| Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1333 con
l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 592), che
viene allegata.
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Allegato
1. La Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico
transfrontaliero.
Il 13 dicembre 1976, a Ginevra, i 34 Stati membri
dell'ECE (Economic Commission for Europe) delle Nazioni Unite,
fra cui l'Italia, hanno firmato la Convenzione
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero, ratificata ai
sensi della legge 27 aprile 1982, n.289.
La Convenzione costituisce il primo tentativo
multilaterale di proteggere l'ambiente contro il crescente
pericolo delle precipitazioni acide e dello smog
fotochimico.
La Convenzione di Ginevra prevede all'articolo 10
l'istituzione di un organo esecutivo, composto da
rappresentanti delle parti firmatarie, che svolge attività di
controllo, riunendosi annualmente per definire priorità e
strategie.
A tal fine l'organo esecutivo ha istituito quattro gruppi
di lavoro allo scopo di elaborare le questioni legate
all'attuazione dell'atto convenzionale.
In seguito alla Convenzione del 1979 sono stati firmati
quattro Protocolli con lo scopo di strutturare e coordinare
l'impegno dei Paesi membri dell'ECE delle Nazioni Unite nella
riduzione dei flussi inquinanti transfrontalieri:
il Protocollo sul finanziamento a lungo termine del
programma cooperativo per il controllo e la valutazione del
trasporto transfrontaliero degli inquinanti atmosferici in
Europa (EMEP), firmato a Ginevra il 28 settembre 1984 e
ratificato ai sensi della legge del 27 ottobre 1988, n.488,
(prevede che i Paesi membri partecipino annualmente con propri
contributi);
il Protocollo sulla riduzione delle emissioni di zolfo
o dei loro flussi transfrontalieri, firmato l'8 luglio 1985 ad
Helsinki e ratificato ai sensi della legge 27 ottobre 1988,
n.487, (prevede, entro il 1993, una riduzione pari al 30 per
cento delle emissioni nazionali annue di zolfo o dei loro
flussi, con riferimento alle emissioni dichiarate nel 1980 dai
Paesi membri);
il Protocollo concernente il controllo delle emissioni
degli ossidi di azoto o dei loro flussi transfrontalieri,
firmato il 1^ novembre 1988 a Sofia e ratificato ai sensi
della legge 7 gennaio 1992, n.39, (prevede di mantenere le
emissioni nazionali di ossidi di azoto ai valori del 1987
entro il 1994 e di intraprendere una serie di misure di
abbattimento);
il Protocollo concernente il controllo delle emissioni
di composti organici volatili (COV) o dei loro flussi
transfrontalieri, firmato a Ginevra il 18 novembre 1991.
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2. Il protocollo COV.
Obiettivo del Protocollo COV è il controllo e la
riduzione delle emissioni di composti organici volatili, al
fine di ridurre i loro flussi transfrontalieri e quelli degli
inquinanti fotochimici da essi derivanti (principalmente
ozono).
Le obbligazioni di base, contenute nell'articolo 2 del
Protocollo, sono le seguenti:
a) come prima fase occorre ridurre le emissioni
annuali nazionali di COV non metanici (ad esclusione di quelli
di origine naturale) del 30 per cento rispetto a quelle
dell'anno 1990 entro il 1999 (articolo 2, comma 2, lettera
a)):
b) entro due anni dalla data di entrata in vigore
del Protocollo occorre (articolo 2, comma 3, lettera
a)):
fissare valori limite di emissione di COV per gli
impianti industriali di nuova costruzione;
prendere misure nei riguardi dei prodotti contenenti
solventi e promuovere l'uso di prodotti a basso contenuto di
solventi;
fissare valori limite di emissione per i COV emessi
dagli autoveicoli;
istituire programmi di informazione ed educazione
finalizzati ad un minore uso dei prodotti contenenti solventi,
ad un minore uso dei mezzi privati e alla promozione della
pianificazione del traffico;
c) entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore del presente Protocollo occorre (articolo 2, comma 3,
lettera b)):
intervenire sugli impianti industriali esistenti per
ridurre le emissioni di COV;
prendere misure per ridurre le emissioni di COV nelle
varie fasi della distribuzione dei carburanti e ridurre la
volatilità della benzina;
d) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del Protocollo (articolo 2, comma 6) deve iniziare il
negoziato per stabilire i termini di una ulteriore riduzione,
basata sullo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche
acquisite nel quadro di un programma di ricerche e di
monitoraggio i cui contenuti sono meglio individuati
all'articolo 5 del Protocollo.
Questa seconda fase di riduzione dovrà iniziare non più
tardi del 1^ gennaio 2000.
Al fine di conseguire i suddetti obiettivi le parti si
impegnano:
a) ad incoraggiare lo scambio commerciale di
tecnologie, di informazioni e di dati, la cooperazione nel
settore industriale e la fornitura di assistenza tecnica
(articolo 4);
b) a svolgere attività di ricerca, di vigilanza e
di campionatura per il calcolo delle emissioni e la redazione
dei relativi inventari,
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nonché per mettere a punto strategie razionali al fine di
limitare le emissioni stesse (articolo 5);
c) a elaborare senza indugio i programmi e le
politiche idonei ad attuare gli obblighi derivanti dal
Protocollo;
d) a scambiarsi vicendevolmente informazioni e
fornirne all'organo esecutivo, presentando relazioni
periodiche sullo stato delle emissioni, sulle misure adottate
e sull'avanzamento realizzato nell'attuazione del Protocollo
(articolo 8).
