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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15568
DDL1334-0002
Relazione Camera n. 1334-A (DDL12-1334-A)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1334A. TESTIPDL
...C1334A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC1334A ZZ12 ZZRL ZZRM
    Onorevoli  Colleghi! - 1.  La Convenzione sulla
  proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi
  convenzionali che possono essere considerate dannose o
  aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta
  a Ginevra il 10 ottobre 1980, entrata in vigore il 2 dicembre
  1983, è stata firmata da 57 paesi e ratificata da 26,
 
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  e indubbiamente grande è il ritardo con il quale il nostro
  ordinamento si avvia a recepirne le norme.  In questi tredici
  anni, i governi che si sono succeduti non hanno presentato
  disegni di legge per l'autorizzazione alla ratifica, e sembra
  che le ragioni del rinvio vadano ricercate nelle posizioni
  emerse in seno all'Alleanza atlantica.  Persistevano
  perplessità solo rispetto a quella disposizione del
  Protocollo III,  che proibisce attacchi aerei con armi
  incendiarie a qualsiasi obiettivo militare collocato
  all"interno di aree civili.  Ciò poiché il divieto di una
  siffatta collocazione era previsto dal Primo Protocollo del
  1977 (aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949, cfr.
  articolo 51, par. 7) che non era ancora entrato in vigore e
  gli Stati membri della Nato decisero di posticipare la
  ratifica della  Convenzione  alla entrata in vigore di
  quel Protocollo (febbraio 1986).
    Se questo è vero, dal 1986 non sembra vi siano state
  ragioni di concertazione o di posizioni comuni da rispettare
  in seno alla Alleanza atlantica come dimostra la accettazione
  della  Convenzione,  il 18 giugno 1987, da parte dei Paesi
  Bassi.  Da quella data, evidentemente, solo interessi legati
  alla produzione di mine possono aver determinato l'inerzia del
  nostro Paese.  Ciò appare particolarmente grave, perché
  avvenuto senza alcun dibattito pubblico e parlamentare e
  assunzione esplicita di responsabilità da parte dei governi
  che si sono succeduti.  Al contrario, la spinta definitiva alla
  ratifica della  Convenzione  avrebbe dovuto discendere
  automaticamente dalla adozione della Legge n. 185 del 1990 che
  equipara, nella sua premessa, le mine anti-uomo alle armi
  chimiche, nucleari e batteriologiche, vietandone la
  produzione, l'impiego, il commercio e il transito.  Resta
  pertanto sorprendente che la ratifica di questa
  Convenzione  sia rimasta per tanti anni nei "cassetti
  ministeriali".
    Materie così rilevanti dal punto di vista politico e
  umanitario, oggetto di convenzioni internazionali, non possono
  essere sottratte al dibattito parlamentare.  Ne risulta per il
  futuro la necessità che il Governo lasci trascorrere solo il
  tempo necessario per la opportuna concertazione ministeriale,
  comunicando poi al Parlamento, in un ragionevole periodo di
  tempo, le ragioni di un'eventuale decisione negativa.  Solo
  così potrà rendersi trasparente e politicamente controllabile
  l'azione del Governo rispetto alla partecipazione dell'Italia
  agli accordi intemazionali.  In questo senso, il recente
  accordo tra Governo e Commissione Affari Esteri della Camera
  per una rapida valutazione delle Convenzioni in sospeso deve
  costituire la prima occasione di questo cambiamento di
  indirizzo.
    2.  Il  diritto umanitario internazionale  è la materia
  oggetto della  Convenzione  e degli atti derivati di cui
  si propone qui la ratifica e di cui si auspica lo sviluppo
  progressivo attraverso modifiche da concordarsi in ambito
  intemazionale.  Si tratta del principio cardine della
  Convenzione dell'Aja del 1907 e delle Convenzioni di Ginevra
  del 1949 e 1977, in particolare della IV Convenzione di
  Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione delle
  persone civili in tempo di guerra (ratificata dall'Italia con
  legge 27 ottobre 1951, n. 1739).  Ci si riferisce in
  particolare ai princìpi che emergono, tra l'altro, dal
  Regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 1907
  sulle leggi e gli usi della guerra terrestre (il cui articolo
  22 dispone che "I belligeranti non hanno un diritto illimitato
  nei riguardi della scelta dei mezzi per nuocere al nemico") e
  dal I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del
  1949 (il cui articolo 35, par. 1, recita: "In ogni conflitto
  armnato il diritto delle Parti in conflitto di scegliere
  metodi e mezzi di guerra non è illimitato").
