| (Temporanea incapacità).
1. In caso di temporanea incapacità di intendere e di
volere del soggetto direttamente interessato, il consenso alla
sperimentazione clinica è prestato nelle forme prescritte da
un congiunto, dal tutore o, in assenza di questi, dal giudice
tutelare.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le norme
procedurali di cui al titolo II del libro IV del codice di
procedura civile.
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