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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15558
DDL1333-0002
Relazione Camera n. 1333-A (DDL12-1333-A)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1333A. TESTIPDL
...C1333A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC1333A ZZ12 ZZRL ZZRM
    Onorevoli  Colleghi! - La Commissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1333 con
  l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
  del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 592), che
  viene allegata.
 
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                                                    Allegato
  1.  La Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico
  transfrontaliero.
      Il 13 dicembre 1976, a Ginevra, i 34 Stati membri
  dell'ECE (Economic Commission for Europe) delle Nazioni Unite,
  fra cui l'Italia, hanno firmato la Convenzione
  sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero, ratificata ai
  sensi della legge 27 aprile 1982, n.289.
      La Convenzione costituisce il primo tentativo
  multilaterale di proteggere l'ambiente contro il crescente
  pericolo delle precipitazioni acide e dello  smog
  fotochimico.
      La Convenzione di Ginevra prevede all'articolo 10
  l'istituzione di un organo esecutivo, composto da
  rappresentanti delle parti firmatarie, che svolge attività di
  controllo, riunendosi annualmente per definire priorità e
  strategie.
      A tal fine l'organo esecutivo ha istituito quattro gruppi
  di lavoro allo scopo di elaborare le questioni legate
  all'attuazione dell'atto convenzionale.
      In seguito alla Convenzione del 1979 sono stati firmati
  quattro Protocolli con lo scopo di strutturare e coordinare
  l'impegno dei Paesi membri dell'ECE delle Nazioni Unite nella
  riduzione dei flussi inquinanti transfrontalieri:
        il Protocollo sul finanziamento a lungo termine del
  programma cooperativo per il controllo e la valutazione del
  trasporto transfrontaliero degli inquinanti atmosferici in
  Europa (EMEP), firmato a Ginevra il 28 settembre 1984 e
  ratificato ai sensi della legge del 27 ottobre 1988, n.488,
  (prevede che i Paesi membri partecipino annualmente con propri
  contributi);
        il Protocollo sulla riduzione delle emissioni di zolfo
  o dei loro flussi transfrontalieri, firmato l'8 luglio 1985 ad
  Helsinki e ratificato ai sensi della legge 27 ottobre 1988,
  n.487, (prevede, entro il 1993, una riduzione pari al 30 per
  cento delle emissioni nazionali annue di zolfo o dei loro
  flussi, con riferimento alle emissioni dichiarate nel 1980 dai
  Paesi membri);
        il Protocollo concernente il controllo delle emissioni
  degli ossidi di azoto o dei loro flussi transfrontalieri,
  firmato il 1^ novembre 1988 a Sofia e ratificato ai sensi
  della legge 7 gennaio 1992, n.39, (prevede di mantenere le
  emissioni nazionali di ossidi di azoto ai valori del 1987
  entro il 1994 e di intraprendere una serie di misure di
  abbattimento);
        il Protocollo concernente il controllo delle emissioni
  di composti organici volatili (COV) o dei loro flussi
  transfrontalieri, firmato a Ginevra il 18 novembre 1991.
 