    Il Preambolo della Convenzione del 1980 richiama il
  principio di diritto internazionale che impone limiti alle
  parti in conflitto nella scelta dei propri metodi e mezzi di
  combattimento e vieta l'impiego di materiali di combattimento
  che possano causare inutili danni e sofferenze evitabili.
  Viene altresì ricordato il divieto di utilizzo di metodi di
  combattimento che possano provocare danni gravi e permanenti
  all'ambiente.  Si tratta del principio in base al quale il
  diritto di scelta dei belligeranti,
 
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  per quanto concerne i metodi e i mezzi di combattimento
  (ius in bello),  non é illimitato ma risulta dal
  bilanciamento delle regole di umanità e delle necessità
  militari.  Il diritto internazionale umanitario esclude, cioé,
  misure di violenza bellica "non necessarie o sproporzionate al
  raggiungimento di un vantaggio militare" in quanto "provocano
  mali superflui o sofferenze inutili, e dagli effetti
  indiscriminati e nocivi dell'ambiente naturale".
    E' evidente che la valutazione del "male superlfuo o delle
  sofferenze inutili" in tempo di guerra appare, rispetto alle
  singole armi, di notevole difficoltà.  Il bilanciamento tra
  fattori umanitari (dolore, natura della ferita, tasso di
  mortalità, incidenza di danni permanenti, ecc..) e fattori
  militari (efficacia, vantaggio, ecc..) può essere difficile da
  valutare e determinare in astratto.
    Per quanto riguarda l'oggetto della  Convenzione,  la
  natura stessa delle mine fa sì che i loro effetti siano
  indiscriminati; pertanto le mine sono vietate dal diritto
  intemazionale umanitario, come ha di recente affermato il
  Segretario Generale delle Nazioni unite, Boutros Ghali, e
  dovrebbero essere presi provvedimenti concreti perché tale
  divieto divenga una pratica generalizzata. sono in molti a
  sostenere che le mine dovrebbero essere assimilate alla
  categoria giuridica e etica delle armi chimiche e
  batteriologiche che sono state bandite, perché "shoccano la
  coscienza della umanità".  Tuttavia, l'uso delle mine è
  talmente diffuso da non evocare le immagini terribili di una
  guerra chimica e batteriologica in coloro i quali non ne
  conoscono gli effetti.
    La proliferazione delle mine costituisce una duplice
  minaccia per l'umanità: gli individui sono vittime di armi
  disumane; i Paesi in via di sviluppo non sono in grado di
  portare avanti programmi economici e sociali.  Queste
  considerazioni ci consentono di affermare che la sovranità
  degli Stati per la produzione, l'uso o l'esportazione di
  specifici tipi di armi, è limitato dalle norme generali di
  diritto internazionale, così come specificato nella
  Convenzione  e il loro controllo rientra nei poteri del
  Consiglio di Sicurezza in quanto minaccia alla pace in
  considerazione della loro natura "inumana".  Il loro uso dovrà
  rientrare nella categoria dei  crimini contro
  l'umanità.
    3.  Per quanto riguarda specificamente il contenuto, la
  Convenzione  si compone di un Testo-base e tre
  Protocolli, relativi rispettivamente ai frammenti di armi non
  identificabili, all'impiego delle mine e alle armi
  incendiarie.  Il Testo-base contiene solo norme procedurali del
  sistema (rapporti con altri accordi, entrata in vigore,
  emendamenti, ecc.).
    Il  Primo Protocollo  contiene un'unica norma che
  sancisce il divieto dell'uso di ami che provocano schegge non
  rilevabili attraverso i raggi X nel corpo umano.
    Il  Secondo Protocollo,  intitolato  Protocollo sulla
  proibizione o restrizione dell'uso di mine, mine camuffate e
  altri ordigni,  disciplina in modo specifico l'uso delle
  mine da terra o camuffate  (boody traps)  che abbiano
  l'apparenza di determinati oggetti (giocattoli, alimenti,
  oggetti di natura religiosa, ecc.) o che siano legati a
  particolari simboli o luoghi; è applicabile solo ai confitti
  internazionali e  non  a quelli interni; vieta l'uso
  indiscriminato e l'utilizzo contro la popolazione civile, sia
  per la difesa che per rappresaglia e prevede una serie di
  precauzioni al riguardo; stabilisce inoltre il principio della
  registrazione dei campi minati per facilitare la loro bonifica
  al termine delle ostilità; ma non disciplina la produzione, lo
  stoccaggio, il trasferimento o l'esportazione di mine
  anti-uomo.  Una parte in conflitto che abbia disseminato mine
  deve, al termine del conflitto, comunicare alla parte avversa
  e al Segretario Generale dell'ONU le informazioni sulla loro
  localizzazione.
