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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15587
DDL1336-0002
Relazione Camera n. 1336-A (DDL12-1336-A)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1336A. TESTIPDL
...C1336A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC1336A ZZ12 ZZRL ZZRM
    Onorevoli Colleghi! -- La Commissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1336 con
  l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del
  Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 808), che
  viene allegata.
 
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                                                    Allegato
      La Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao iniziata il 5
  luglio 1993 ha adottato, in data 16 luglio 1993, il nuovo
  Accordo internazionale sul cacao che sostituisce quello del
  1986.
      L'Accordo viene attuato dagli Stati membri attraverso la
  preesistente Organizzazione internazionale del cacao (ICCO),
  con sede a Londra, che ha come organi il Consiglio
  internazionale del cacao, il Comitato esecutivo, il direttore
  esecutivo.
      L'Accordo del 1993 assume una veste nuova rispetto al
  precedente per quanto riguarda gli obiettivi.  Mentre l'Accordo
  del 1986 si proponeva di stabilizzare il prezzo internazionale
  del cacao attraverso interventi diretti sul mercato
  (compra-vendita di prodotto), l'Accordo attuale si propone
  indirettamente lo stesso fine attraverso la ricerca
  dell'equilibrio a lungo termine del mercato, da ottenersi con
  aggiustamenti della produzione alle richieste del mercato e la
  promozione del consumo.
      I Paesi produttori dovranno elaborare un "piano di
  gestione della produzione" come risultato di singoli
  "programmi di gestione della produzione" applicati da ciascun
  Paese.
      Un Comitato di produzione istituito dal Consiglio
  coordinerà le singole politiche produttive nazionali e potrà
  raccomandare l'applicazione di misure e interventi che possono
  contribuire all'equilibrio dell'offerta e della domanda
  mondiale di cacao.
      I Paesi consumatori, coordinati in un Comitato per il
  consumo, dovranno da parte loro sforzarsi di eliminare o
  ridurre gli ostacoli interni all'aumento del consumo,
  incoraggiare lo sviluppo di nuove utilizzazioni del cacao,
  individuare le possibilità di sviluppo dei mercati non
  tradizionali.
      Il Consiglio può indirizzare raccomandazioni agli Stati
  membri dopo aver esaminato e valutato sia i rapporti del
  Comitato di produzione sia i rapporti del Comitato
  consumatori.
      Altro obiettivo dell'Accordo è quello di promuovere la
  trasparenza del funzionamento dell'economia mondiale del cacao
  attraverso la raccolta, analisi e diffusione di dati
  statistici nonché l'esecuzione di studi appropriati.  Aspetto
  rilevante di questo obiettivo è l'impegno dei membri a fornire
  ogni anno dati sull'ammontare degli  stock  di cacao
  detenuti (dato di solito riservato), che costituisce elemento
  essenziale per determinare i livelli produttivi più
  appropriati.
      L'Accordo ha la durata di cinque anni prorogabili di
  due.
      L'Accordo sarebbe dovuto entrare in vigore il 1^ ottobre
  1993 a titolo provvisorio o definitivo a seconda che a quella
  data cinque Paesi esportatori rappresentanti almeno l'80 per
  cento del totale delle esportazioni mondiali di cacao e un
  numero di Paesi importatori
 
