| Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1335 con
l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 595), che
viene allegata.
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Allegato
E' ormai universalmente riconosciuto il bisogno di dare
esplicita considerazione ai fattori ambientali sin dai primi
stadi del processo di formazione delle decisioni che
riguardano progetti di trasformazione del territorio. La
valutazione d'impatto ambientale (VIA) viene applicata come
uno strumento necessario per migliorare la qualità e la
completezza delle informazioni disponibili nel processo
decisionale. L'obiettivo è di assicurare che le decisioni
tengano conto dell'esigenza di tutelare l'ambiente dando
particolare attenzione alla minimizzazione delle loro
conseguenze ambientali negative.
La convenzione di cui si propone la ratifica enuncia i
princìpi e definisce le procedure per l'applicazione della VIA
in un contesto transfrontaliero.
Peraltro gli obblighi nascenti dalla direttiva
n.85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla
valutazione d'impatto ambientale già avevano introdotto, in
ambito comunitario, molti degli elementi contenuti nella
presente convenzione. In particolare l'articolo 7 della
predetta direttiva comunitaria prescrive che, qualora un
progetto possa avere un impatto ambientale negativo al di là
delle frontiere dello Stato membro nel cui territorio si
intende realizzare il progetto, ad iniziativa di quest'ultimo,
o anche di uno degli Stati interessati, vengano messi a
disposizione i documenti progettuali e dello studio di impatto
ambientale. Dette informazioni costituiscono la base per
qualsiasi successiva consultazione fra Stati membri da
svolgersi su un piano di reciprocità e di parità.
Nella redazione del testo si è tenuto conto degli sforzi
prodotti dalle organizzazioni internazionali per promuovere
l'applicazione della VIA a livello nazionale ed internazionale
e dei lavori condotti nell'ambito della Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite. In particolare si è tenuto
conto dei risultati raggiunti nel seminario sulla VIA tenutosi
nel settembre 1987 a Varsavia, così come degli obiettivi e
princìpi adottati in ambito UNEP, e della "Dichiarazione
ministeriale" di Bergen, in Norvegia, del maggio 1990 sullo
"sviluppo sostenibile".
La convenzione è stata adottata in occasione della IV
sessione del Comitato ambiente dell'ECE ad Espoo, Finlandia,
il 25 febbraio 1991. La quasi totalità dei Paesi aderenti
all'ECE hanno già provveduto alla firma, fra questi tutti i
Paesi membri della Comunità europea.
Nell'occasione è stata adottata la "Dichiarazione
ministeriale" di Espoo con la quale viene dato pieno supporto
alla applicazione della convenzione sulla VIA ed espressa
l'esigenza di cooperare, ove possibile, sulle questioni lì
regolamentate ancor prima dell'entrata in vigore della
convenzione.
Sempre in occasione della IV sessione del Comitato
ambiente dell'ECE le varie delegazioni hanno attribuito la
massima priorità ad un rapido processo di ratifica della
convenzione.
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Si illustrano qui di seguito i contenuti dei singoli
articoli della convenzione.
Articolo 1. - Vengono riportate una serie di
definizioni di termini largamente presenti negli articoli
seguenti.
Articolo 2. - Definisce l'ambito di applicazione
della convenzione. Nel testo si rimanda all'appendice I dove
vengono elencati i progetti per i quali è necessario procedere
ad una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente a
quanto regolamentato dalla convenzione, nel caso di
prevedibili impatti transfrontalieri negativi. L'applicazione
della convenzione anche per progetti non riportati
nell'appendice I è prevista nel caso di accordo fra i Paesi
interessati.
Articolo 3. - Regola le prime fasi della procedura
di VIA, i meccanismi per la notificazione, i contenuti della
stessa, l'obbligo per le parti di fornire le informazioni
utili agli studi d'impatto ambientale e di vegliare che il
pubblico potenzialmente interessato sia informato
dell'attività proposta ed abbia la possibilità di presentare
osservazioni ed eventuali obiezioni.
Articolo 4. - Vengono identificati i contenuti
dello studio di impatto ambientale (appendice II), ed è
previsto l'obbligo della comunicazione ai Paesi interessati,
alle autorità ed al pubblico, prima che una decisione
definitiva sul progetto venga presa.
Articolo 5. - Vengono individuate le finalità del
processo di consultazione.
Articolo 6. - I Paesi interessati nella procedura
curano che gli elementi emersi nel corso della procedura
vengano tenuti in conto nella decisione finale di esclusiva
competenza del Paese nel quale viene localizzata l'opera da
realizzare. La decisione deve essere comunicata al Paese o ai
Paesi interessati esplicitando le ragioni che ne sono alla
base. Viene previsto che la decisione possa essere riesaminata
qualora si rendano disponibili, prima dell'inizio dei lavori,
nuovi elementi non adeguatamente considerati nello studio
d'impatto ambientale e nella procedura.
Articolo 7. - Vengono previste le procedure per
l'attivazione del monitoraggio ambientale ex post e le
finalità dello stesso. Nel caso vengano identificati impatti
negativi i Paesi interessati devono, su iniziativa di una
delle parti interessate, entrare immediatamente in
consultazione per prendere le misure necessarie per eliminare
gli inconvenienti registrati. Le eventuali misure di
monitoraggio saranno comunque a carico dei proponenti le
opere. Nulla sarà quindi da imputare al bilancio dello
Stato.
Articolo 8. - Vengono individuate alcune aree di
cooperazione bilaterale e multilaterale.
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Articolo 9. - Contiene alcune delle possibili
finalità di attività di programmi di ricerca. Tali attività di
ricerca dovranno comunque essere oggetto di successivi
protocolli. Nessun onere è quindi prevedibile sul bilancio
dello Stato.
Articolo 10. - Viene chiarito che gli annessi fanno
parte integrante della convenzione.
Articolo 11. - Prevede che i Paesi firmatari si
riuniscano almeno una volta l'anno per seguire in permanenza
l'applicazione della convenzione, individuando obiettivi di
tali riunioni. Le attività dei Paesi firmatari si svolgeranno
nell'ambito dei Senior advisors e non genereranno costi
aggiuntivi.
Seguono gli articoli di ordine generale relativi a: le
procedure di voto e di approvazione di emendamenti, le
funzioni di segretariato, il regolamento di eventuali dispute,
le procedure di firma, ratifica, adesione, entrata in vigore,
e ritiro.
Per quanto riguarda il segretariato non sono previsti
particolari oneri aggiuntivi, a carico del bilancio dello
Stato, poiché il suo funzionamento sarà garantito dalla
Commissione economica per l'Europa nell'ambito delle sue
attività istituzionali.
Pertanto dall'attuazione del presente disegno di legge
non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il
bilancio dello Stato, per cui non si rende necessaria la
relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11- ter
della legge 5 agosto 1978, n.468, introdotto dall'articolo 7
della legge 23 agosto 1988, n.362.
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