| Onorevoli Colleghi! - La Comissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1331 con
l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del
Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 547), che
viene allegata.
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Allegato
1. Il Trattato bilaterale di "amicizia e collaborazione"
sottoscritto a Budapest, il 6 luglio 1991, dai Ministri degli
esteri italiano e magiaro, si configura come l'espressione più
compiuta del netto salto di qualità registratosi più di
recente nei rapporti tra i due Paesi, sulla scia delle
profonde trasformazioni di segno democratico e pluralista
prodottesi a partire dagli ultimi mesi del 1989 in Ungheria
così come nella maggioranza degli altri paesi dell'Europa
centro-orientale.
In tale contesto, attraverso la firma del Trattato in
esame si è inteso, in particolare, da un lato, conferire alla
citata evoluzione in positivo delle relazioni tra Italia e
Ungheria un'appropriata consacrazione anche a livello formale;
dall'altro, porre le basi per un deciso consolidamento di tale
nuova cornice di rapporti, grazie alla definizione nel testo
dell'accordo delle linee-guida e dei meccanismi che, nel segno
di comuni obiettivi "strategici", dovranno presiedere negli
anni a venire all'ulteriore approfondimento della
collaborazione e dei contatti italo-magiari nei più diversi
settori: da quello politico e della sicurezza a quello
culturale; da quello economico-finanziario a quello della
formazione tecnico-professionale e della tutela ambientale.
2. Il Trattato di "amicizia e collaborazione" tra Italia
e Ungheria (di ispirazione e struttura analoga a quella
dell'accordo bilaterale italo-cecoslovacco del 4 luglio 1991)
è composto di 23 articoli e si articola sostanzialmente in
sette parti:
a) un preambolo, nel quale sono indicati i
princìpi ispiratori dell'accordo;
b) una parte bilaterale;
c) sicurezza, disarmo e CSCE;
d) le prospettive di avvicinamento dell'Ungheria
alle Comunità europee;
e) la cooperazione economica, industriale,
finanziaria, tecnicoscientifica e ambientale;
f) la cooperazione culturale, con particolare
riguardo alla collaborazione tra scuole, istituzioni
universitarie ed artistiche, nonché gli scambi giovanili;
g) la cooperazione nella lotta al traffico
illecito di stupefacenti e alla criminalità organizzata.
Preambolo.
Nel preambolo le Parti delineano motivazioni e obiettivi
al centro dell'accordo in questione evidenziando come esso
rifletta innanzitutto la comune volontà italiana e magiara di
"sottolineare l'amicizia che
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unisce tradizionalmente i due Paesi e i due popoli e di
rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della politica,
dell'economia, della cultura e della scienza".
Il preambolo individua quindi le finalità di ordine più
generale alla cui realizzazione il Trattato intende
contribuire.
Tra queste ultime degne di nota appaiono in particolare
quelle di:
a) concorrere allo stabilimento di un ordine
internazionale "basato sul diritto, sulla pace, sulla
democrazia, sulla libertà e sul pieno rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali";
b) propiziare il definitivo superamento della
divisione del Vecchio Continente, in linea con gli impegni
assunti con l'Atto finale di Helsinki e con la Carta di Parigi
per una nuova Europa;
c) rafforzare l'autorità delle Nazioni Unite
quale foro prioritario per la tutela della pace e della
sicurezza internazionale;
d) collaborare per la realizzazione di una sempre
maggiore stabilità e sicurezza nel continente europeo.
Articoli da 1 a 8.
Attraverso gli articoli sopra indicati, le Parti
conferiscono sostanza e spessore al condiviso intento di
approfondire i loro contatti e la loro collaborazione nei
settori:
1) politico bilaterale;
2) dei rapporti con la Comunità europea;
3) del disarmo e della CSCE;
4) del rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite.
Circa il primo aspetto, significativo appare soprattutto
l'articolo 2 del Trattato relativo agli strumenti che dovranno
presiedere all'intensificazione delle consultazioni e dei
contatti tra i due Paesi. In tale quadro sono in particolare
previsti: incontri al più alto livello una volta all'anno;
incontri tra i Ministri degli esteri almeno una volta
all'anno; incontri con scadenze periodiche degli altri membri
di Governo nonché consultazioni regolari tra i due Ministeri
degli esteri su temi internazionali e bilaterali di mutuo
interesse".
E' inoltre previsto lo sviluppo di contatti, ai più
diversi livelli, anche nel settore militare.
L'articolo 3 impegna, dal canto suo, le Parti a favorire
i contatti e lo scambio di esperienze anche a livello
parlamentare.
