| (Princìpi inderogabili).
1. La sperimentazione clinica su esseri umani è
autorizzata qualora:
a) si fondi sullo stato più aggiornato delle
conoscenze scientifiche e su una sperimentazione pre-clinica
sufficiente, dalla quale devono essere esclusi i dati
farmacotossicologici ottenuti da sperimentazione effettuate su
animali;
b) non sia prevedibile un rischio grave per il
soggetto sottoposto a sperimentazione clinica;
c) vi sia il consenso preventivo, espresso in forma
scritta, da parte del soggetto sottoposto a sperimentazione
clinica;
Pag. 7
d) la terapia o il farmaco sperimentati siano
ritenuti idonei ad agire sulla patologia da cui è affetta la
persona e non esistano, allo stato delle conoscenze
scientifiche, altre terapie o farmaci utilizzabili allo
scopo.
| |