| 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 329 milioni annue a decorrere dal
1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Le predette somme sono iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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