| (Consenso).
1. Il soggetto da sottoporre a sperimentazione clinica,
ai fini dell'acquisizione del consenso di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), deve essere preliminarmente ed
esaustivamente informato della natura e della durata della
sperimentazione, delle aspettative terapeutiche della stessa,
di ogni rischio diretto ed indiretto ad essa connesso, delle
proprietà delle sostanze somministrate, nonché dei medici
responsabili della sperimentazione stessa.
2. Il consenso prestato in forma scritta, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), deve attestare
anche l'adempimento dell'obbligo di informazione di cui al
comma 1 del presente articolo. Il consenso è revocabile in
ogni momento da chi lo ha espresso o, in caso di incapacità
sopravvenuta, dai soggetti di cui all'articolo 4.
3. Una volta ottenuto il consenso, permane l'obbligo per lo
sperimentatore di fornire al soggetto sottoposto a
sperimentazione clinica o ai soggetti di cui all'articolo 4
ogni ulteriore informazione sul procedere della
sperimentazione e sull'insorgere di rischi ad essa connessi o
collegabili.
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