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  2.  Il protocollo COV.
      Obiettivo del Protocollo COV è il controllo e la
  riduzione delle emissioni di composti organici volatili, al
  fine di ridurre i loro flussi transfrontalieri e quelli degli
  inquinanti fotochimici da essi derivanti (principalmente
  ozono).
      Le obbligazioni di base, contenute nell'articolo 2 del
  Protocollo, sono le seguenti:
          a)  come prima fase occorre ridurre le emissioni
  annuali nazionali di COV non metanici (ad esclusione di quelli
  di origine naturale) del 30 per cento rispetto a quelle
  dell'anno 1990 entro il 1999 (articolo 2, comma 2, lettera
  a)):
          b)  entro due anni dalla data di entrata in vigore
  del Protocollo occorre (articolo 2, comma 3, lettera
  a)):
          fissare valori limite di emissione di COV per gli
  impianti industriali di nuova costruzione;
          prendere misure nei riguardi dei prodotti contenenti
  solventi e promuovere l'uso di prodotti a basso contenuto di
  solventi;
          fissare valori limite di emissione per i COV emessi
  dagli autoveicoli;
          istituire programmi di informazione ed educazione
  finalizzati ad un minore uso dei prodotti contenenti solventi,
  ad un minore uso dei mezzi privati e alla promozione della
  pianificazione del traffico;
        c)  entro cinque anni dalla data di entrata in
  vigore del presente Protocollo occorre (articolo 2, comma 3,
  lettera  b)):
          intervenire sugli impianti industriali esistenti per
  ridurre le emissioni di COV;
          prendere misure per ridurre le emissioni di COV nelle
  varie fasi della distribuzione dei carburanti e ridurre la
  volatilità della benzina;
        d)  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
  del Protocollo (articolo 2, comma 6) deve iniziare il
  negoziato per stabilire i termini di una ulteriore riduzione,
  basata sullo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche
  acquisite nel quadro di un programma di ricerche e di
  monitoraggio i cui contenuti sono meglio individuati
  all'articolo 5 del Protocollo.
      Questa seconda fase di riduzione dovrà iniziare non più
  tardi del 1^ gennaio 2000.
      Al fine di conseguire i suddetti obiettivi le parti si
  impegnano:
          a)  ad incoraggiare lo scambio commerciale di
  tecnologie, di informazioni e di dati, la cooperazione nel
  settore industriale e la fornitura di assistenza tecnica
  (articolo 4);
          b)  a svolgere attività di ricerca, di vigilanza e
  di campionatura per il calcolo delle emissioni e la redazione
  dei relativi inventari,
 
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  nonché per mettere a punto strategie razionali al fine di
  limitare le emissioni stesse (articolo 5);
          c)  a elaborare senza indugio i programmi e le
  politiche idonei ad attuare gli obblighi derivanti dal
  Protocollo;
          d)  a scambiarsi vicendevolmente informazioni e
  fornirne all'organo esecutivo, presentando relazioni
  periodiche sullo stato delle emissioni, sulle misure adottate
  e sull'avanzamento realizzato nell'attuazione del Protocollo
  (articolo 8).
      Negli allegati al Protocollo sono esaminate le principali
  fonti di emissioni di COV e indicate le tecnologie idonee
  disponibili più adatte per ridurre le emissioni stesse; ciò
  con particolare riferimento ai settori dell'utilizzazione, dei
  solventi, dell'industria del petrolio, dell'industria chimica
  organica, dei focolai di combustione fissa, dell'industria
  alimentare, della circolazione dei veicoli a motore di vario
  tipo (allegati II e III).  Nell'allegato IV i COV sono
  classificati in tre gruppi sulla base della loro importanza
  sulla formazione degli episodi di ozono.
  2.1.  La situazione italiana.
      Le emissioni di COV in Italia ammontavano nel 1985 a
  circa 1.530.000 tonnellate.
    I settori che contribuivano a tali emissioni sono
  principalmente:
        trasporti (62 per cento);
        attività industriali, edilizia e usi domestici (26 per
  cento di evaporazione di solventi);
        processi industriali, escluse le attività che
  utilizzano solventi (6 per cento);
        deposito e distribuzione dei carburanti (3 per
  cento).
      Dalle stime effettuate dall'ENEA per conto del Ministero
  dell'ambiente, negli ultimi cinque anni le emissioni sono
  aumentate in Italia di circa il 10 per cento soprattutto a
  causa dell'aumento delle emissioni da traffico e dell'uso dei
  solventi.
      Uno studio elaborato dalla Commissione CEE nel settembre
  1991 ha valutato che l'Italia per realizzare la riduzione del
  30 per cento delle emissioni di COV entro il 1999 dovrà
  prevedere, oltre alle misure indicate esplicitamente
  all'articolo 2, comma 3, lettere  a)  e  b)  del
  Protocollo, anche interventi addizionali sui settori
  coinvolti, in particolare quello del trasporto.
      Lo studio assume inoltre che tutte le misure previste
  siano completamente applicate entro il 1999.
 
