| Onorevoli Colleghi! - 1. La Convenzione sulla
proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi
convenzionali che possono essere considerate dannose o
aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta
a Ginevra il 10 ottobre 1980, entrata in vigore il 2 dicembre
1983, è stata firmata da 57 paesi e ratificata da 26,
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e indubbiamente grande è il ritardo con il quale il nostro
ordinamento si avvia a recepirne le norme. In questi tredici
anni, i governi che si sono succeduti non hanno presentato
disegni di legge per l'autorizzazione alla ratifica, e sembra
che le ragioni del rinvio vadano ricercate nelle posizioni
emerse in seno all'Alleanza atlantica. Persistevano
perplessità solo rispetto a quella disposizione del
Protocollo III, che proibisce attacchi aerei con armi
incendiarie a qualsiasi obiettivo militare collocato
all"interno di aree civili. Ciò poiché il divieto di una
siffatta collocazione era previsto dal Primo Protocollo del
1977 (aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949, cfr.
articolo 51, par. 7) che non era ancora entrato in vigore e
gli Stati membri della Nato decisero di posticipare la
ratifica della Convenzione alla entrata in vigore di
quel Protocollo (febbraio 1986).
Se questo è vero, dal 1986 non sembra vi siano state
ragioni di concertazione o di posizioni comuni da rispettare
in seno alla Alleanza atlantica come dimostra la accettazione
della Convenzione, il 18 giugno 1987, da parte dei Paesi
Bassi. Da quella data, evidentemente, solo interessi legati
alla produzione di mine possono aver determinato l'inerzia del
nostro Paese. Ciò appare particolarmente grave, perché
avvenuto senza alcun dibattito pubblico e parlamentare e
assunzione esplicita di responsabilità da parte dei governi
che si sono succeduti. Al contrario, la spinta definitiva alla
ratifica della Convenzione avrebbe dovuto discendere
automaticamente dalla adozione della Legge n. 185 del 1990 che
equipara, nella sua premessa, le mine anti-uomo alle armi
chimiche, nucleari e batteriologiche, vietandone la
produzione, l'impiego, il commercio e il transito. Resta
pertanto sorprendente che la ratifica di questa
Convenzione sia rimasta per tanti anni nei "cassetti
ministeriali".
Materie così rilevanti dal punto di vista politico e
umanitario, oggetto di convenzioni internazionali, non possono
essere sottratte al dibattito parlamentare. Ne risulta per il
futuro la necessità che il Governo lasci trascorrere solo il
tempo necessario per la opportuna concertazione ministeriale,
comunicando poi al Parlamento, in un ragionevole periodo di
tempo, le ragioni di un'eventuale decisione negativa. Solo
così potrà rendersi trasparente e politicamente controllabile
l'azione del Governo rispetto alla partecipazione dell'Italia
agli accordi intemazionali. In questo senso, il recente
accordo tra Governo e Commissione Affari Esteri della Camera
per una rapida valutazione delle Convenzioni in sospeso deve
costituire la prima occasione di questo cambiamento di
indirizzo.
2. Il diritto umanitario internazionale è la materia
oggetto della Convenzione e degli atti derivati di cui
si propone qui la ratifica e di cui si auspica lo sviluppo
progressivo attraverso modifiche da concordarsi in ambito
intemazionale. Si tratta del principio cardine della
Convenzione dell'Aja del 1907 e delle Convenzioni di Ginevra
del 1949 e 1977, in particolare della IV Convenzione di
Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione delle
persone civili in tempo di guerra (ratificata dall'Italia con
legge 27 ottobre 1951, n. 1739). Ci si riferisce in
particolare ai princìpi che emergono, tra l'altro, dal
Regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 1907
sulle leggi e gli usi della guerra terrestre (il cui articolo
22 dispone che "I belligeranti non hanno un diritto illimitato
nei riguardi della scelta dei mezzi per nuocere al nemico") e
dal I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del
1949 (il cui articolo 35, par. 1, recita: "In ogni conflitto
armnato il diritto delle Parti in conflitto di scegliere
metodi e mezzi di guerra non è illimitato").
