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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15577
DDL1335-0002
Relazione Camera n. 1335-A (DDL12-1335-A)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1335A. TESTIPDL
...C1335A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC1335A ZZ12 ZZRL ZZRM
    Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1335 con
  l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
  del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 595), che
  viene allegata.
 
                               Pag. 2
 
                                                    Allegato
      E' ormai universalmente riconosciuto il bisogno di dare
  esplicita considerazione ai fattori ambientali sin dai primi
  stadi del processo di formazione delle decisioni che
  riguardano progetti di trasformazione del territorio.  La
  valutazione d'impatto ambientale (VIA) viene applicata come
  uno strumento necessario per migliorare la qualità e la
  completezza delle informazioni disponibili nel processo
  decisionale.  L'obiettivo è di assicurare che le decisioni
  tengano conto dell'esigenza di tutelare l'ambiente dando
  particolare attenzione alla minimizzazione delle loro
  conseguenze ambientali negative.
      La convenzione di cui si propone la ratifica enuncia i
  princìpi e definisce le procedure per l'applicazione della VIA
  in un contesto transfrontaliero.
      Peraltro gli obblighi nascenti dalla direttiva
  n.85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla
  valutazione d'impatto ambientale già avevano introdotto, in
  ambito comunitario, molti degli elementi contenuti nella
  presente convenzione.  In particolare l'articolo 7 della
  predetta direttiva comunitaria prescrive che, qualora un
  progetto possa avere un impatto ambientale negativo al di là
  delle frontiere dello Stato membro nel cui territorio si
  intende realizzare il progetto, ad iniziativa di quest'ultimo,
  o anche di uno degli Stati interessati, vengano messi a
  disposizione i documenti progettuali e dello studio di impatto
  ambientale.  Dette informazioni costituiscono la base per
  qualsiasi successiva consultazione fra Stati membri da
  svolgersi su un piano di reciprocità e di parità.
      Nella redazione del testo si è tenuto conto degli sforzi
  prodotti dalle organizzazioni internazionali per promuovere
  l'applicazione della VIA a livello nazionale ed internazionale
  e dei lavori condotti nell'ambito della Commissione economica
  per l'Europa delle Nazioni Unite.  In particolare si è tenuto
  conto dei risultati raggiunti nel seminario sulla VIA tenutosi
  nel settembre 1987 a Varsavia, così come degli obiettivi e
  princìpi adottati in ambito UNEP, e della "Dichiarazione
  ministeriale" di Bergen, in Norvegia, del maggio 1990 sullo
  "sviluppo sostenibile".
      La convenzione è stata adottata in occasione della IV
  sessione del Comitato ambiente dell'ECE ad Espoo, Finlandia,
  il 25 febbraio 1991.  La quasi totalità dei Paesi aderenti
  all'ECE hanno già provveduto alla firma, fra questi tutti i
  Paesi membri della Comunità europea.
      Nell'occasione è stata adottata la "Dichiarazione
  ministeriale" di Espoo con la quale viene dato pieno supporto
  alla applicazione della convenzione sulla VIA ed espressa
  l'esigenza di cooperare, ove possibile, sulle questioni lì
  regolamentate ancor prima dell'entrata in vigore della
  convenzione.
      Sempre in occasione della IV sessione del Comitato
  ambiente dell'ECE le varie delegazioni hanno attribuito la
  massima priorità ad un rapido processo di ratifica della
  convenzione.
 
                               Pag. 3
 
      Si illustrano qui di seguito i contenuti dei singoli
  articoli della convenzione.
        Articolo 1.  - Vengono riportate una serie di
  definizioni di termini largamente presenti negli articoli
  seguenti.
        Articolo 2.  - Definisce l'ambito di applicazione
  della convenzione.  Nel testo si rimanda all'appendice I dove
  vengono elencati i progetti per i quali è necessario procedere
  ad una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente a
  quanto regolamentato dalla convenzione, nel caso di
  prevedibili impatti transfrontalieri negativi.  L'applicazione
  della convenzione anche per progetti non riportati
  nell'appendice I è prevista nel caso di accordo fra i Paesi
  interessati.
        Articolo 3.  - Regola le prime fasi della procedura
  di VIA, i meccanismi per la notificazione, i contenuti della
  stessa, l'obbligo per le parti di fornire le informazioni
  utili agli studi d'impatto ambientale e di vegliare che il
  pubblico potenzialmente interessato sia informato
  dell'attività proposta ed abbia la possibilità di presentare
  osservazioni ed eventuali obiezioni.
        Articolo 4.  - Vengono identificati i contenuti
  dello studio di impatto ambientale (appendice II), ed è
  previsto l'obbligo della comunicazione ai Paesi interessati,
  alle autorità ed al pubblico, prima che una decisione
  definitiva sul progetto venga presa.
        Articolo 5.  - Vengono individuate le finalità del
  processo di consultazione.
        Articolo 6.  - I Paesi interessati nella procedura
  curano che gli elementi emersi nel corso della procedura
  vengano tenuti in conto nella decisione finale di esclusiva
  competenza del Paese nel quale viene localizzata l'opera da
  realizzare.  La decisione deve essere comunicata al Paese o ai
  Paesi interessati esplicitando le ragioni che ne sono alla
  base.  Viene previsto che la decisione possa essere riesaminata
  qualora si rendano disponibili, prima dell'inizio dei lavori,
  nuovi elementi non adeguatamente considerati nello studio
  d'impatto ambientale e nella procedura.
        Articolo 7.  - Vengono previste le procedure per
  l'attivazione del monitoraggio ambientale  ex post  e le
  finalità dello stesso.  Nel caso vengano identificati impatti
  negativi i Paesi interessati devono, su iniziativa di una
  delle parti interessate, entrare immediatamente in
  consultazione per prendere le misure necessarie per eliminare
  gli inconvenienti registrati.  Le eventuali misure di
  monitoraggio saranno comunque a carico dei proponenti le
  opere.  Nulla sarà quindi da imputare al bilancio dello
  Stato.
        Articolo 8.  - Vengono individuate alcune aree di
  cooperazione bilaterale e multilaterale.
 
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        Articolo 9.  - Contiene alcune delle possibili
  finalità di attività di programmi di ricerca.  Tali attività di
  ricerca dovranno comunque essere oggetto di successivi
  protocolli.  Nessun onere è quindi prevedibile sul bilancio
  dello Stato.
        Articolo 10.  - Viene chiarito che gli annessi fanno
  parte integrante della convenzione.
        Articolo 11.  - Prevede che i Paesi firmatari si
  riuniscano almeno una volta l'anno per seguire in permanenza
  l'applicazione della convenzione, individuando obiettivi di
  tali riunioni.  Le attività dei Paesi firmatari si svolgeranno
  nell'ambito dei  Senior advisors  e non genereranno costi
  aggiuntivi.
      Seguono gli articoli di ordine generale relativi a: le
  procedure di voto e di approvazione di emendamenti, le
  funzioni di segretariato, il regolamento di eventuali dispute,
  le procedure di firma, ratifica, adesione, entrata in vigore,
  e ritiro.
      Per quanto riguarda il segretariato non sono previsti
  particolari oneri aggiuntivi, a carico del bilancio dello
  Stato, poiché il suo funzionamento sarà garantito dalla
  Commissione economica per l'Europa nell'ambito delle sue
  attività istituzionali.
      Pertanto dall'attuazione del presente disegno di legge
  non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il
  bilancio dello Stato, per cui non si rende necessaria la
  relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11- ter
  della legge 5 agosto 1978, n.468, introdotto dall'articolo 7
  della legge 23 agosto 1988, n.362.
 
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