Negli allegati al Protocollo sono esaminate le principali
fonti di emissioni di COV e indicate le tecnologie idonee
disponibili più adatte per ridurre le emissioni stesse; ciò
con particolare riferimento ai settori dell'utilizzazione, dei
solventi, dell'industria del petrolio, dell'industria chimica
organica, dei focolai di combustione fissa, dell'industria
alimentare, della circolazione dei veicoli a motore di vario
tipo (allegati II e III). Nell'allegato IV i COV sono
classificati in tre gruppi sulla base della loro importanza
sulla formazione degli episodi di ozono.
2.1. La situazione italiana.
Le emissioni di COV in Italia ammontavano nel 1985 a
circa 1.530.000 tonnellate.
I settori che contribuivano a tali emissioni sono
principalmente:
trasporti (62 per cento);
attività industriali, edilizia e usi domestici (26 per
cento di evaporazione di solventi);
processi industriali, escluse le attività che
utilizzano solventi (6 per cento);
deposito e distribuzione dei carburanti (3 per
cento).
Dalle stime effettuate dall'ENEA per conto del Ministero
dell'ambiente, negli ultimi cinque anni le emissioni sono
aumentate in Italia di circa il 10 per cento soprattutto a
causa dell'aumento delle emissioni da traffico e dell'uso dei
solventi.
Uno studio elaborato dalla Commissione CEE nel settembre
1991 ha valutato che l'Italia per realizzare la riduzione del
30 per cento delle emissioni di COV entro il 1999 dovrà
prevedere, oltre alle misure indicate esplicitamente
all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del
Protocollo, anche interventi addizionali sui settori
coinvolti, in particolare quello del trasporto.
Lo studio assume inoltre che tutte le misure previste
siano completamente applicate entro il 1999.
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2.2. Normativa in vigore e in itinere.
Sono attualmente in vigore numerose norme primarie e
secondarie, emanate anche per il recepimento di direttive
comunitarie, che hanno rilevanza ai fini dell'attuazione del
Protocollo in esame, e in particolare:
il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio
1990, pubblicato nel Supplemento ordinario n.51 alla
Gazzetta Ufficiale n.176 del 30 luglio 1990,
concernente: "Linee guida per il contenimento delle emissioni
inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei
valori minimi di emissione", emanato ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n.203;
i decreti del Ministro dell'ambiente del 5 giugno 1989,
pubblicato nel Supplemento ordinario n.76 alla Gazzetta
Ufficiale n.229 del 30 settembre 1989; del 21 giugno 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 del 26 giugno
1990, e del 28 dicembre 1991, pubblicato nel Supplemento
ordinario n.3 alla Gazzetta Ufficiale n.4 del 7 gennaio
1992, riguardanti i limiti alle emissioni di sostanze
inquinanti da parte di veicoli a motore, emanati ai sensi
della legge 3 marzo 1987, n.59;
il decreto ministeriale del 24 febbraio 1992,
contenente "Approvazione dei dispositivi per l'abbattimento
delle emissioni inquinanti prodotte dagli autoveicoli in
circolazione muniti di motore ad accensione comandata",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 6 marzo
1992;
il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, "Nuovo
codice della strada", che ha stabilito, fra l'altro, nuovi
criteri per la revisione periodica dei veicoli in circolazione
(articolo 80);
i piani di settore e le leggi straordinarie per singole
modalità di trasporto afferenti al Piano generale dei
trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 aprile 1986 (piano quinquennale interporti,
piani per la rete idroviaria, piano di ristrutturazione delle
Ferrovie dello Stato, programmi per i trasporti pubblici nelle
aree urbane, piano triennale ANAS, eccetera), pubblicato nel
Supplemento ordinario n.4 alla Gazzetta Ufficiale n.111
del 15 maggio 1986;
ancora il Nuovo codice della strada che all'articolo 36
prevede che tutti i comuni con più di 30.000 abitanti adottino
un piano urbano del traffico (PUT) entro il 1994;
il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 novembre
1992, concernente i "Criteri generali per la prevenzione
dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e
disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.272 del 18
novembre 1992, il quale prevede che i sindaci dei comuni
interessati elaborino piani di intervento operativo per la
prevenzione di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
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i piani di risanamento regionale della qualità
dell'aria che dovranno essere approvati dalle regioni ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n.203.
Sono poi in corso di preparazione una serie di direttive
comunitarie che stabiliscono limiti più severi di emissione di
COV di origine industriale o provenienti dai veicoli a motore
o dalle stazioni di distribuzione della benzina, nonché un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che
stabilisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8
luglio 1986, n.349, le caratteristiche merceologiche dei
carburanti aventi rilevanza per l'inquinamento atmosferico, un
decreto ministeriale che ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n.203, fissa i valori limite di emissione per circa duecento
composti organici provenienti dagli impianti industriali di
nuova costruzione, dai nuovi impianti delle raffinerie e dai
nuovi grandi impianti di combustione e infine, i regolamenti
da emanarsi in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n.10,
sul risparmio energetico.
Il complesso di tale normativa in vigore o di prossima
approvazione consentirà all'Italia di adempiere agli obblighi
sanciti dal Protocollo alle scadenze ivi previste.
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