Circa il secondo dei temi evocati (rapporti con la
comunità), l'articolo 5 che esso è specificatamente rivolto,
prevede tra l'altro l'impegno italiano a: a) operare per
"la rapida conclusione ed applicazione dell'accordo di
associazione tra l'Ungheria e la Comunità europea; b)
sostenere gli sforzi della Repubblica d'Ungheria "per
creare le condizioni per una piena adesione alle Comunità
europee".
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Per ciò che attiene al terzo degli aspetti citati
sicurezza, disarmo e CSCE) speciale importanza rivestono gli
articoli 4, 6, 7 e 8.
Con l'articolo 4 Italia e Ungheria convengono infatti di:
a) armonizzare, per quanto possibile, le loro posizioni
qualora si verificassero situazioni o controversie
suscettibili - secondo uno dei due Paesi - di "costituire una
minaccia alla pace o alla sicurezza internazionale"; b)
riconoscere, alla Parte che ritenesse una situazione o una
controversia tale da minacciare i suoi supremi interessi di
sicurezza, la facoltà di chiedere all'altra Parte l'immediato
svolgimento di consultazioni bilaterali "anche al fine di
individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza".
Con l'articolo 6 viene ribadito l'intendimento delle
Parti di operare per favorire la nascita di un "nuovo sistema
di sicurezza e cooperazione europeo" nonché la creazione di
istituzioni "atte a favorire il dialogo politico e la
cooperazione" in ambito internazionale.
Tali orientamenti in materia di sicurezza trovano
conferma all'articolo 7 col quale le Parti si impegnano a
compiere comuni sforzi per assicurare "una nuova qualità della
stabilità della sicurezza europea a livelli di armamenti e
forze armate più bassi" ed auspicano la conclusione di nuovi
accordi "sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della
sicurezza".
Alle tematiche societarie è infine dedicato l'articolo 8.
Da un punto di vista operativo, quest'ultimo fa in particolare
stato della comune volontà italiana e magiara di operare per
il rafforzamento "del ruolo dell'ONU nella soluzione delle
crisi e per far fronte alla crescente globalità ed
interdipendenza degli eventi internazionali".
Articoli 9, 10, 11, 14, 15.
I suddetti articoli delineano, in termini di enunciazioni
programmatiche, un quadro di stretta cooperazione economica
con riferimento al relativo Memorandum integrativo del
17 gennaio 1990 ed attraverso una serie di azioni e di
interventi concordati che possono così sintetizzarsi:
favorire la costituzione di società miste, la
partecipazione di capitali di ciascuno dei due Paesi sul
territorio dell'altro, stimolare ogni forma di investimento,
incoraggiare la cooperazione tra le rispettive imprese
pubbliche e private;
sviluppare la collaborazione tra le due Parti nel
quadro delle istituzioni economiche e finanziarie
internazionali;
approfondire la cooperazione nei settori della
formazione professionale e manageriale;
migliorare e ampliare i collegamenti tra i due paesi
nei settori dei trasporti e dei servizi postali e di
telecomunicazioni;
promuovere iniziative comuni nel campo della protezione
dell'ambiente;
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sviluppare la reciproca collaborazione in materia di
tecnologie avanzate in vista di interventi industriali con
particolare riferimento al risparmio energetico e alla
modernizzazione delle infrastrutture.
Articoli 16, 17, 18.
Gli articoli in questione hanno riguardo alla
cooperazione culturale e sono finalizzati ai seguenti
obiettivi:
intensificazione degli scambi;
sostegno allo sviluppo dei rispettivi istituti di
cultura;
assistenza reciproca per la tutela dei patrimoni
artistici;
collaborazione per la conservazione e il restauro dei
monumenti e per la lotta contro il traffico illegale dei beni
culturali;
insegnamento e diffusione della lingua e cultura di
ciascuna delle due parti nel territorio dell'altra, scambio di
insegnanti per la formazione e l'aggiornamento di docenti,
collaborazione nei settori dei mass-media;
promozione degli scambi giovanili e dei gemellaggi tra
città, regioni e altri enti territoriali e amministrativi.
Le attività legate agli articoli in questione trovano già
applicazione nell'accordo firmato a Budapest il 21 settembre
1965, nonché nel Protocollo di esecuzione firmato il 5
dicembre 1990.
Infine l'articolo 19 prevede lo sviluppo della
cooperazione tra le due Parti nella lotta alla criminalità
organizzata e al traffico illecito di stupefacenti.
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