    Il  Terzo Protocollo  proibisce, in ogni circostanza,
  di fare oggetto di attacco aereo con armi incendiarie
  qualsiasi obiettivo militare collocato all'interno di aree
  civili.  Abbiamo già visto le perplessità che questa norma
  sollevava sino all'entrata in vigore, nel 1986, del Primo
  Protocollo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra.
    4.  Nel suo insieme, il  Sistema convezionale,  che pur
  rappresenta l'affermazione di
 
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  elementari regole di diritto umanitario, appare assai
  lacunoso e primitivo.  Non vi sono disposizioni di attuazione
  né procedure di verifica del rispetto da parte degli Stati o
  organi di arbitrato per presunte violazioni.  Non è indicato
  neppure un metodo per la cessazione di atti illeciti né sono
  previste pene per l'uso intenzionale o discriminato di mine
  antiuomo.
    Ai sensi dell'articolo 8 della  Convenzione  è prevista
  una Conferenza di revisione a dieci anni dalla sua ratifica e
  i preparativi per il 1995 sono già in corso.  Il 9 febbraio
  1993 la Francia ha avanzato formale richiesta al Segretario
  Generale delle Nazioni unite di indire tale conferenza al fine
  di istituire un meccanismo di verifica e di sanzione.  In
  questo senso, l'Assemblea generale delle N.U. ha adottato la
  Risoluzione 48/79 del 16 dicembre 1993.
    Questa Conferenza deve affrontare il problema della
  ambivalenza delle mine come arma tattica e strumento di
  distruzione di masse di civili.  La revisione deve avere come
  obiettivo un accordo sul divieto totale della produzione,
  stoccaggio, scambio e uso delle mine e dei loro componenti.
  Solo in questo modo la Comunità internazionale può iniziare a
  contrastare in modo decisivo gli effetti letali di queste armi
  terribili.
    In questo ambito, il Governo italiano, nel depositare lo
  strumento di ratifica, dovrebbe proclamare o, comunque,
  ispirarsi a partire da quel momento (che determinerà la sua
  partecipazione a pieno titolo al processo negoziale di
  revisione) al bando totale della produzione e dell'uso delle
  mine; nonché adoperarsi per l'affermazione di strumenti di
  garanzia e giurisdizionali, conformemente a quanto già
  dichiarato, senza alcuna conseguenza pratica, al momento della
  firma della Convenzione nel 1981.
    Per quanto riguarda le garanzie, la revisione della
  Convenzione  deve prevedere l'istituzione di un'agenzia
  internazionale
  di verifica alla quale dovrebbe essere affidato il
  compito di:
        a)  analizzare e valutare i rapporti, le
  statistiche, e le altre informazioni ricevute dagli Stati
  membri;
        b)  richiedere informazioni e condurre inchieste nei
  casi di sospetto di violazione della  Convenzione;
        c)  fare ispezioni sul territorio dello Stato-parte
  sospettato di non adempiere agli obblighi convenzionali.  Le
  ispezioni devono essere accettate dallo Stato-parte, il quale
  deve tra l'altro fornire all'Agenzia internazionale di
  verifica fondate ragioni in caso di rifiuto delle
  ispezioni;
        d)  inviare rapporti agli Stati-parte sui risultati
  dell'analisi delle informazioni ricevute o in relazione alle
  inchieste o alle ispezioni effettuate ai sensi della
  Convenzione;
        e)  consultare e cooperare con gli organismi
  nazionali.
    Le funzioni previste per gli organismi nazionali dovrebbero
  essere le seguenti: osservazione e supervisione delle attività
  rientranti nella proibizione, raccolta di dati statistici e
  altre informazioni; preparazione di rapporti periodici
  all'Agenzia internazionale di verifica, cooperazione con
  quest'ultima, specialmente in caso di accettazione di
  ispezioni.  Le procedure di controllo internazionale devono
  prevedere la possibilità di ricorso al Consiglio di sicurezza
  in caso di violazioni o sospetti di violazioni del disposto
  convenzionale.  In tali casi il Consiglio di sicurezza, in
  conformità allo Statuto delle N.U., dovrebbe condurre
  inchieste per accertare la validità dei ricorsi ed informare
  gli Stati-parte sui risultati dell'inchiesta.
