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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15538
DDL1331-0002
Relazione Camera n. 1331-A (DDL12-1331-A)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1331A. TESTIPDL
...C1331A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC1331A ZZ12 ZZRL ZZRM
    Onorevoli  Colleghi! - La Comissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1331 con
  l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del
  Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 547), che
  viene allegata.
 
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      1.  Il Trattato bilaterale di "amicizia e collaborazione"
  sottoscritto a Budapest, il 6 luglio 1991, dai Ministri degli
  esteri italiano e magiaro, si configura come l'espressione più
  compiuta del netto salto di qualità registratosi più di
  recente nei rapporti tra i due Paesi, sulla scia delle
  profonde trasformazioni di segno democratico e pluralista
  prodottesi a partire dagli ultimi mesi del 1989 in Ungheria
  così come nella maggioranza degli altri paesi dell'Europa
  centro-orientale.
      In tale contesto, attraverso la firma del Trattato in
  esame si è inteso, in particolare, da un lato, conferire alla
  citata evoluzione in positivo delle relazioni tra Italia e
  Ungheria un'appropriata consacrazione anche a livello formale;
  dall'altro, porre le basi per un deciso consolidamento di tale
  nuova cornice di rapporti, grazie alla definizione nel testo
  dell'accordo delle linee-guida e dei meccanismi che, nel segno
  di comuni obiettivi "strategici", dovranno presiedere negli
  anni a venire all'ulteriore approfondimento della
  collaborazione e dei contatti italo-magiari nei più diversi
  settori: da quello politico e della sicurezza a quello
  culturale; da quello economico-finanziario a quello della
  formazione tecnico-professionale e della tutela ambientale.
      2.  Il Trattato di "amicizia e collaborazione" tra Italia
  e Ungheria (di ispirazione e struttura analoga a quella
  dell'accordo bilaterale italo-cecoslovacco del 4 luglio 1991)
  è composto di 23 articoli e si articola sostanzialmente in
  sette parti:
          a)  un preambolo, nel quale sono indicati i
  princìpi ispiratori dell'accordo;
          b)  una parte bilaterale;
          c)  sicurezza, disarmo e CSCE;
          d)  le prospettive di avvicinamento dell'Ungheria
  alle Comunità europee;
          e)  la cooperazione economica, industriale,
  finanziaria, tecnicoscientifica e ambientale;
          f)  la cooperazione culturale, con particolare
  riguardo alla collaborazione tra scuole, istituzioni
  universitarie ed artistiche, nonché gli scambi giovanili;
          g)  la cooperazione nella lotta al traffico
  illecito di stupefacenti e alla criminalità organizzata.
  Preambolo.
      Nel preambolo le Parti delineano motivazioni e obiettivi
  al centro dell'accordo in questione evidenziando come esso
  rifletta innanzitutto la comune volontà italiana e magiara di
  "sottolineare l'amicizia che
 
                               Pag. 3
 
  unisce tradizionalmente i due Paesi e i due popoli e di
  rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della politica,
  dell'economia, della cultura e della scienza".
      Il preambolo individua quindi le finalità di ordine più
  generale alla cui realizzazione il Trattato intende
  contribuire.
      Tra queste ultime degne di nota appaiono in particolare
  quelle di:
          a)  concorrere allo stabilimento di un ordine
  internazionale "basato sul diritto, sulla pace, sulla
  democrazia, sulla libertà e sul pieno rispetto dei diritti
  umani e delle libertà fondamentali";
          b)  propiziare il definitivo superamento della
  divisione del Vecchio Continente, in linea con gli impegni
  assunti con l'Atto finale di Helsinki e con la Carta di Parigi
  per una nuova Europa;
          c)  rafforzare l'autorità delle Nazioni Unite
  quale foro prioritario per la tutela della pace e della
  sicurezza internazionale;
          d)  collaborare per la realizzazione di una sempre
  maggiore stabilità e sicurezza nel continente europeo.
  Articoli da 1 a 8.
      Attraverso gli articoli sopra indicati, le Parti
  conferiscono sostanza e spessore al condiviso intento di
  approfondire i loro contatti e la loro collaborazione nei
  settori:
        1) politico bilaterale;
        2) dei rapporti con la Comunità europea;
        3) del disarmo e della CSCE;
        4) del rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite.
      Circa il primo aspetto, significativo appare soprattutto
  l'articolo 2 del Trattato relativo agli strumenti che dovranno
  presiedere all'intensificazione delle consultazioni e dei
  contatti tra i due Paesi.  In tale quadro sono in particolare
  previsti: incontri al più alto livello una volta all'anno;
  incontri tra i Ministri degli esteri almeno una volta
  all'anno; incontri con scadenze periodiche degli altri membri
  di Governo nonché consultazioni regolari tra i due Ministeri
  degli esteri su temi internazionali e bilaterali di mutuo
  interesse".
      E' inoltre previsto lo sviluppo di contatti, ai più
  diversi livelli, anche nel settore militare.
      L'articolo 3 impegna, dal canto suo, le Parti a favorire
  i contatti e lo scambio di esperienze anche a livello
  parlamentare.
      Circa il secondo dei temi evocati (rapporti con la
  comunità), l'articolo 5 che esso è specificatamente rivolto,
  prevede tra l'altro l'impegno italiano a:  a)  operare per
  "la rapida conclusione ed applicazione dell'accordo di
  associazione tra l'Ungheria e la Comunità europea;  b)
  sostenere gli sforzi della Repubblica d'Ungheria "per
  creare le condizioni per una piena adesione alle Comunità
  europee".
 