                               Pag. 5
 
  2.2.  Normativa in vigore e  in itinere.
      Sono attualmente in vigore numerose norme primarie e
  secondarie, emanate anche per il recepimento di direttive
  comunitarie, che hanno rilevanza ai fini dell'attuazione del
  Protocollo in esame, e in particolare:
        il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio
  1990, pubblicato nel Supplemento ordinario n.51 alla
  Gazzetta Ufficiale  n.176 del 30 luglio 1990,
  concernente: "Linee guida per il contenimento delle emissioni
  inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei
  valori minimi di emissione", emanato ai sensi dell'articolo 3,
  comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
  1988, n.203;
        i decreti del Ministro dell'ambiente del 5 giugno 1989,
  pubblicato nel Supplemento ordinario n.76 alla  Gazzetta
  Ufficiale  n.229 del 30 settembre 1989; del 21 giugno 1990,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.147 del 26 giugno
  1990, e del 28 dicembre 1991, pubblicato nel Supplemento
  ordinario n.3 alla  Gazzetta Ufficiale  n.4 del 7 gennaio
  1992, riguardanti i limiti alle emissioni di sostanze
  inquinanti da parte di veicoli a motore, emanati ai sensi
  della legge 3 marzo 1987, n.59;
        il decreto ministeriale del 24 febbraio 1992,
  contenente "Approvazione dei dispositivi per l'abbattimento
  delle emissioni inquinanti prodotte dagli autoveicoli in
  circolazione muniti di motore ad accensione comandata",
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.55 del 6 marzo
  1992;
        il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, "Nuovo
  codice della strada", che ha stabilito, fra l'altro, nuovi
  criteri per la revisione periodica dei veicoli in circolazione
  (articolo 80);
        i piani di settore e le leggi straordinarie per singole
  modalità di trasporto afferenti al Piano generale dei
  trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri 10 aprile 1986 (piano quinquennale interporti,
  piani per la rete idroviaria, piano di ristrutturazione delle
  Ferrovie dello Stato, programmi per i trasporti pubblici nelle
  aree urbane, piano triennale ANAS, eccetera), pubblicato nel
  Supplemento ordinario n.4 alla  Gazzetta Ufficiale  n.111
  del 15 maggio 1986;
        ancora il Nuovo codice della strada che all'articolo 36
  prevede che tutti i comuni con più di 30.000 abitanti adottino
  un piano urbano del traffico (PUT) entro il 1994;
        il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 novembre
  1992, concernente i "Criteri generali per la prevenzione
  dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e
  disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria",
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.272 del 18
  novembre 1992, il quale prevede che i sindaci dei comuni
  interessati elaborino piani di intervento operativo per la
  prevenzione di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
 
                               Pag. 6
 
        i piani di risanamento regionale della qualità
  dell'aria che dovranno essere approvati dalle regioni ai sensi
  dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
  maggio 1988, n.203.
      Sono poi in corso di preparazione una serie di direttive
  comunitarie che stabiliscono limiti più severi di emissione di
  COV di origine industriale o provenienti dai veicoli a motore
  o dalle stazioni di distribuzione della benzina, nonché un
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che
  stabilisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8
  luglio 1986, n.349, le caratteristiche merceologiche dei
  carburanti aventi rilevanza per l'inquinamento atmosferico, un
  decreto ministeriale che ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
  del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
  n.203, fissa i valori limite di emissione per circa duecento
  composti organici provenienti dagli impianti industriali di
  nuova costruzione, dai nuovi impianti delle raffinerie e dai
  nuovi grandi impianti di combustione e infine, i regolamenti
  da emanarsi in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n.10,
  sul risparmio energetico.
      Il complesso di tale normativa in vigore o di prossima
  approvazione consentirà all'Italia di adempiere agli obblighi
  sanciti dal Protocollo alle scadenze ivi previste.
 
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