    Per quanto riguarda gli aspetti giurisdizionali, una volta
  sancita la natura di  crimini contro l'umanità  dell'uso
  di mine anti-uomo, l'Autorità giurisdizionale competente
  dovrebbe essere la Corte Penale Internazionale, il cui
  processo di istituzione ci auspichiamo riceva un impulso
 
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  decisivo dalla Assemblea Generale delle Nazioni unite
  attualmente in corso.
    5.  Nella Risoluzione dell'Assemblea generale delle N.U. del
  19 ottobre 1993 sull'assistenza alla rimozione di mine, si
  "richiede inoltre al Segretario generale di includere nella
  sua relazione considerazioni relative agli aspetti finanziari
  delle attività collegate alla rimozione delle mine, e, in
  questo contesto, alla opportunità di istituire un fondo di
  garanzia con lo scopo di finanziare, in particolare, programmi
  di informazione e formazione relativi alla rimozione di mine e
  di facilitare il lancio di operazioni di rimozione delle
  mine".
    E' noto che le Nazioni unite si sono distinte per il loro
  impegno su scala mondiale attraverso programmi finalizzati
  allo smantellamento delle mine, alla assistenza tecnica e alla
  mobilitazione dell'opinione pubblica e all'aiuto alle vittime.
  Le Nazioni unite finanziano la maggior parte di programmi di
  rimozione delle mine, gestite dal  Department of
  Humanitarian Affairs  che è stato incaricato di coordinare
  la rimozione delle mine in stretta collaborazione con il
  Department of Peace-Keeping Operations.  Infatti, lo
  smantellamento delle mine è visto in una triplice ottica: come
  parte delle operazioni umanitarie e di  peace-keeping,
  come parte di operazioni squisitamente umanitarie e come parte
  del processo di  peace-building  alla fine di un
  conflitto.
    Nei Paesi dove non è in corso una operazione di
  peace-keeping,  quando è istituito un fondo per la
  rimozione delle mine, il sistema è di solito lento e
  inadeguato e non riesce a far fronte alla necessità di urgenti
  programmi di rimozione.  Il Segretario Generale delle Nazioni
  unite, Boutros Ghali, ha chiesto l'appoggio degli Stati Membri
  per istituire uno  United Nations Trust Fund for Mine
  Clearance.  Tale Fondo fornirebbe le risorse necessarie per
  avviare la rimozione delle mine proprio nel difficile momento
  della conciliazione, quando la gente fa ritorno alla propria
  terra e, in mancanza di informazione e di  know-how
  tecnico, le mine provocano grandi catastrofi.
    Questo impegno richiede un appoggio economico e politico
  deciso del nostro Paese.
    6.  Infine la moratoria sulle mine.  Il 16 dicembre del 1993
  è stata adottata per  consensus  una Risoluzione della
  Assemblea generale delle Nazioni unite favorevole a moratorie
  unilaterali sulla esportazione di mine anti-uomo che
  comportino gravi pericoli per le popolazioni civili.
    Per contenere la attuale proliferazione, alcuni Paesi
  produttori hanno introdotto divieti di esportazione o
  moratorie.  Gli Stati uniti, sotto la spinta di campagne di
  opinione ed iniziative parlamentari - in particolare del
  senatore Leahy -, hanno adottato "The Landmine Moratorium
  Act", firmato il 23 ottobre 1992, che impone per un anno il
  divieto di vendita, esportazione e trasferimento all'estero
  delle mine.  Tale strumento è stato poi prorogato per tre anni.
  Anche il Parlamento Europeo ha adottato, il 14 dicembre 1992,
  una risoluzione con la quale si chiede agli Stati membri di
  proclamare una moratoria di cinque anni sulla esportazione di
  mine e di istruire gli addetti sulla rimozione delle
  stesse.
    In Italia, sembra che le autorizzazioni alla esportazione
  delle mine anti-uomo - rilasciate con l'impegno a non
  riesportarle verso altri Paesi (il rilascio del cosiddetto
  certificato di  end user  da parte del paese importatore)
  - siano state sospese dal novembre 1993.  Nell'accettare una
  mozione sulle mine anti-uomo, il Governo italiano, nella
  seduta del Senato del 2 agosto 1994, si è impegnato
  formalmente ad osservare una moratoria unilaterale sulla
  vendita di mine anti-uomo all'estero, in applicazione della
  Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite.  Il
  Governo si è impegnato altresì ad attivare gli strumenti
  necessari per il blocco della produzione di tali ordigni da
  parte di aziende italiane od operanti sul territorio
  nazionale.  Questo principio dovrà ispirare l'azione del
  Governo italiano nei lavori della conferenza di revisione
  della  Convenzione.
 
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