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      Per ciò che attiene al terzo degli aspetti citati
  sicurezza, disarmo e CSCE) speciale importanza rivestono gli
  articoli 4, 6, 7 e 8.
      Con l'articolo 4 Italia e Ungheria convengono infatti di:
  a)  armonizzare, per quanto possibile, le loro posizioni
  qualora si verificassero situazioni o controversie
  suscettibili - secondo uno dei due Paesi - di "costituire una
  minaccia alla pace o alla sicurezza internazionale";  b)
  riconoscere, alla Parte che ritenesse una situazione o una
  controversia tale da minacciare i suoi supremi interessi di
  sicurezza, la facoltà di chiedere all'altra Parte l'immediato
  svolgimento di consultazioni bilaterali "anche al fine di
  individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza".
      Con l'articolo 6 viene ribadito l'intendimento delle
  Parti di operare per favorire la nascita di un "nuovo sistema
  di sicurezza e cooperazione europeo" nonché la creazione di
  istituzioni "atte a favorire il dialogo politico e la
  cooperazione" in ambito internazionale.
      Tali orientamenti in materia di sicurezza trovano
  conferma all'articolo 7 col quale le Parti si impegnano a
  compiere comuni sforzi per assicurare "una nuova qualità della
  stabilità della sicurezza europea a livelli di armamenti e
  forze armate più bassi" ed auspicano la conclusione di nuovi
  accordi "sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della
  sicurezza".
      Alle tematiche societarie è infine dedicato l'articolo 8.
  Da un punto di vista operativo, quest'ultimo fa in particolare
  stato della comune volontà italiana e magiara di operare per
  il rafforzamento "del ruolo dell'ONU nella soluzione delle
  crisi e per far fronte alla crescente globalità ed
  interdipendenza degli eventi internazionali".
  Articoli 9, 10, 11, 14, 15.
      I suddetti articoli delineano, in termini di enunciazioni
  programmatiche, un quadro di stretta cooperazione economica
  con riferimento al relativo  Memorandum  integrativo del
  17 gennaio 1990 ed attraverso una serie di azioni e di
  interventi concordati che possono così sintetizzarsi:
        favorire la costituzione di società miste, la
  partecipazione di capitali di ciascuno dei due Paesi sul
  territorio dell'altro, stimolare ogni forma di investimento,
  incoraggiare la cooperazione tra le rispettive imprese
  pubbliche e private;
        sviluppare la collaborazione tra le due Parti nel
  quadro delle istituzioni economiche e finanziarie
  internazionali;
        approfondire la cooperazione nei settori della
  formazione professionale e manageriale;
        migliorare e ampliare i collegamenti tra i due paesi
  nei settori dei trasporti e dei servizi postali e di
  telecomunicazioni;
        promuovere iniziative comuni nel campo della protezione
  dell'ambiente;
 
                               Pag. 5
 
        sviluppare la reciproca collaborazione in materia di
  tecnologie avanzate in vista di interventi industriali con
  particolare riferimento al risparmio energetico e alla
  modernizzazione delle infrastrutture.
  Articoli 16, 17, 18.
      Gli articoli in questione hanno riguardo alla
  cooperazione culturale e sono finalizzati ai seguenti
  obiettivi:
        intensificazione degli scambi;
        sostegno allo sviluppo dei rispettivi istituti di
  cultura;
        assistenza reciproca per la tutela dei patrimoni
  artistici;
        collaborazione per la conservazione e il restauro dei
  monumenti e per la lotta contro il traffico illegale dei beni
  culturali;
        insegnamento e diffusione della lingua e cultura di
  ciascuna delle due parti nel territorio dell'altra, scambio di
  insegnanti per la formazione e l'aggiornamento di docenti,
  collaborazione nei settori dei  mass-media;
        promozione degli scambi giovanili e dei gemellaggi tra
  città, regioni e altri enti territoriali e amministrativi.
      Le attività legate agli articoli in questione trovano già
  applicazione nell'accordo firmato a Budapest il 21 settembre
  1965, nonché nel Protocollo di esecuzione firmato il 5
  dicembre 1990.
      Infine l'articolo 19 prevede lo sviluppo della
  cooperazione tra le due Parti nella lotta alla criminalità
  organizzata e al traffico illecito di stupefacenti.
 
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