Il Preambolo della Convenzione del 1980 richiama il
principio di diritto internazionale che impone limiti alle
parti in conflitto nella scelta dei propri metodi e mezzi di
combattimento e vieta l'impiego di materiali di combattimento
che possano causare inutili danni e sofferenze evitabili.
Viene altresì ricordato il divieto di utilizzo di metodi di
combattimento che possano provocare danni gravi e permanenti
all'ambiente. Si tratta del principio in base al quale il
diritto di scelta dei belligeranti,
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per quanto concerne i metodi e i mezzi di combattimento
(ius in bello), non é illimitato ma risulta dal
bilanciamento delle regole di umanità e delle necessità
militari. Il diritto internazionale umanitario esclude, cioé,
misure di violenza bellica "non necessarie o sproporzionate al
raggiungimento di un vantaggio militare" in quanto "provocano
mali superflui o sofferenze inutili, e dagli effetti
indiscriminati e nocivi dell'ambiente naturale".
E' evidente che la valutazione del "male superlfuo o delle
sofferenze inutili" in tempo di guerra appare, rispetto alle
singole armi, di notevole difficoltà. Il bilanciamento tra
fattori umanitari (dolore, natura della ferita, tasso di
mortalità, incidenza di danni permanenti, ecc..) e fattori
militari (efficacia, vantaggio, ecc..) può essere difficile da
valutare e determinare in astratto.
Per quanto riguarda l'oggetto della Convenzione, la
natura stessa delle mine fa sì che i loro effetti siano
indiscriminati; pertanto le mine sono vietate dal diritto
intemazionale umanitario, come ha di recente affermato il
Segretario Generale delle Nazioni unite, Boutros Ghali, e
dovrebbero essere presi provvedimenti concreti perché tale
divieto divenga una pratica generalizzata. sono in molti a
sostenere che le mine dovrebbero essere assimilate alla
categoria giuridica e etica delle armi chimiche e
batteriologiche che sono state bandite, perché "shoccano la
coscienza della umanità". Tuttavia, l'uso delle mine è
talmente diffuso da non evocare le immagini terribili di una
guerra chimica e batteriologica in coloro i quali non ne
conoscono gli effetti.
La proliferazione delle mine costituisce una duplice
minaccia per l'umanità: gli individui sono vittime di armi
disumane; i Paesi in via di sviluppo non sono in grado di
portare avanti programmi economici e sociali. Queste
considerazioni ci consentono di affermare che la sovranità
degli Stati per la produzione, l'uso o l'esportazione di
specifici tipi di armi, è limitato dalle norme generali di
diritto internazionale, così come specificato nella
Convenzione e il loro controllo rientra nei poteri del
Consiglio di Sicurezza in quanto minaccia alla pace in
considerazione della loro natura "inumana". Il loro uso dovrà
rientrare nella categoria dei crimini contro
l'umanità.
3. Per quanto riguarda specificamente il contenuto, la
Convenzione si compone di un Testo-base e tre
Protocolli, relativi rispettivamente ai frammenti di armi non
identificabili, all'impiego delle mine e alle armi
incendiarie. Il Testo-base contiene solo norme procedurali del
sistema (rapporti con altri accordi, entrata in vigore,
emendamenti, ecc.).
Il Primo Protocollo contiene un'unica norma che
sancisce il divieto dell'uso di ami che provocano schegge non
rilevabili attraverso i raggi X nel corpo umano.
Il Secondo Protocollo, intitolato Protocollo sulla
proibizione o restrizione dell'uso di mine, mine camuffate e
altri ordigni, disciplina in modo specifico l'uso delle
mine da terra o camuffate (boody traps) che abbiano
l'apparenza di determinati oggetti (giocattoli, alimenti,
oggetti di natura religiosa, ecc.) o che siano legati a
particolari simboli o luoghi; è applicabile solo ai confitti
internazionali e non a quelli interni; vieta l'uso
indiscriminato e l'utilizzo contro la popolazione civile, sia
per la difesa che per rappresaglia e prevede una serie di
precauzioni al riguardo; stabilisce inoltre il principio della
registrazione dei campi minati per facilitare la loro bonifica
al termine delle ostilità; ma non disciplina la produzione, lo
stoccaggio, il trasferimento o l'esportazione di mine
anti-uomo. Una parte in conflitto che abbia disseminato mine
deve, al termine del conflitto, comunicare alla parte avversa
e al Segretario Generale dell'ONU le informazioni sulla loro
localizzazione.
