| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 115 milioni per l'anno 1994 e in lire
70 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede
quanto a lire 60 milioni a decorrere dall'anno 1994 a carico
del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli
per gli esercizi successivi e, quanto a lire 55 milioni per
l'anno 1994 e a lire 10 milioni a decorrere dal 1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |