| Onorevoli Colleghi! -- La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1336 con
l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del
Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 808), che
viene allegata.
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Allegato
La Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao iniziata il 5
luglio 1993 ha adottato, in data 16 luglio 1993, il nuovo
Accordo internazionale sul cacao che sostituisce quello del
1986.
L'Accordo viene attuato dagli Stati membri attraverso la
preesistente Organizzazione internazionale del cacao (ICCO),
con sede a Londra, che ha come organi il Consiglio
internazionale del cacao, il Comitato esecutivo, il direttore
esecutivo.
L'Accordo del 1993 assume una veste nuova rispetto al
precedente per quanto riguarda gli obiettivi. Mentre l'Accordo
del 1986 si proponeva di stabilizzare il prezzo internazionale
del cacao attraverso interventi diretti sul mercato
(compra-vendita di prodotto), l'Accordo attuale si propone
indirettamente lo stesso fine attraverso la ricerca
dell'equilibrio a lungo termine del mercato, da ottenersi con
aggiustamenti della produzione alle richieste del mercato e la
promozione del consumo.
I Paesi produttori dovranno elaborare un "piano di
gestione della produzione" come risultato di singoli
"programmi di gestione della produzione" applicati da ciascun
Paese.
Un Comitato di produzione istituito dal Consiglio
coordinerà le singole politiche produttive nazionali e potrà
raccomandare l'applicazione di misure e interventi che possono
contribuire all'equilibrio dell'offerta e della domanda
mondiale di cacao.
I Paesi consumatori, coordinati in un Comitato per il
consumo, dovranno da parte loro sforzarsi di eliminare o
ridurre gli ostacoli interni all'aumento del consumo,
incoraggiare lo sviluppo di nuove utilizzazioni del cacao,
individuare le possibilità di sviluppo dei mercati non
tradizionali.
Il Consiglio può indirizzare raccomandazioni agli Stati
membri dopo aver esaminato e valutato sia i rapporti del
Comitato di produzione sia i rapporti del Comitato
consumatori.
Altro obiettivo dell'Accordo è quello di promuovere la
trasparenza del funzionamento dell'economia mondiale del cacao
attraverso la raccolta, analisi e diffusione di dati
statistici nonché l'esecuzione di studi appropriati. Aspetto
rilevante di questo obiettivo è l'impegno dei membri a fornire
ogni anno dati sull'ammontare degli stock di cacao
detenuti (dato di solito riservato), che costituisce elemento
essenziale per determinare i livelli produttivi più
appropriati.
L'Accordo ha la durata di cinque anni prorogabili di
due.
L'Accordo sarebbe dovuto entrare in vigore il 1^ ottobre
1993 a titolo provvisorio o definitivo a seconda che a quella
data cinque Paesi esportatori rappresentanti almeno l'80 per
cento del totale delle esportazioni mondiali di cacao e un
numero di Paesi importatori
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rappresentanti almeno il 60 per cento delle importazioni
mondiali di cacao avessero depositato gli strumenti di
accettazione provvisoria o definitiva.
Poiché il 1^ ottobre 1993 tali condizioni non si erano
verificate, in base all'articolo 56 paragrafo 3 dell'Accordo,
il 22 febbraio 1994 i Paesi che a tale data avevano depositato
gli strumenti di accettazione o di applicazione provvisoria si
sono riuniti e hanno deciso di mettere in vigore fra loro
l'accordo, nella sua totalità, a titolo provvisorio, a partire
dallo stesso 22 febbraio.
Sono membri dell'Accordo i seguenti Paesi produttori:
Brasile, Cameroon, Costa d'Avorio, Ecuador, Gabon, Ghana,
Granada, Jamaica, Malesia, Nigeria, Sierra Leone, Togo,
Trinidad e Tobago nonché Paesi importatori: Belgio,
Lussemburgo, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Giappone,
Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito; è
prevista l'adesione a breve termine di Danimarca, Portogallo,
Irlanda, Italia, Ungheria. Rispetto all'accordo del 1986 è
entrata a far parte del nuovo Accordo la Malesia, mentre non
sono più membri l'URSS e la Bulgaria.
L'Italia, che per motivi istituzionali non ha potuto
depositare l'Accettazione provvisoria dell'Accordo, è stata
ammessa a partecipare ai lavori dell'ICCO in qualità di
osservatore, fino al momento della sua adesione a seguito
della ratifica.
L'Italia ha interesse a partecipare all'Accordo che,
raccogliendo informazioni e riunendo nell'ICCO i massimi
esperti del settore, permette una conoscenza approfondita
dell'evoluzione di fondo del mercato. L'Accordo quindi
favorisce un andamento del mercato con minori squilibri
perturbatori, un migliore adattamento dell'offerta alla
domanda, sia per le quantità che per le qualità richieste, ed
un'evoluzione dei prezzi più stabile.
L'Italia già partecipa, per le stesse motivazioni, a
tutti gli altri analoghi accordi sui prodotti di base,
riguardanti gomma naturale, legni tropicali, juta, caffè,
cotone, piombo-zinco, nickel, rame, zucchero, olio d'oliva,
grano, oltre ai Gruppi di studio intergovernativi che operano
in ambito FAO o UNCTAD (ferro, tungsteno, bauxite, fibre dure,
thè, juta e kenaf, semi oleosi e materie grasse, riso,
cereali, banane, agrumi, vino, carne, pelli).
Poiché l'Accordo sul cacao è in sede di Unione Europea
(UE) un Accordo misto, firmato e accettato sia dall'UE come
tale che dai dodici Stati membri che lo hanno negoziato
congiuntamente, incombe all'Italia l'obbligo comunitario a
ratificare l'Accordo nel più breve tempo possibile, per
raggiungere l'unanimità di partecipazione in ambito UE.
La spesa di partecipazione all'Accordo di ogni Stato
membro si limita alla contribuzione alle spese amministrative
previste dal bilancio annuale dell'ICCO, in proporzione ai
voti ad esso attribuiti.
La ripartizione dei voti avviene nel seguente modo: sono
attribuiti 1000 voti ai Paesi esportatori e 1000 voti ai Paesi
importatori. Dei 1000 voti dei Paesi esportatori ne sono
attribuiti cinque a ciascun Paese; i rimanenti vengono
ripartiti fra gli stessi Paesi in proporzione alla media delle
esportazioni di cacao dei precedenti tre anni. Dei 1000 voti
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dei Paesi importatori, cento sono ripartiti fra i medesimi in
parti uguali; i restanti voti vengono ripartiti fra gli stessi
Paesi in base alla proporzione della media delle esportazioni
dei precedenti tre anni di ciascun Paese rispetto al totale
delle medie di tutti i membri importatori. Nessun membro può
avere più di 400 voti.
Tenendo conto della spesa negli anni precedenti, del
programma di lavoro dell'ICCO rispetto agli anni scorsi e del
livello previsto della partecipazione all'Accordo, la
quotaparte di contributo che verrà attribuita all'Italia a
partire dall'esercizio ICCO 1994-1995 in poi può prudentemente
quantificarsi in circa 70 milioni di lire annui.
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