Il Terzo Protocollo proibisce, in ogni circostanza,
di fare oggetto di attacco aereo con armi incendiarie
qualsiasi obiettivo militare collocato all'interno di aree
civili. Abbiamo già visto le perplessità che questa norma
sollevava sino all'entrata in vigore, nel 1986, del Primo
Protocollo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra.
4. Nel suo insieme, il Sistema convezionale, che pur
rappresenta l'affermazione di
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elementari regole di diritto umanitario, appare assai
lacunoso e primitivo. Non vi sono disposizioni di attuazione
né procedure di verifica del rispetto da parte degli Stati o
organi di arbitrato per presunte violazioni. Non è indicato
neppure un metodo per la cessazione di atti illeciti né sono
previste pene per l'uso intenzionale o discriminato di mine
antiuomo.
Ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione è prevista
una Conferenza di revisione a dieci anni dalla sua ratifica e
i preparativi per il 1995 sono già in corso. Il 9 febbraio
1993 la Francia ha avanzato formale richiesta al Segretario
Generale delle Nazioni unite di indire tale conferenza al fine
di istituire un meccanismo di verifica e di sanzione. In
questo senso, l'Assemblea generale delle N.U. ha adottato la
Risoluzione 48/79 del 16 dicembre 1993.
Questa Conferenza deve affrontare il problema della
ambivalenza delle mine come arma tattica e strumento di
distruzione di masse di civili. La revisione deve avere come
obiettivo un accordo sul divieto totale della produzione,
stoccaggio, scambio e uso delle mine e dei loro componenti.
Solo in questo modo la Comunità internazionale può iniziare a
contrastare in modo decisivo gli effetti letali di queste armi
terribili.
In questo ambito, il Governo italiano, nel depositare lo
strumento di ratifica, dovrebbe proclamare o, comunque,
ispirarsi a partire da quel momento (che determinerà la sua
partecipazione a pieno titolo al processo negoziale di
revisione) al bando totale della produzione e dell'uso delle
mine; nonché adoperarsi per l'affermazione di strumenti di
garanzia e giurisdizionali, conformemente a quanto già
dichiarato, senza alcuna conseguenza pratica, al momento della
firma della Convenzione nel 1981.
Per quanto riguarda le garanzie, la revisione della
Convenzione deve prevedere l'istituzione di un'agenzia
internazionale
di verifica alla quale dovrebbe essere affidato il
compito di:
a) analizzare e valutare i rapporti, le
statistiche, e le altre informazioni ricevute dagli Stati
membri;
b) richiedere informazioni e condurre inchieste nei
casi di sospetto di violazione della Convenzione;
c) fare ispezioni sul territorio dello Stato-parte
sospettato di non adempiere agli obblighi convenzionali. Le
ispezioni devono essere accettate dallo Stato-parte, il quale
deve tra l'altro fornire all'Agenzia internazionale di
verifica fondate ragioni in caso di rifiuto delle
ispezioni;
d) inviare rapporti agli Stati-parte sui risultati
dell'analisi delle informazioni ricevute o in relazione alle
inchieste o alle ispezioni effettuate ai sensi della
Convenzione;
e) consultare e cooperare con gli organismi
nazionali.
Le funzioni previste per gli organismi nazionali dovrebbero
essere le seguenti: osservazione e supervisione delle attività
rientranti nella proibizione, raccolta di dati statistici e
altre informazioni; preparazione di rapporti periodici
all'Agenzia internazionale di verifica, cooperazione con
quest'ultima, specialmente in caso di accettazione di
ispezioni. Le procedure di controllo internazionale devono
prevedere la possibilità di ricorso al Consiglio di sicurezza
in caso di violazioni o sospetti di violazioni del disposto
convenzionale. In tali casi il Consiglio di sicurezza, in
conformità allo Statuto delle N.U., dovrebbe condurre
inchieste per accertare la validità dei ricorsi ed informare
gli Stati-parte sui risultati dell'inchiesta.