                               Pag. 3
 
  rappresentanti almeno il 60 per cento delle importazioni
  mondiali di cacao avessero depositato gli strumenti di
  accettazione provvisoria o definitiva.
      Poiché il 1^ ottobre 1993 tali condizioni non si erano
  verificate, in base all'articolo 56 paragrafo 3 dell'Accordo,
  il 22 febbraio 1994 i Paesi che a tale data avevano depositato
  gli strumenti di accettazione o di applicazione provvisoria si
  sono riuniti e hanno deciso di mettere in vigore fra loro
  l'accordo, nella sua totalità, a titolo provvisorio, a partire
  dallo stesso 22 febbraio.
      Sono membri dell'Accordo i seguenti Paesi produttori:
  Brasile, Cameroon, Costa d'Avorio, Ecuador, Gabon, Ghana,
  Granada, Jamaica, Malesia, Nigeria, Sierra Leone, Togo,
  Trinidad e Tobago nonché Paesi importatori: Belgio,
  Lussemburgo, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Giappone,
  Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito; è
  prevista l'adesione a breve termine di Danimarca, Portogallo,
  Irlanda, Italia, Ungheria.  Rispetto all'accordo del 1986 è
  entrata a far parte del nuovo Accordo la Malesia, mentre non
  sono più membri l'URSS e la Bulgaria.
      L'Italia, che per motivi istituzionali non ha potuto
  depositare l'Accettazione provvisoria dell'Accordo, è stata
  ammessa a partecipare ai lavori dell'ICCO in qualità di
  osservatore, fino al momento della sua adesione a seguito
  della ratifica.
      L'Italia ha interesse a partecipare all'Accordo che,
  raccogliendo informazioni e riunendo nell'ICCO i massimi
  esperti del settore, permette una conoscenza approfondita
  dell'evoluzione di fondo del mercato.  L'Accordo quindi
  favorisce un andamento del mercato con minori squilibri
  perturbatori, un migliore adattamento dell'offerta alla
  domanda, sia per le quantità che per le qualità richieste, ed
  un'evoluzione dei prezzi più stabile.
      L'Italia già partecipa, per le stesse motivazioni, a
  tutti gli altri analoghi accordi sui prodotti di base,
  riguardanti gomma naturale, legni tropicali, juta, caffè,
  cotone, piombo-zinco, nickel, rame, zucchero, olio d'oliva,
  grano, oltre ai Gruppi di studio intergovernativi che operano
  in ambito FAO o UNCTAD (ferro, tungsteno, bauxite, fibre dure,
  thè, juta e kenaf, semi oleosi e materie grasse, riso,
  cereali, banane, agrumi, vino, carne, pelli).
      Poiché l'Accordo sul cacao è in sede di Unione Europea
  (UE) un Accordo misto, firmato e accettato sia dall'UE come
  tale che dai dodici Stati membri che lo hanno negoziato
  congiuntamente, incombe all'Italia l'obbligo comunitario a
  ratificare l'Accordo nel più breve tempo possibile, per
  raggiungere l'unanimità di partecipazione in ambito UE.
      La spesa di partecipazione all'Accordo di ogni Stato
  membro si limita alla contribuzione alle spese amministrative
  previste dal bilancio annuale dell'ICCO, in proporzione ai
  voti ad esso attribuiti.
      La ripartizione dei voti avviene nel seguente modo: sono
  attribuiti 1000 voti ai Paesi esportatori e 1000 voti ai Paesi
  importatori.  Dei 1000 voti dei Paesi esportatori ne sono
  attribuiti cinque a ciascun Paese; i rimanenti vengono
  ripartiti fra gli stessi Paesi in proporzione alla media delle
  esportazioni di cacao dei precedenti tre anni.  Dei 1000 voti
 
                               Pag. 4
 
  dei Paesi importatori, cento sono ripartiti fra i medesimi in
  parti uguali; i restanti voti vengono ripartiti fra gli stessi
  Paesi in base alla proporzione della media delle esportazioni
  dei precedenti tre anni di ciascun Paese rispetto al totale
  delle medie di tutti i membri importatori.  Nessun membro può
  avere più di 400 voti.
      Tenendo conto della spesa negli anni precedenti, del
  programma di lavoro dell'ICCO rispetto agli anni scorsi e del
  livello previsto della partecipazione all'Accordo, la
  quotaparte di contributo che verrà attribuita all'Italia a
  partire dall'esercizio ICCO 1994-1995 in poi può prudentemente
  quantificarsi in circa 70 milioni di lire annui.
 
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