione o scienza: una scelta")  che portano a
  concludere che qualunque risultato ottenuto provando farmaci
  su animali non può essere trasferito all'uomo, anche perchè la
  sua patologia odierna non è rintracciabile in alcuna altra
  specie animale.
    Del resto, qualunque dato ottenuto sull'animale, può
  risultare identico, simile o completamente diverso sull'uomo
  e, anche se  a posteriori  verifichiamo una certa
  percentuale di coincidenza dei dati,  a priori  non
  sapremo se la sostanza sarà innocua, tossica o mortale per
  l'uomo.  E' dunque l'uomo, su cui è obbligatorio oggi provare
 
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  il farmaco, la vera "cavia" e la prova sull'animale è solo
  l'alibi per rendere accettabile una sperimentazione altrimenti
  eticamente illecita.
    Di ciò sono ben consci i vivisettori che non esitano a
  passare dalla vivisezione sull'animale a quella sull'uomo.  E
  non occorre andare con la memoria ai campi di sterminio
  nazisti, basta leggere i casi riportati sui già citati libri
  "Vivisezione o scienza: una scelta"  o  "Cavie umane.
  La sperimentazione sull'uomo".
    Come si è rilevato in precedenza, tutti i ricercatori e
  tutte le norme nazionali ed internazionali tendono ad
  affermare che senza diretta sperimentazione sull'uomo (e se
  necessario su i bambini, per lo più del terzo mondo!) i
  farmaci sarebbero somministrati senza adeguate conoscenze
  cliniche nonostante la precedente sperimentazione
  sull'animale.
    Per queste ragioni è opportuno anzitutto discutere
  sull'enorme quantità di farmaci in commercio (tra l'altro in
  dieci anni ne sono stati ritirati, perchè inefficaci o
  tossici, circa 2.500!) e quindi valutare se e come possa
  essere fatta una corretta sperimentazione sull'uomo,
  eticamente accettabile, senza l'inganno (o l'alibi) della
  sperimentazione animale.
    In linea con tali considerazioni, questa proposta di legge
  prevede una sperimentazione clinica sull'uomo soggetta a
  limiti tecnici e morali inderogabili.
    Come si evince dall'articolo 1, la sperimentazione clinica
  deve essere condotta, nel rispetto dell'integrità psicofisica
  del paziente, da personale specializzato previa autorizzazione
  del Ministro della sanità, che assume compiti di vigilanza.
    La sperimentazione clinica diventa lecita quando ha lo
  scopo di giovare al
  paziente.  Quindi viene autorizzata soltanto qualora sia fatta
  su persona portatrice della malattia in esame e quando la
  terapia sperimentale venga applicata soltanto se non esistono
  allo stato attuale altre terapie ritenute più o ugualmente
  idonee a curare il paziente.
    Ulteriore garanzia di validità della terapia sperimentale,
  che non deve rappresentare un rischio per il paziente, viene
  dalla richiesta di una sperimentazione pre-clinica basata su
  metodologie scientificamente attendibili e che quindi siano in
  grado di produrre dati oggettivi sui possibili effetti,
  tossici e non, sull'uomo, del farmaco o della terapia in
  questione.
    In tal senso, come è stato precedentemente sottolineato, i
  dati ottenuti sugli animali non sono in grado di dare alcuna
  indicazione riguardo ai possibili effetti sull'uomo (articolo
  2).
    Inoltre, condizione assolutamente essenziale per la
  sperimentazione clinica sull'uomo è il consenso volontario del
  soggetto che dovrà essere informato, non solo preliminarmente,
  ma anche durante tutto il periodo della sperimentazione, delle
  complicazioni, dei rischi, degli effetti e dei benefìci per la
  salute.
    Il consenso è revocabile in ogni momento e per qualsiasi
  motivo (articoli 3 e 4).
    Gli articoli 5 e 6 disciplinano questioni relative alle
  situazioni in atto al momento dell'entrata in vigore delle
  nuove disposizioni, prevedendo determinate deroghe.
    Infine, l'articolo 7 prevede sanzioni per chiunque svolga
  sperimentazione clinica senza specifica autorizzazione e
  l'articolo 8 dispone l'emanazione delle necessarie
  disposizioni di attuazione.
 
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