Per quanto riguarda gli aspetti giurisdizionali, una volta
sancita la natura di crimini contro l'umanità dell'uso
di mine anti-uomo, l'Autorità giurisdizionale competente
dovrebbe essere la Corte Penale Internazionale, il cui
processo di istituzione ci auspichiamo riceva un impulso
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decisivo dalla Assemblea Generale delle Nazioni unite
attualmente in corso.
5. Nella Risoluzione dell'Assemblea generale delle N.U. del
19 ottobre 1993 sull'assistenza alla rimozione di mine, si
"richiede inoltre al Segretario generale di includere nella
sua relazione considerazioni relative agli aspetti finanziari
delle attività collegate alla rimozione delle mine, e, in
questo contesto, alla opportunità di istituire un fondo di
garanzia con lo scopo di finanziare, in particolare, programmi
di informazione e formazione relativi alla rimozione di mine e
di facilitare il lancio di operazioni di rimozione delle
mine".
E' noto che le Nazioni unite si sono distinte per il loro
impegno su scala mondiale attraverso programmi finalizzati
allo smantellamento delle mine, alla assistenza tecnica e alla
mobilitazione dell'opinione pubblica e all'aiuto alle vittime.
Le Nazioni unite finanziano la maggior parte di programmi di
rimozione delle mine, gestite dal Department of
Humanitarian Affairs che è stato incaricato di coordinare
la rimozione delle mine in stretta collaborazione con il
Department of Peace-Keeping Operations. Infatti, lo
smantellamento delle mine è visto in una triplice ottica: come
parte delle operazioni umanitarie e di peace-keeping,
come parte di operazioni squisitamente umanitarie e come parte
del processo di peace-building alla fine di un
conflitto.
Nei Paesi dove non è in corso una operazione di
peace-keeping, quando è istituito un fondo per la
rimozione delle mine, il sistema è di solito lento e
inadeguato e non riesce a far fronte alla necessità di urgenti
programmi di rimozione. Il Segretario Generale delle Nazioni
unite, Boutros Ghali, ha chiesto l'appoggio degli Stati Membri
per istituire uno United Nations Trust Fund for Mine
Clearance. Tale Fondo fornirebbe le risorse necessarie per
avviare la rimozione delle mine proprio nel difficile momento
della conciliazione, quando la gente fa ritorno alla propria
terra e, in mancanza di informazione e di know-how
tecnico, le mine provocano grandi catastrofi.
Questo impegno richiede un appoggio economico e politico
deciso del nostro Paese.
6. Infine la moratoria sulle mine. Il 16 dicembre del 1993
è stata adottata per consensus una Risoluzione della
Assemblea generale delle Nazioni unite favorevole a moratorie
unilaterali sulla esportazione di mine anti-uomo che
comportino gravi pericoli per le popolazioni civili.
Per contenere la attuale proliferazione, alcuni Paesi
produttori hanno introdotto divieti di esportazione o
moratorie. Gli Stati uniti, sotto la spinta di campagne di
opinione ed iniziative parlamentari - in particolare del
senatore Leahy -, hanno adottato "The Landmine Moratorium
Act", firmato il 23 ottobre 1992, che impone per un anno il
divieto di vendita, esportazione e trasferimento all'estero
delle mine. Tale strumento è stato poi prorogato per tre anni.
Anche il Parlamento Europeo ha adottato, il 14 dicembre 1992,
una risoluzione con la quale si chiede agli Stati membri di
proclamare una moratoria di cinque anni sulla esportazione di
mine e di istruire gli addetti sulla rimozione delle
stesse.
In Italia, sembra che le autorizzazioni alla esportazione
delle mine anti-uomo - rilasciate con l'impegno a non
riesportarle verso altri Paesi (il rilascio del cosiddetto
certificato di end user da parte del paese importatore)
- siano state sospese dal novembre 1993. Nell'accettare una
mozione sulle mine anti-uomo, il Governo italiano, nella
seduta del Senato del 2 agosto 1994, si è impegnato
formalmente ad osservare una moratoria unilaterale sulla
vendita di mine anti-uomo all'estero, in applicazione della
Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite. Il
Governo si è impegnato altresì ad attivare gli strumenti
necessari per il blocco della produzione di tali ordigni da
parte di aziende italiane od operanti sul territorio
nazionale. Questo principio dovrà ispirare l'azione del
Governo italiano nei lavori della conferenza di revisione
della Convenzione.
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